Modifica all'articolo 9 della Costituzione ai fini del riconoscimento della lingua italiana come fondamento culturale della nazione e lingua ufficiale della Repubblica

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3148

  

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

VENTUCCI, LEHNER, PAGANO ed altri

 Modifica all'articolo 9 della Costituzione ai fini del riconoscimento della lingua italiana come fondamento culturale della nazione e lingua ufficiale della Repubblica

Presentata il 26 gennaio 2010

 

Onorevoli Colleghi! - I Costituenti che operarono nel 1946-1947 non ritennero di dover puntualizzare, con un'enunciazione esplicita, il riconoscimento dell'italiano come «lingua ufficiale della Repubblica»: in quel momento storico e in quel contesto il carattere di ufficialità della nostra lingua nello Stato nazionale italiano veniva dato per riconosciuto di fatto. La nostra Carta costituzionale, a dir vero, dichiarando all'articolo 6 che «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche», implicitamente faceva riferimento all'esistenza di una lingua per così dire «maggioritaria» fondamentale per tutti i cittadini della Repubblica, che altro non poteva essere che l'italiano. Se questa affermazione si riteneva implicita, l'altra invece si era resa indispensabile per contraddire apertamente la linea seguita dal regime fascista che, com'è noto, aveva mirato all'uniformità linguistica del territorio italiano, colpendo i gruppi minoritari (tedesco, francese e sloveno) che erano stati inclusi nel processo di formazione del nostro Stato.
      Negli anni a noi più vicini vi sono state varie iniziative, esaurite in un nulla di fatto, per un esplicito riconoscimento costituzionale della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica. Oggi, alla luce di molti eventi più recenti di natura sociale, demografica e di politica internazionale che investono la materia delle identità nazionali, tale riconoscimento deve essere trattato, facendolo rientrare nel quadro dei princìpi già presenti nella Carta costituzionale.
      Precedentemente, era stato preso in considerazione l'inserimento della menzione della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica nell'articolo 12, collocazione che, ponendo la lingua accanto alla bandiera, ne faceva un supremo simbolo della Nazione. Un'altra ipotesi, di carattere più funzionale, prevedeva questo inserimento nell'articolo 6, che, come già rilevato, enuncia la tutela delle minoranze linguistiche storiche. Quest'indicazione portò taluni a pensare che ne sarebbe stata indebolita la tutela dei diritti delle minoranze; timore da ritenere però infondato, dal momento che il riconoscimento dell'italiano come lingua ufficiale non avrebbe avuto il significato di una sorta di sovraordinazione gerarchica, ma di un affiancamento delle due tutele. Infatti, l'affiancamento ha assunto questo valore nella legge 15 dicembre 1999, n. 482 («Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»), nella quale, ampliandosi l'ambito della valorizzazione e della tutela ad altre tradizioni linguistiche esistenti nel territorio italiano, non si è ritenuto contraddittorio affermare nel comma 1 dell'articolo 1 che «La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano».
      Questa necessità nasce proprio dalla considerazione dell'evoluta situazione socio-culturale e politica interna e internazionale del nostro come di altri Paesi: una situazione in cui i patrimoni culturali accumulati dalle comunità umane vengono considerati sempre più come un bene da salvaguardare anche in una prospettiva internazionale e non più solo nazionale, con iniziative di tutela alle quali, dunque, gli Stati a maggior ragione non possono sottrarsi. Considerando la lingua come il primo dei beni da salvaguardare nel patrimonio culturale di un popolo, la costituzionalizzazione dell'ufficialità della lingua italiana nella nostra Repubblica appare, al contempo, come un atto di tutela riferito all'intera civiltà italiana, che da quella lingua è stata innervata per secoli e che attraverso quella lingua si è collocata nel mondo, e come un richiamo alle funzioni primarie che questa lingua ha, in ragione della sua storia, nelle istituzioni del nostro Stato moderno.
      L'intervento normativo ha cercato di rispettare l'impianto originario del testo costituzionale, introducendo il nuovo principio con un enunciato che non altera la struttura sintattico-testuale dell'articolo 9 che lo ospita, evitando, cioè, l'innesto di un «corpo estraneo» alla sua ratio.
      Inoltre, in linea con la semantica del dettato costituzionale (articoli 2, 5 e 29), si è ritenuto di utilizzare nella formulazione della disposizione il verbo «riconoscere» per indicare la preesistenza del dato di realtà rispetto al principio normativo.
