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Intervento del relatore On. Alessandro Pagano al seminario promosso dall'Università e-Campus sul tema "Il nuovo Redditometro"

 

 

Seminario 

promosso dall’Università degli Studi e-Campus 

IL NUOVO REDDITOMETRO 

Roma, via del Tritone - 15 dicembre 2010, ore 15 


Intervento del relatore, On. Alessandro Pagano

La grave crisi economica che ormai da oltre due anni mette a dura prova l’economia a livello mondiale non ha impoverito tutti nella stessa misura.  Da un lato famiglie e imprese a mala pena riescono a non scendere sotto i livelli di sopravvivenza, d’altro lato vi sono soggetti che continuano a prosperare, eventualmente lucrando sulla stessa crisi finanziaria di altri.

In questa congiuntura risulta particolarmente difficile garantire adeguati livelli di gettito tributario e continuare a svolgere efficacemente l’attività di controllo e di recupero dell’evasione.

Gli strumenti tipici del controllo analitico, che, partendo dalle registrazioni contabili, pretendono di ricostruire l’effettivo volume di affari di un’impresa, spesso si rivelano inidonei a distinguere in tempi di crisi chi guadagna e chi no. Gli stessi studi di settore, elaborati tenendo presente la potenzialità produttiva dei fattori della produzione in tempi normali, non riescono a ricostruire  realisticamente le situazioni quando si versa in una congiuntura come quella presente.

Al contrario il modello dell’accertamento sintetico, al quale appartiene il redditometro, invece di puntare alla ricostruzione del reddito atteso in presenza di determinati fattori produttivi, si sforza di determinare il reddito conseguito in un determinato periodo d’imposta partendo da  dati certi di ricchezza,  sia che si tratti di ricchezza consumata  che di investimenti.

Dunque anche in tempi di crisi economica, se qualcuno riesce a spendere o a investire determinate quantità di denaro è segno che di tali quantità  è venuto in possesso in qualche modo.

L’accertamento detto sintetico non è una recente invenzione fiscale. Il legislatore delle riforma tributaria lo disciplinò fin dal 1973, al IV comma dell’art.  38 del dpr 600/73, secondo cui

L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).

Il modello sintetico si caratterizza  per una logica difficilmente confutabile: “se hai speso o investito denaro, questo denaro ce l’avevi, ti è entrato.”

Alla logica del modello corrisponde una sua sostanziale equità, per cui anche socialmente è gradito.

Tuttavia le cose non sono così semplici perche le difficoltà nascono quando si tratta di trasformare in reddito di un determinato periodo d’imposta il possesso di beni o la fruizione di determinati servizi.

Ottemperando alla previsione del IV comma  del cit. art. 38 con decreto del Ministro delle finanze, sono state  stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

Con l’emanazione dei DPCM denominati redditometro si ovviava alla accennata difficoltà: allo sforzo del funzionario di ricostruire logicamente e matematicamente il reddito si sostituiva  l’automatismo di indici e coefficienti, come accade per gli studi di settore, i cui risultati spesso sono del tutto ingiustificati agli occhi dei contribuenti. Gli stessi giudici tributari hanno difficoltà ad applicarli.

E’ ben vero che l’accertamento sintetico concretizzato con il redditometro può essere oggetto di adesione e quindi può essere ragionevolmente limato ma la  presa  ferrea di indici e coefficienti calati dall’alto rimane.

Questo metodo ricostruttivo automatico ha pertanto reso criticabile il modello. Così come affermano illustri autori, oggi il redditometro rischia di essere uno strumento “astrattamente” idoneo ma “praticamente” inadeguato ad individuare la capacità contributiva delle persone fisiche.

 

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