Venerdì, 19 Aprile 2024


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Risoluzione dell'On. Alessandro Pagano per sanare la disparità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nel beneficiare del "bonus bebè"

 

 

Risoluzione in commissione

La commissione bilancio della Camera,

considerato che:


 

la legge finanziaria 2006 (legge 266 del 23 dicembre 2005, articolo 1, commi 331-334) ha disciplinato la corresponsione del cosiddetto "bonus bebè" del valore di 1.000 euro per ogni nuovo nato e adottato nel 2005. Tra i requisiti la legge ha previsto il limite di 50.000 euro di reddito complessivo per il nucleo familiare;

la comunicazione alle famiglie è avvenuta mediante lettera firmata dall'allora Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi, rivolta direttamente al nuovo nato con tono colloquiale e amichevole utilizzato; nel testo della norma non era chiaro se il limite di reddito da considerare fosse quello netto o il lordo;

nelle scorse settimane sono state recapitate alle suddette 8.000 famiglie lettere che contestano l'indebita riscossione del bonus bebè - la missiva, inviata dal MEF - dipartimento della ragioneria generale dello Stato, intima la restituzione dei 1.000 euro “illecitamente" riscossi, oltre al pagamento della sanzione amministrativa (3.000 euro) nel caso sia accertata la violazione del citato articolo 316-ter del codice penale. A tale proposito, la lettera informa che il pagamento dell'importo "a titolo di sanzione amministrativa dovrà essere effettuato solo dopo che il giudice penale si sarà pronunciato in merito alla punibilità della falsa autocertificazione";

nella Finanziaria 2007 del Governo Prodi (legge 296 del 2006) erano contenuti i due seguenti commi: “1287. Le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili.” “1288. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci”;

in sostanza le norme sul bonus bebè riguardavano i cittadini italiani o comunitari residenti in Italia; tuttavia numerosi immigrati (circa 10.000) avevano riscosso la somma dichiarando il falso; il Governo Prodi intervenne allora con una sanatoria;

la relazione illustrativa al ddl Finanziaria 2007 evidenziava altresì che “in caso di contenzioso, l’esito sarebbe quasi sicuramente negativo per l’Amministrazione”, impegna il Governo ad adottare i provvedimenti necessari per annullare la richiesta dell’Agenzia delle entrate, sia in considerazione della enorme disparità di trattamento tra cittadini italiani in buona fede e cittadini extracomunitari, sia in ragione del fatto che in caso di contenzioso, l’esito sarebbe quasi sicuramente negativo per l’Amministrazione.

 

On. Pagano

On. Marinello

 

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