      I criteri ermeneutici seguiti dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento alle altre norme citate permettono di attribuire al verbo riconoscere proprio il potere di asserire che la lingua italiana è espressione fondante della cultura e dell'evoluzione storica del popolo italiano e che per questo svolge il ruolo di lingua ufficiale della Repubblica, a prescindere dall'introduzione della norma di diritto positivo in argomento: la norma non introduce un nuovo principio ma, intervenendo ex post rispetto al dato naturale, «si limita» ad attribuirgli il connotato della giuridicità. Il dato è nato e si è evoluto con il popolo italiano, della cui cultura rappresenta un elemento imprescindibile. Ciò non deve però far dubitare dell'opportunità dell'inserimento nella Carta costituzionale di questo principio: tale codificazione, infatti, è necessaria per conferirgli carattere centrale all'interno dell'ordinamento giuridico, vincolando direttamente l'attività normativa sottordinata e comportando l'illegittimità delle eventuali previsioni con essa contrastanti.
      Quanto osservato fin qui in termini generali acquista particolare valore nel caso del rapporto tra la lingua italiana e la formazione dello Stato italiano. L'intera storia italiana insegna che l'unificazione politica e amministrativa dello Stato italiano, diversamente da quanto è avvenuto in altri Stati, è avvenuta ben dopo il processo di formazione di una lingua unitaria: questa è stata un frutto precoce di una stagione di intensa creatività culturale in vari centri del territorio italiano ed è stata poi un fattore primario di consolidamento e di sviluppo di una civiltà italiana estesa all'intero territorio dell'attuale Stato e ben presto riconosciuta come tale fuori di questo territorio. Il processo identitario del cittadino italiano nasce, dunque, proprio dalla lingua. È compito emergente dello Stato salvaguardare questa identità, nei modi richiesti dalla considerazione degli attuali processi di globalizzazione e, più specificamente, dei confronti imposti dall'integrazione europea.
      In conclusione, si ritiene che ci siano tre stringenti ragioni, legate tra loro, per le quali è più che opportuno inserire nella Costituzione il riconoscimento dell'ufficialità della lingua italiana.
      La prima ragione riguarda il rapporto con il riconoscimento della tutela delle minoranze linguistiche, garantito dall'articolo 6 della Costituzione, enunciazione che allo stato attuale fa apparire sbilanciato il quadro dei riconoscimenti linguistici, anche se parzialmente riequilibrato dal citato comma 1 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
      La seconda ragione è legata al fenomeno delle migrazioni, che negli ultimi anni ha interessato profondamente anche l'Italia, con i conseguenti problemi di convivenza che si stanno determinando: l'ufficialità della lingua italiana, legata all'aspetto delle sue promozione e tutela in quanto fondamento culturale nazionale, consentirebbe di attuare delle politiche di integrazione che migliorerebbero i rapporti tra cittadini italiani e immigrati, aiutando questi ultimi a sentirsi anch'essi cittadini e comunità. Anche il rispetto dei princìpi contenuti nella «Dichiarazione universale sulla diversità culturale», adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 2 novembre 2001 a Parigi, in seguito ai conflitti generati dagli eventi dell'11 settembre 2001 (il cui articolo 1 riconosce la cultura come «patrimonio comune dell'Umanità» che «assume forme diverse nel tempo e nello spazio» e la cui diversità «si rivela attraverso gli aspetti originali e le diverse identità presenti nei gruppi e nelle società che compongono l'Umanità» ed è «Fonte di scambi, d'innovazione e di creatività») comporta che il popolo italiano valorizzi e metta a disposizione di altri popoli il proprio patrimonio culturale. Si osserva che quanto più una comunità si allarga, tanto più essa deve contare su elementi identificativi chiari e forti, se non vuole correre il rischio di diluirsi in un tutto indistinto e privo di un fattore chiaro di caratterizzazione. La stessa Europa si è evoluta in una prospettiva di cultura universalistica grazie anche alla straordinaria diversità che ne ha caratterizzato le varie manifestazioni di vita, ma al tempo stesso ha dovuto porre regole di difesa delle singole entità storiche che la compongono. La valorizzazione di ciascuna tradizione storico-culturale, di cui un aspetto specifico è la lingua, deve essere dunque considerata un punto di partenza per la costruzione di una convivenza basata su «diversità compatibili». Una sostanziale e duratura accettazione reciproca e la creazione di uno spazio culturale comune richiedono il chiaro riconoscimento dei suoi elementi costitutivi, atti a creare coesione e intesa comune.
      La terza ragione è data dall'urgenza di difendere i diritti della lingua italiana nell'ambito dell'Unione europea sulla base di quanto stabilito dai trattati, dai regolamenti e delle direttive comunitari, visto l'andamento tutt'altro che corretto della prassi linguistica seguita dalle istituzioni dell'Unione (si rinvia in proposito ai ricorsi che la nostra Avvocatura generale dello Stato ha promosso presso il Tribunale dell'Unione europea).

