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L'impatto del DDL concorrenza nel settore rc auto. Caltanissetta 16 Maggio 2015

 

 

 

 

Relazione dell'On. Alessandro Pagano al Convegno "Ddl Concorrenza- Rc auto: le ragioni degli automobilisti e delle imprese", organizzato dal coordinamento unitario operatori rc auto della Regione Sicilia.


La legge annuale per il mercato e la concorrenza

Il Capo II del ddl annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012), attualmente all’esame della Camera, reca norme in materia di assicurazioni, volte a migliorare gli assetti concorrenziali del settore.

In materia di liberalizzazioni nel settore assicurativo, si ricorda, in primo luogo, il "primo pacchetto liberalizzazioni" (decreto-legge n. 233 del 2006), nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, che ha vietato alle compagnie di assicurazione e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi, ovvero di sconti massimi, praticabili nei riguardi dei consumatori contraenti, a pena di nullità. Il "secondo pacchetto di liberalizzazioni" (decreto-legge n. 7 del 2007) ha esteso a tutti i rami danni il summenzionato divieto. In caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione, è stato previsto che l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni. Inoltre, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito. Sotto un diverso versante, nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari, è stato posto il divieto di addebitare al cliente le spese relative a una serie di comunicazioni, tra cui quelle - a carico delle imprese di assicurazione - in materia di variazioni peggiorative alla classe di merito. Inoltre è posto a carico delle imprese di assicurazione l'obbligo di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla sua classe di merito, a fini di maggior trasparenza e pubblicità.

Si ricorda che, in attuazione delle prescrizioni contenute nel Codice delle assicurazioni private, nonché in considerazione delle novità introdotte dai "pacchetti liberalizzazioni", l'ISVAP ha emanato il regolamento di disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa (Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006).

Successivamente, il decreto-legge n. 1 del 2012 ha previsto diverse disposizioni volte a rendere più concorrenziale e trasparente il settore assicurativo, al fine di ridurre il costo delle polizze anche attraverso il contrasto alle frodi. Ad esempio sono previste la volontaria ispezione del veicolo e la "scatola nera" che consentono una riduzione delle tariffe, nonché una restrizione della risarcibilità per le lesioni di lieve entità alla persona. Il decreto-legge n. 179 del 2012 ha vietato il rinnovo tacito del contratto RC Auto per il quale ha inoltre previsto la definizione di un "contratto base" nel quale devono essere contenute tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria.

Nella segnalazione al Parlamento del 4 luglio 2014, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato la necessità di sostenere il contrasto alle frodi, al fine di contenere la dinamica dei costi e delle tariffe RC Auto, mediante il ricorso:

    ai servizi medico-sanitari convenzionati con la compagnia a fronte di sconti; si segnala, peraltro, che tale obiettivo non rientra nell'ambito del disegno di legge in esame: nella relazione governativa si afferma che si è ritenuto di dovere maggiormente approfondire l'argomento per le implicazioni di notevole rilievo che essa comporta sull'attuale assetto organizzativo. Si segnala al riguardo che la norma era contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge n. 145 del 2013, soppresso nel corso dell'esame parlamentare del ddl di conversione.

    agli incentivi, in forma di sconti, all'installazione di meccanismi elettronici di registrazione dell'attività degli autoveicoli e alla sottoposizione ad ispezione del veicolo da assicurare;

    agli interventi per un efficace contrasto al fenomeno delle frodi assicurative.

Alla scarsa mobilità della clientela concorre inoltre la mancata certezza circa la correlazione del premio con la classe di merito assegnata.

In materia di assicurazione dei rischi professionali, si segnala la necessità di garantire alla domanda obbligata a ricorrere alla copertura assicurativa la libertà di scegliere il prodotto assicurativo ritenuto più adeguato in un contesto pienamente concorrenziale e privo di ostacoli alla mobilità.

In linea generale, il disegno di legge del Governo recepisce le proposte contenute dalla segnalazione in materia assicurativa, in alcuni casi introducendo norme di portata anche più ampia rispetto agli obiettivi della segnalazione.

Al contrario, si segnala che non è stato accolta la proposta dell'Antitrust di introdurre sconti a fronte del ricorso ai servizi medico-sanitari convenzionati con la compagnia assicurativa. Al riguardo, nella relazione governativa si afferma che si è ritenuto di dovere maggiormente approfondire l'argomento per le implicazioni di notevole rilievo che essa comporta sull'attuale assetto organizzativo. Si segnala che la norma era contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge n. 145 del 2013, soppresso nel corso dell'esame parlamentare del ddl di conversione.

