Venerdì, 19 Aprile 2024


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Attuazione di registri sul testamento biologico deliberati dai comuni

Atto Camera Interrogazione 

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri - Per sapere - premesso che: 

· Decine di Comuni stanno deliberando l’attuazione di “registri sul testamento biologico” tra questi: Firenze, Bologna, Genova, La Spezia, Pisa, Vicenza, Cagliari, Calenzano, Provincia di Cagliari, Caserta, Massa, Fiesole, Lecco, alcuni Municipi di Roma.

· la Camera dei Deputati, commissione affari sociali, sta esaminando l’atto 2350 “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” in un testo unificato dal Senato.

· al Senato l’esame in Commissione è iniziato il 1° ottobre 2008 e si è concluso il 12 marzo 2009. mentre in Assemblea la discussione è iniziata il 18 dicembre 2008 e conclusa il 26 marzo 2009.

· l’esame del testo alla camera dei Deputati ha preso avvio in commissione in data 8 luglio 2009. In commissione Affari sociali vi è stato un ampio e approfondito dibattito, cui hanno preso parte oltre quaranta deputati, in buona parte non facenti parte della Commissione. Fatto che dimostra che non vi è stata da parte della maggioranza la volontà di comprimere o limitare la discussione.

· il testo varato da Palazzo Madama prevede il “Consenso informato” (articolo 2). Il Consenso informato del paziente come presupposto necessario per l'attivazione di ogni trattamento sanitario, salvo i casi previsti dalla legge. Può essere sempre revocato, anche parzialmente. L'espressione del consenso deve essere preceduta da informazioni corrette e complete rese dal medico al paziente. Il documento in cui è reso il consenso, firmato da paziente diventa parte integrante della cartella clinica. Il consenso non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto.

· Il testo prevede anche il registro delle dichiarazioni anticipate (articolo 9). Viene istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Il ministro, con regolamento da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina sia la tenuta del Registro sia le modalità e i termini di compilazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento, presso il medico di medicina generale, registrate e trasmesse dalle aziende sanitarie al Registro di cui sopra. La dichiarazione anticipata di trattamento e qualsiasi altra formalità a essa connessa non sono soggette all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.

· L’atto approvato dal Senato prevede anche la validità della dichiarazione anticipata di trattamento (articolo 4, commi da 3 a 6). La dichiarazione anticipata di trattamento è valida per cinque anni, decorrenti dalla redazione dell'atto, della dichiarazione anticipata di trattamento, dichiarazione comunque rinnovabile, anche più volte. La regola della validità quinquennale della dichiarazione viene meno nel caso in cui il soggetto sia divenuto incapace. La dichiarazione è revocabile e modificabile in ogni momento. Previsto l'inserimento della dichiarazione anticipata di trattamento nella cartella clinica del malato. La non applicabilità della dichiarazione anticipata di trattamento in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato.

· l’atto del Senato prevede la dichiarazione anticipata di trattamento (articolo 3). La dichiarazione anticipata di trattamento esprime la volontà della persona che firma la dichiarazione riguardo ai trattamenti sanitari, in caso di eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere, e consente esclusivamente all'eventuale fiduciario di provvedere alle funzioni indicate nell'articolo 6, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica. Nella dichiarazione anticipata di trattamento: è consentita la rinuncia a trattamenti sanitari ritenuti sproporzionati o sperimentali; è vietato l'inserimento di indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575 (Omicidio), 579 (Omicidio del consenziente) e 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) del codice penale. È vietato dare disposizioni riguardanti l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. L'efficacia della dichiarazione anticipata di trattamento è collegata all'accertamento che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze. In tal senso viene disposto che la valutazione dello stato clinico del soggetto in stato vegetativo è formulata da un collegio medico (medico legale, anestesista-rianimatore e neurologo, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza), sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia.

· Il consiglio comunale di Firenze in data 5 ottobre 2009 ha votato una delibera di consiglio recante il titolo: “Istituzione del Registro dei testamenti biologici. Regolamento Comunale”. La delibera comunale prevede:

di istituire, fatta salva l’approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. "dichiarazioni anticipate di volontà");

di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Firenze, ed ha come finalità di consentire l’iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del notaio rogante ovvero del fiduciario e/o del depositario, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza; di approvare, quale parte integrale e sostanziale del presente atto, il “Regolamento comunale per il Registro dei testamenti biologici” (All. A). A cui è seguita una delibera di giunta per l’attuazione di un regolamento attuativo che prevede la gratuità dell’iscrizione.

· Sembra, a parere anche di alcuni giuristi, che la delibera possa generare confusione come quella di ritenere che chiunque possa chiedere nella circostanza del fine della propria vita trattamenti oppure rifiutarli. Una confusione che pare inopportuna, dal momento che il Parlamento sta democraticamente trattando una materia così delicata.

1) Se si ritiene valida l’istituzione di un registro dei testamenti biologici attraverso una delibera votata da un consiglio comunale o una giunta comunale.

2) Se si ritengono attuabili gli effetti di tali delibere.

3) Se non si ritiene utile dichiarare nulli tali atti che rischiano solo di generare confusione e disparità.


On. Gabriele Toccafondi

On. Alessandro Pagano

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