 

Appendice
NORME COSTITUZIONALI O DI LEGISLAZIONE ORDINARIA CONCERNENTI LA LINGUA ADOTTATE IN ALTRI PAESI EUROPEI

        La maggioranza dei Paesi membri dell'Unione europea ha nella propria Costituzione norme in materia di lingua. Nove di essi prevedono il riconoscimento di una lingua ufficiale o nazionale (Austria, Francia, Portogallo, Spagna, Bulgaria, Lettonia, Polonia, Romania e Slovenia); due (Finlandia e Irlanda), prevedono l'uso di più lingue; la Costituzione del Belgio non prevede alcuna lingua ufficiale, ma divide il territorio nazionale in quattro regioni linguistiche.
        Altre nazioni, che non prevedono un richiamo esplicito nella Costituzione, demandano tale riconoscimento alla legislazione ordinaria.
        In Francia l'introduzione della disposizione relativa alla lingua nazionale è relativamente recente: nel 1992, in sede di ratifica del Trattato di Maastricht, è stata approvata la legge costituzionale 92-554 che, oltre ad aggiungere alla Costituzione del 1958 un titolo dedicato alle Comunità europee e all'Unione europea, ha inserito un nuovo comma all'articolo 2 della Costituzione per cui la lingua della Repubblica è il francese.
        Si fornisce qui di seguito un quadro sinottico:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LINGUA PRESENTI NELLE COSTITUZIONI E NELLE LEGISLAZIONI DI ALTRI PAESI EUROPEI

(I)
Paesi

(II)
Disposizioni che prevedono una o più lingue ufficiali in Costituzione o in legge ordinaria

(III)
Disposizioni costituzionali che prevedono la non discriminazione in base alla lingua

(IV)
Disposizioni che demandano alla legge ordinaria la disciplina dell'uso della lingua

Austria

La lingua tedesca è la lingua ufficiale della Repubblica, senza pregiudizio dei diritti che la legislazione federale riconosce alle minoranze linguistiche (articolo 8 della Costituzione)

 

 

Belgio

Il Belgio comprende quattro regioni linguistiche: la regione di lingua francese, la regione di lingua olandese, la regione bilingue di Bruxelles Capitale e la regione di lingua tedesca (articolo 4, primo comma, della Costituzione)

L'impiego delle lingue usate in Belgio è libero; non può esser regolato che dalla legge e soltanto per gli atti dell'autorità pubblica e per gli affari giudiziari (articolo 30 della Costituzione)

 

 

Finlandia

Le lingue nazionali dalla Finlandia sono il finlandese e lo svedese (articolo 17, comma 1, della Costituzione)

Tutti sono uguali davanti alla legge. Nessuno avrà, se non per validi motivi, un trattamento diverso secondo il sesso, l'età, l'origine, la lingua, la religione, le convinzioni, le opinioni, lo stato di salute, l'inabilità od ogni altra ragione collegata alla persona (articolo 6 della Costituzione)

Il diritto di ognuno di usare la propria lingua, sia il finlandese che lo svedese, come parte nei procedimenti dinanzi ad un tribunale o ad altra autorità, e di ottenere da loro documenti in quella lingua, è garantito dalla legge (articolo 17, comma 2, della Costituzione)

 

 

I Sami, come popolazione indigena, così come gli zingari e altri gruppi, hanno il diritto di mantenere e sviluppare le loro lingue e culture. Provvedimenti regolanti il diritto dei Sami di usare la lingua Sami dinanzi alle autorità pubbliche sono prescritti dalla legge del Parlamento (articolo 17, comma 2, della Costituzione)

Francia

La lingua della Repubblica è il francese (articolo 2, primo comma, della Costituzione)

 

 

Germania

 

Nessuno può essere danneggiato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche (articolo 3, comma 3, della Costituzione)