Quanto alle norme introdotte nel ddl, si interviene in primo luogo in materia di obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria RC Auto; in particolare, qualora dalla verifica dei dati risultanti dall'attestato di rischio, dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa, risulti che le informazioni fornite non sono corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate (articolo 2).

Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto, devono informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto di base. Il contratto stipulato in assenza della dichiarazione di avvenuta ricezione di tali informazioni è affetto da nullità rilevabile unicamente in proprio favore.

Qualora il consumatore alla stipula del contratto accetti una o più condizioni determinate dalla legge ha diritto ad uno sconto significativo del prezzo della polizza. Le imprese devono evidenziare, per ciascuna condizione, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente. Tali condizioni riguardano:

1.    l'ispezione del veicolo;

2.    l'installazione della scatola nera;

3.    l'installazione di un meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico del conducente;

4.    la rinuncia alla cessione del credito;

5.    il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate;

6.    il risarcimento per equivalente nei limiti di quanto previsto per le carrozzerie convenzionate.

I costi di installazione della scatola nera o del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico del conducente sono a carico dell'assicurato; tuttavia lo sconto sul premio deve essere superiore ai costi di installazione (articolo 3). In caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di uno dei due meccanismi citati, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo (articolo 8).

Nel caso di contratti con clausola bonus-malus, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo (articolo 4).

Nel caso di contratti stipulati utilizzando il "decreto Bersani", che consente l'assegnazione della stessa classe di merito di un familiare convivente, deve essere garantita la parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto.

In caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio debbano comunque essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l'assicurato faccia installare la scatola nera (articolo 5).

Al fine di evitare la prassi di far valere testimonianze prodotte in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro (cd. testimoni di comodo), si prescrive l'identificazione immediata del testimone sul luogo dell'incidente. L'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e la ricorrenza degli stessi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni deve essere segnalata alla Procura della Repubblica (articolo 6).

È ribadita la necessità che il Governo emani due tabelle nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, rispettivamente, per le macrolesioni (menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti) e per le microlesioni (menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità). Si prevede l'unificazione nel danno non patrimoniale delle varie voci di danno: biologico, morale ed esistenziale. L'ammontare complessivo riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. Con riferimento alla tabella delle macrolesioni, è aumentato dal 30 al 40 per cento il valore percentuale attribuito alla discrezionalità del giudice per aumentare l'importo del risarcimento, rispetto ai valori base delle tabella, in relazione sia al cosiddetto danno esistenziale, sia al danno morale (articolo 7).

È attribuita piena prova nei procedimenti civili alle risultanze della scatola nera conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. Deve inoltre essere garantita l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere nel caso di passaggio ad una diversa compagnia assicurativa. È prevista l'emanazione di due regolamenti volti a garantire lo standard tecnologico per la gestione in sicurezza dei dati registrati dalle scatole nere e per assicurare la loro interoperabilità. In caso di violazione da parte delle compagnie delle norme sulla interoperabilità è stabilita una sanzione amministrativa di 3.000 euro per ogni giorno di ritardo.

Le imprese assicurative devono trattare i dati raccolti con le scatole nere nel rispetto della normativa sulla privacy e non li possono utilizzare per finalità diverse. In caso di manomissione della scatola nera, l'assicurato perde la riduzione del premio ed è sottoposto alle eventuali sanzioni penali (articolo 8).

Per contrastare le frodi assicurative sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare: dall'archivio informatico integrato dell'IVASS, dalle scatole nere (e meccanismi equivalenti), dalla perizia, qualora risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (articolo 9).

Sono previsti modalità e limiti del risarcimento nei casi di cessione del credito e di risarcimento in forma specifica.

In caso di cessione del credito all'impresa di autoriparazione, la somma da corrispondere a titolo di rimborso è versata solo a fronte di presentazione della fattura.

Nel caso in cui l'assicurato abbia sottoscritto la clausola per il risarcimento in forma specifica, il danneggiato diverso dall'assicurato (la parte senza colpa nel sinistro) può comunque scegliere un autoriparatore di propria fiducia: anche in questo caso per ottenere il risarcimento occorre la fattura. Se il danneggiato diverso dall'assicurato non vuole far riparare il veicolo, il risarcimento è versato a lui direttamente, nei limiti di quanto preventivato dalla impresa convenzionata.

