Modifica all'articolo 2 della Costituzione, concernente il principio dell'inviolabilità del diritto alla vita

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2036

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

FUCCI, PAGANO ed altri

Modifica all'articolo 2 della Costituzione, concernente il principio dell'inviolabilità del diritto alla vita

Presentata il 19 dicembre 2008

Onorevoli Colleghi! - Ormai da molti anni è in atto un intenso e sentito dibattito - all'interno della società italiana, del mondo medico-scientifico, del mondo associazionistico e del Parlamento - sul grande tema, che riguarda in primo luogo la libertà di coscienza di ogni cittadino, del diritto alla vita.

Qual è lo standard minimo in tema di tutela della vita e di rispetto della volontà di persone che chiedono ai loro cari di «staccare la spina» qualora rimanessero in coma? E ancora: come conciliare l'inviolabilità della vita umana con la possibilità, per ogni cittadino italiano capace di intendere e di volere, di respingere forme di accanimento terapeutico?

Si tratta di interrogativi di enorme portata etica, morale e - per chi professa un credo, qualsiasi esso sia - religiosa. Ma si tratta anche di interrogativi che investono direttamente il ruolo dello Stato e il suo rapporto con la vita dei cittadini italiani.

Nel momento in cui viene presentata la presente proposta di legge costituzionale il Parlamento sta discutendo di questi temi così elevati. In particolare, il Senato della Repubblica sta esaminando vari progetti di legge vertenti sull'introduzione del cosiddetto «testamento biologico».

Naturalmente, nella sua sovranità, il Parlamento farà il proprio lavoro e prenderà le decisioni legislative ordinarie ritenute più opportune nella consapevolezza - sentita in modo trasversale come più necessaria che mai - che bisogna riempire un pesante vuoto legislativo nel quale, non a caso, si possono inserire vicende dolorose e strazianti come quella recente di Eluana Englaro, una giovane donna da diciassette anni in coma il cui padre è stato autorizzato dalla magistratura (e dopo che la Corte costituzionale ha respinto la richiesta di elevazione di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato da parte del Senato della Repubblica) a interrompere l'alimentazione e l'idratazione artificiale.

Vista la fase molto delicata che il nostro Paese sta oggettivamente vivendo sul tema della tutela della vita, la presente proposta di legge costituzionale intende inserire nella Costituzione un richiamo esplicito al riconoscimento e alla tutela dell'inviolabilità del diritto alla vita. E intende farlo, però, con uno spirito orientato ad affermare il principio dell'inviolabilità della vita in ogni sua forma, anche quando questa è ormai palesemente giunta alla fine, ma senza alcuna volontà di interferire con il dibattito in atto al Senato della Repubblica sul tema del «testamento biologico» e con le importanti discussioni in atto ovunque, dal mondo medico-scientifico alla società italiana nel suo complesso.

In altre parole, si intende sottolineare che - date la delicatezza del tema e la trasversalità delle possibili diverse opinioni in materia - la proposta di inserire nell'articolo 2 della nostra Carta fondamentale questa previsione non vuole essere motivo di spaccature o di rotture traumatiche.

Semmai si intende integrare e, in un certo senso, rafforzare quell'indispensabile quadro costituzionale che indichi al legislatore e alla società italiana un percorso nel quale chi si trovi a soffrire di malattie incurabili e dolorose, ma che sia fermamente convinto di voler continuare a vivere, possa legittimamente (e senza il rischio di interferenze esterne da parte di poteri dello Stato) farlo anche a costo di cure mediche dolorose e traumatiche, e chi, invece, non intenda sopportare sofferenze terribili senza prospettive reali di guarigione possa avvalersi del diritto di non essere oggetto di accanimento terapeutico.

L'attuale assetto della Costituzione, però, se visto in quest'ottica, sembra non garantire un pieno equilibrio tra i due estremi (l'inviolabilità della vita come principio assoluto e la giusta necessità di evitare inutili accanimenti terapeutici). Infatti, da un lato, non contiene alcuna affermazione dell'esistenza di quel riconoscimento e di quella tutela dell'inviolabilità del diritto alla vita, e da un altro lato, invece, all'articolo 32, secondo comma, afferma in modo esplicito: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

In altre parole, il diritto a non subire accanimento terapeutico trova fondamento in una specifica norma contenuta della Costituzione. Invece la stessa Carta non offre una garanzia altrettanto esplicita all'altra esigenza, sulla quale si può ovviamente essere d'accordo o meno per principio, ma che pure esiste in modo altrettanto oggettivo rispetto alla prima e che è del tutto legittima se il diretto interessato ne è intimamente convinto.

Per queste ragioni la presente proposta di legge costituzionale introduce nell'articolo 2 della Costituzione - che appare il più idoneo a tale scopo essendo quello che elenca i diritti di base - un nuovo comma che afferma in modo esplicito, così da non dare più adito a dubbi o ad ambiguità sul fatto che la vita in ogni sua forma è tra i diritti fondamentali e inviolabili di ogni cittadino italiano, che: «La Repubblica riconosce e garantisce l'inviolabilità del diritto alla vita».

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1

1. All'articolo 2 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La Repubblica riconosce e garantisce l'inviolabilità del diritto alla vita».