 

Grecia

 

Tutte le persone che si trovano sul territorio greco godono dell'assoluta protezione della loro vita del loro onore e della loro libertà, senza distinzione di nazionalità, di razza, di lingua, né di convinzioni religiose (articolo 5, comma 2, della Costituzione)

 

Irlanda

La lingua irlandese, in quanto lingua nazionale, è la prima lingua ufficiale. La lingua inglese è riconosciuta come seconda lingua ufficiale (articoli 8, commi 1 e 2, della Costituzione)

 

La lingua irlandese, in quanto lingua nazionale, è la prima lingua ufficiale. La lingua inglese è riconosciuta come seconda lingua ufficiale. Possono essere adottate con legge, tuttavia, disposizioni per l'uso esclusivo di una o dell'altra di tali lingue per una o più finalità ufficiali, sia nell'intero Stato che in una parte di esso (articolo 8 della Costituzione)

 

 

Lussemburgo

 

 

La legge regola l'uso delle lingue in materia amministrativa e giudiziaria (articolo 29 della Costituzione)

Portogallo

La lingua ufficiale è il portoghese (articolo 11, comma 3, della Costituzione)

Nessuno potrà essere privilegiato, beneficiato, giudicato, o privato di qualsiasi diritto o esonerato da qualsiasi dovere a causa di origine, del sesso, della lingua, del territorio di provenienza, della religione, delle convinzioni politiche o ideologiche, della situazione economica o della condizione sociale (articolo 13, comma 2, della Costituzione)

 

Spagna

Il castigliano è la lingua spagnola ufficiale dello Stato. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla. Le altre lingue spagnole saranno anch'esse ufficiali nelle rispettive comunità autonome in armonia con i loro statuti. La ricchezza dei diversi linguaggi della Spagna è un patrimonio culturale che deve formare oggetto di rispetto e protezione speciali (articolo 3 della Costituzione)

 

 

Bulgaria

Il bulgaro è la lingua ufficiale della Repubblica (articolo 3 della Costituzione del 1991).

Lo studio e l'impiego della lingua bulgara sono un diritto e un dovere dei cittadini bulgari (articolo 36 della Costituzione)

I cittadini la cui lingua madre non è il bulgaro hanno il diritto di studiare e di parlare la lingua di origine e l'obbligo di studiare il bulgaro (articolo 36 della Costituzione)

I casi in cui può essere impiegata solo la lingua ufficiale sono individuati con legge (articolo 36 della Costituzione).

La legge sull'istruzione nazionale; la legge sull'insegnamento superiore; la legge sulla protezione dei consumatori (legge ordinaria).

Convenzione generale sui diritti delle minoranze; convenzione quadro del Consiglio d'Europa in materia di protezione delle minoranze nazionali.

 

 

Estonia

L'estone è la lingua ufficiale (legge ordinaria, entrata in vigore il 1o aprile 2005 e modificata, in ultimo nel 2007.

 

Legge entrata in vigore il 1o aprile 2005 e modificata, in ultimo, nel 2007, che disciplina l'uso dell'estone, lingua ufficiale, nei settori pubblico e privato e nella vita sociale nonché i diritti del consumatore di avere accesso a informazioni in lingua estone; disciplina l'uso delle lingue regionali o minoritarie.

La legge in materia di istruzione.

Lettonia

Il lettone è la lingua ufficiale della Repubblica (Costituzione del 1992)

 

Legge del 21 dicembre 1999 e decreti attuativi del Governo del 2000 che disciplinano l'uso del lettone come lingua ufficiale.

Legge in materia di istruzione.

Lituania

Il lituano è la lingua nazionale (legge ordinaria 31 gennaio 1995, n. 779, che disciplina il lituano quale lingua nazionale.

Lo Stato è tenuto a fornire sostegno alle minoranze proteggendo lingua, cultura e costumi.

Lo Stato garantisce il servizio di interpretariato per le persone che non parlano il lituano, nel quadro di procedimenti giudiziari (articolo 117 della Costituzione)

Legge 31 gennaio 1995, n. 779, che disciplina il lituano quale lingua nazionale. Legge che modifica le norme sullo statuto della Commissione nazionale della lingua lituana del 2001; legge a tutela del consumatore. La legge in materia di minoranze etniche che garantisce il diritto all'istruzione nella lingua madre.

