Venerdì, 19 Aprile 2024


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L'On. Pagano aderisce alla Proposta di Legge riguardante le disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4273

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI DI VIRGILIO, PAGANO, BARANI, BARBIERI, BECCALOSSI, BOCCIARDO, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO GENOESE, DE CORATO, DI CAGNO ABBRESCIA, FUCCI, GIRLANDA, GOTTARDO, MANCUSO, MARINELLO, NASTRI, ANGELI, ANTONIO PEPE, SAMMARCO, SCALERA, SCANDROGLIO, STAGNO D’ALCONTRES, TRAVERSA, VELLA


 

 

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La medicina è una scienza che richiede precise conoscenze teoriche e pratiche e spesso studenti, medici e specialisti, soprattutto quelli in chirurgia, chiedono di migliorare e di approfondire le proprie conoscenze attraverso corsi di formazione in anatomia umana.

Molti di questi medici attualmente sono costretti a recarsi all’estero per raggiungere un’adeguata formazione professionale seguendo corsi di anatomia estremamente costosi.

Per potenziare tale attività anche nel nostro Paese occorre una presa di coscienza circa la necessità di promuovere la donazione del corpo umano post mortem per finalità di studio e di ricerca scientifica.

Si tratta di una donazione liberale che avviene secondo precise procedure giuridiche, nel pieno rispetto delle volontà individuali sia dal punto di vista etico che religioso.

La presente proposta di legge stabilisce che la donazione, ai fini di studio e di ricerca scientifica, può essere effettuata dai soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi della legge n. 578 del 1993, che hanno espresso in vita il consenso, tramite una dichiarazione di volontà da presentare all’ufficiale di stato civile del

proprio comune di residenza avente per contenuto la donazione del corpo umano post mortem (comma 1 dell’articolo 3), il quale dovrà comunicare al centro di riferimento di cui all’articolo 4 della presente

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

proposta di legge il contenuto della dichiarazione e dare successiva comunicazione del decesso.

All’articolo 2 si prevede che il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in collaborazione con gli enti locali, con le società scientifiche e con le aziende sanitarie locali (ASL), si fa carico di promuovere, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la

conoscenza delle disposizioni della legge.

All’articolo 4 si prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti il regolamento di attuazione, recante l’individuazione dei siti da utilizzare come centri di riferimento, l’istituzione del Registro nazionale dei donatori del corpo umano post mortem e le modalità e i tempi per l’utilizzo, per la conservazione e per la restituzione della salma. Al comma 2 lo stesso articolo prevede che le spese per il trasporto del corpo e per la tumulazione sono poste a carico della ASL in cui ha sede il centro di riferimento che l’ha presa in consegna.

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 4273

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI PROPOSTA DI LEGGE

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ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina la donazione del corpo umano e dei tessuti che lo compongono ai fini di studio e di ricerca scientifica dei soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, che hanno espresso in vita il consenso informato mediante la dichiarazione di volontà di cui all’articolo 3 della presente legge. Nei seguenti casi la donazione può avvenire anche in mancanza della dichiarazione di volontà:

a) qualora le salme degenti presso gli istituti di medicina legale alla scadenza del terzo anno dal decesso non siano state reclamate da un familiare;

b) qualora si tratti di salme di soggetti minori la cui donazione può essere disposta dai familiari indicati nel libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

2. La donazione del corpo umano post mortem non può avere fini di lucro.

3. La donazione del corpo umano post mortem è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e il rispetto del corpo umano e secondo princìpi etici e di solidarietà, nonché secondo i princìpi dettati dall’ordinamento giuridico.

ART. 2.

(Promozione dell’informazione).

1. Il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 4273

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collaborazione con gli enti locali, con le società scientifiche e con le aziende sanitarie locali (ASL), promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere

tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

2. Le regioni e le ASL adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) diffondere tra i cittadini una corretta informazione sulla donazione del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

ART. 3.

(Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione).

1. La donazione del corpo umano post mortem avviene mediante un’apposita dichiarazione da presentare all’ufficiale di stato civile del proprio comune di residenza avente per contenuto la donazione del corpo umano post mortem. La volontà scritta del donatore non può essere disattesa.

2. È fatto obbligo all’ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo umano post mortem di comunicare al centro di riferimento di cui all’articolo 4 il contenuto della dichiarazione di volontà e di dare successiva comunicazione dell’avvenuto decesso.

ART. 4.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

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di Trento e di Bolzano, con regolamento adottato con proprio decreto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) istituisce il Registro nazionale dei donatori del corpo umano post mortem e ne disciplina la tenuta e l’utilizzo;

b) individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità in cui è presente un dipartimento di medicina legale da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e per l’utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge, prevedendo che la donazione dei tessuti umani possa essere effettuata in favore delle biobanche a fini di studio e di ricerca scientifica;

c) stabilisce le modalità e i tempi, comunque non superiori a un anno, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l’utilizzo e la restituzione in ncondizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento dicui alla lettera b), prevedendo che si possa procedere alla cremazione delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la riconsegna;

d) indica le cause di esclusione di utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge.

2. Gli oneri economici per il trasporto della salma dal momento del decesso sino alla sua riconsegna, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l’eventuale cremazione sono poste a carico della

ASL in cui ha sede il centro di riferimento che l’ha presa in consegna.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2011.

2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede me-

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diante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze per l’anno 2011 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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