Sabato, 20 Aprile 2024


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Nuove norme in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti

 CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei Deputati PAGANO, FRANZOSO,

                               TOCCAFONDI, MARINELLO, ARMOSINO, PEPE, MISURACA, DE LUCA

Nuove norme in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti

Onorevoli Colleghi:

La presente proposta di legge intende porre in capo all’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze (UCAMP) la funzione di raccordo, verifica e riscontro dei dati forniti agli istituti bancari e finanziari da coloro, persone fisiche o giuridiche, che intendono accedere al credito o a pagamenti dilazionati o differiti, rispondendo così alla gravità di un fenomeno – quello delle frodi da impersonificazione – in decisa crescita anche nel nostro Paese.

Si tratta di frodi correlate alla presentazione di una richiesta di credito corredata da informazioni socio-economiche ed anagrafiche del richiedente: nello specifico, l’appropriazione indebita dell’identità di un altro soggetto mediante l’utilizzo dei suoi dati personali (totalmente o in maniera parziale, come nel caso di utilizzo di dati anagrafici falsi e recapiti veri o dati anagrafici e recapiti veri e caratteri falsi quali attività lavorativa, stipendio, bilancio della società e così via).

La frode danneggia tanto l’erogatore quanto il richiedente il credito o i servizi assimilabili o contigui: uno studio effettuato negli Stati Uniti ha evidenziato come la vittime di frode di identità spende in media 500 dollari e 30 ore di lavoro per "rimettere le cose a posto".

Le frodi realizzate con furti di identità, in tutti i Paesi in cui si ha un’alta diffusione del credito alle famiglie, sono in allarmante e rapida crescita: in Italia, negli ultimi anni, l’aumento del ricorso al credito al consumo e ai mutui ipotecari ha prodotto un graduale e costante aumento delle frodi da impersonificazione. Per l’anno 2007, l’Osservatorio sulle Frodi Creditizie realizzato da CRIF stima che in Italia vi siano stati oltre 22.500 casi di eventi fraudolenti perpetrati attraverso il furto di migliaia di identità di ignari cittadini. La crescita dei casi di frode creditizia è stata del 32% rispetto al 2006, per un ammontare superiore ai 112 milioni di Euro.

Secondo una recente ricerca svolta da ABI/Assofin, la frode da furto di identità si concentra per il 54% nella presentazione di documenti falsi relativi al reddito e al datore di lavoro, per il 31% falsificando completamente l’identità, mentre per un 18% falsificando il documento di identità.

A danno del consumatore, si osservano anche i tempi di scoperta della frode creditizia che sono mediamente lunghi. In Italia, il 69% dei cittadini scopre di essere vittima solo dopo oltre 6 mesi. Per capire di essere vittima di una frode, possono essere necessari addirittura più di due anni, come per il 22% dei casi analizzati nell’Osservatorio.

E’ cresciuto anche il fenomeno delle truffe c.d. "multiple": nel 2007 il 6,2% - contro il 3,7% dell’anno precedente – delle denunce di truffa sono pervenute da più istituti sulla stessa posizione creditizia. Le truffe multiple riguardano l’utilizzo di una stessa identità frodata su più operazioni di credito o richiesta di erogazione di un servizio.

Questi dati evidenziano con il fenomeno delle frodi è in aumento nel nostro Paese per diversi motivi (uno fra tutti la tecnologia che oggi facilita di fatto la manomissione e la contraffazione documentale), ma non c’è dubbio che uno dei fattori principali che facilita i frodatori sia rappresentato proprio dalla possibilità di raggirare controlli preventivi sulla corretta identificazione della persona da parte degli enti finanziatori e non solo.

E’ opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che la gestione del sistema di prevenzione delle frodi non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si intende provvedere con le risorse umane già esistenti presso l’amministrazione addette all’attività di prevenzione e contrasto delle frodi sulle carte di pagamento (ex L. 17 agosto 2005, n. 166).

I fondi necessari per la copertura dei costi di realizzazione e di iniziale gestione dell’archivio centrale informatizzato, peraltro, sono già previsti e stanziati dalla Legge di cui all’articolo 6, lettera a), della presente proposta emendativa.

Inoltre, le associazioni di categoria hanno già più volte manifestato e dichiarato una chiara volontà di contribuire sul piano economico alla realizzazione dell’iniziativa proponendo di subordinare la consultazione dell’archivio al pagamento di una tassa: di conseguenza, quindi, gli aderenti al sistema che inviano al titolare dell’archivio richieste di verifica di autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che intendono accedere al credito o a pagamenti dilazionati o differiti, sono soggetti al pagamento di un contributo a favore del bilancio dello Stato, fissato in misura tale da remunerare il costo pieno del servizio.

La proposta emendativa, quindi, propone una soluzione al fenomeno - in crescita - delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti estremamente semplice e in grado di auto-finanziarsi grazie ad una valida cooperazione tra il settore pubblico e il privato.

Da ultimo. Il presente emendamento ha l’ulteriore vantaggio di conformarsi agli indirizzi comunitari e segnatamente a quanto espresso dal Parlamento europeo che, in occasione dei lavori sul Libro Verde nel settore dei servizi finanziari al dettaglio, ha sottolineato l'importanza per le banche e per gli altri istituti finanziari eroganti credito di poter consultare, secondo modalità chiare e trasparenti, una banca dati sulle frodi nei finanziamenti.

In questo senso, il futuro recepimento della Consumer Credit Directive (CCD) e della Payment Service Directive (PSD) – ambedue contenute all’interno del Disegno di Legge Comunitaria 2008, attualmente all’esame del Senato della Repubblica (AS 1078) - impone allo Stato italiano di essere preventivamente preparato su di una simile tipologia di frodi.

La presente proposta emendativa, pertanto, rappresenta un’adeguata risposta anche a questo tipo di istanze.

Art. 1

1. È istituito, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, presso l’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo,delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, basato su un archivio centrale informatizzato.

2. Titolare dell’archivio e responsabile della sua gestione, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è l’UCAMP.

3. Ferme restando le competenze già attribuite dalla legge e dalle disposizioni di attuazione, l’UCAMP esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, su: a) gli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo; b) i pagamenti dilazionati o differiti.

4. Con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, vengono definiti la struttura e il funzionamento dell’archivio, i soggetti che possono accedervi e le relative modalità.

5. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì stabiliti i dati delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, assoggettabili a riscontro di autenticità con i dati detenuti da organismi pubblici e privati.

6. All’onere per la realizzazione e gestione dell’archivio, pari ad euro 25.000 per l’anno 2008, euro 285.000 per l’anno 2009 ed euro 60.000 a decorrere dall’anno 2010, si provvede:

a) per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 154, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

b) per l’anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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