Polonia

Il polacco è la lingua ufficiale della Repubblica (articolo 27 della Costituzione del 1997)

I diritti delle minoranze nazionali previsti da trattati ratificati saranno oggetto di protezione (articolo 27 della Costituzione).

Le minoranze nazionali o etniche hanno la libertà di sviluppare la propria lingua (articolo 35 della Costituzione)

La legge dell'8 maggio 2000, modificata nel 2003, mira a tutelare il polacco, quale componente dell'identità nazionale e del patrimonio culturale, nei confronti del crescente uso delle lingue straniere in Polonia. Legge in materia di lingue minoritarie; legge in materia di istruzione nazionale.

Repubblica Ceca

 

La Repubblica Ceca è uno Stato di diritto sovrano, unitario e democratico, fondato sul rispetto dei diritti e delle libertà dell'uomo e del cittadino (articolo 1 della Costituzione); da questa norma sono fatti discendere i diritti delle minoranze.

Legge sulla Corte costituzionale; legge in materia di istruzione.

Carta europea sulle lingue regionali e minoritarie.

 

 

Romania

In Romania la lingua ufficiale è la lingua romena (articolo 13 della Costituzione del 1991). La Costituzione garantisce alle persone appartenenti alle minoranze nazionali il diritto di apprendere la lingua madre e di seguire gli studi in tale lingua. La legge stabilisce le modalità di esercizio di tali diritti.

 

La legge del 12 novembre 2004 concernente l'utilizzazione della lingua romena nei luoghi e nelle istituzioni pubbliche. Essa impone, tra l'altro, la traduzione in romeno di tutti i testi che rivestono un interesse pubblico e di tutte le istruzioni dei prodotti venduti in Romania; non prevede, tuttavia, forme di controllo in merito all'attuazione delle disposizioni. Legge sull'istruzione e l'amministrazione pubblica locale.

Slovacchia

Lo slovacco è la lingua di Stato su tutto il territorio della Repubblica (legge n. 270 del 15 novembre 1995)

Tutti i cittadini sono uguali senza discriminazione di origine, di religione, di classe sociale (articolo 12, comma 2, della Costituzione). Le persone appartenenti alle minoranze nazionali hanno il diritto di apprendere la lingua dello Stato, di fondare e gestire istituzioni educative e culturali, di ricevere le informazioni nella lingua madre nella amministrazione pubblica, di partecipare alle decisioni concernenti le minoranze nazionali ed etniche (articoli 34 e 35 della Costituzione).

La legge n. 270 del 15 novembre 1995 stabilisce che lo slovacco è la lingua di Stato su tutto il territorio della Repubblica, disciplinandone l'uso in tutti i campi della vita sociale e culturale. Nel 1997 la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità della legge nella parte in cui non disciplina, altresì, l'uso delle lingue minoritarie. Legge sull'istruzione nazionale; legge sulla protezione dei consumatori.

Dichiarazione dell'ONU sui diritti appartenenti alle minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Convenzione quadro del Consiglio d'Europa in materia di protezione delle minoranze nazionali.

 

 

Slovenia

La lingua ufficiale in Slovenia è lo sloveno (articolo 11 della Costituzione del 1992).

Diritti linguistici particolari sono assicurati alle minoranze autoctone italiana e magiara (articoli 11 e 64 della Costituzione)

Ogni persona ha il diritto di esprimere l'appartenenza alla propria nazione o alla propria comunità. Ogni persona ha il diritto di utilizzare la propria lingua in maniera legittima nell'ambito delle procedure attivate dinanzi ad organismi statali o comunque esercenti un pubblico servizio (articolo 61 della Costituzione).

Legge del 23 luglio 2004 relativa all'impiego della lingua slovena: «La lingua slovena è la lingua ufficiale della Repubblica di Slovenia che si utilizza in tutti i campi della comunicazione scritta ed orale e nella vita pubblica in Slovenia, eccetto il caso in cui, in virtù della Costituzione slovena, la lingua ufficiale è altresì l'italiano o l'ungherese. Nei territori in cui vivono comunità italiane o ungheresi, anche l'italiano o l'ungherese sono lingue ufficiali». Tale legge contiene disposizioni che disciplinano l'uso della lingua nelle amministrazioni pubbliche, in materia di istruzione, pubblicità e protezione dei consumatori, lavoro e mezzi di comunicazione di massa.

 

 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Riconosce la lingua italiana come fondamento culturale della Nazione e propria lingua ufficiale».