L'assicurato mantiene comunque il diritto al risarcimento per equivalente in tutti i casi in cui i costi di riparazione siano superiori al valore di mercato del bene: in tali casi, la somma da corrispondere deve essere equivalente al valore di mercato, incrementato delle eventuali spese di demolizione e di immatricolazione di un altro veicolo (articolo 10).

Il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito è esteso, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC Auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente) (articolo 11).

Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a "errori" del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa (articolo 12).

Sono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli).

Con riferimento al sistema del risarcimento diretto, si prevede che l'IVASS, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della disposizione in esame, proceda alla revisione del criterio in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora tale criterio non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo.

L'archivio informatico integrato dell'IVASS sarà connesso anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia. L'archivio potrà essere consultato dalle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente (articolo 13).

L'articolo 14 attribuisce all'IVASS i poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni introdotte dagli articoli da 1 a 13 del disegno di legge in esame, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione in fase di offerta contrattuale, previste dall'articolo 3. L'IVASS deve dare conto dell'esito della propria attività di vigilanza e di controllo nell'ambito dell'annuale relazione al Parlamento e al Governo (prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha istituito l'IVASS).

L'articolo 15 contiene disposizioni concernenti la portabilità dei fondi pensione. Si prevede la facoltà, per le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. Sono abbreviati i termini per l'anticipo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, consentito in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (in luogo degli attuali 48) e con un anticipo massimo di 10 anni (in luogo degli attuali 5) rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

In merito al regime fiscale dei riscatti si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa, dall'invalidità permanente o dalla morte dell'iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali; su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.

Si stabilisce che il diritto del lavoratore al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del T.F.R. maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro non è più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

Le proposte di legge abbinate

Si segnala che al ddl del Governo sono abbinate quattro proposte di legge in materia di assicurazione (A.C. 2437 Causi, A.C. 2469 Marco Di Stefano , A.C. 2684 Moretto e A.C. 2733 Vignali).

La pdl 2437

La proposta di legge prende spunto dall'emendamento 8.624 dei relatori all'articolo 8 del decreto-legge n. 145 del 2013 (norma poi soppressa in sede di conversione del decreto). Numerose disposizioni corrispondono ai contenuti del ddl del Governo in esame.

L'articolo 1 reca numerose modifiche al Codice delle assicurazioni (CAP).

In primo luogo, la lettera a) del comma 1eleva i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone a 10 milioni di euro per sinistro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati. Si prevede inoltre il raddoppio degli importi a decorrere dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della disposizione.

La lettera b) prevede norme in materia di obbligo a contrarre, ispezione del veicolo, installazione della scatola nera, con costi a carico dell'impresa e una riduzione non inferiore al 7 per cento della media dei contratti peri profili di rischio corrispondente. Si attribuisce il valore di piena prova alla scatola nera, per la quale è altresì prevista l'interoperabilità e la portabilità.

La lettera c) prevede norme in materia di tempestività dell'identificazione dei testimoni.

In relazione al risarcimento in forma specifica, la lettera d) introduce sconti non inferiori al 5 per cento e l'individuazione di aree territoriali dove applicare riduzioni non inferiori al 10 per cento. Si introduce un riferimento a costi standard per i lavori a regola d'arte, da applicare in caso di risarcimento diverso da quello in forma specifica.

La lettera e) estende i casi nei quali, sussistendo elementi che siano sintomo di frode, si applica una specifica procedura che consente all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento. La successiva lettera f) prescrive che il risarcimento diretto avvenga sulla base dei costi effettivamente sostenuti per la riparazione.

La lettera g) introduce uno sconto non inferiore al 4 per cento in caso di rinuncia alla cessione del diritto al risarcimento, nonché l'obbligo di presentazione della fattura ai fini del rimborso delle spese di riparazione in caso di cessione del credito.

La lettera h)estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori.

La disciplina recata dai commi 2 e 3, al fine di ridurre i costi di gestione in esito ai sinistri con lesioni, prevede che le imprese possono includere clausole contrattuali facoltative per l'assicurato, a fronte di significativi sconti, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle imprese stesse. Ai sensi del comma 4, il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità è accordato a seguito di riscontro medico legale da cui risulti solo strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. I commi 5 e 6 prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'impresa, nonché la riduzione automatica del premio contrattuale in specifiche circostanze. Il comma 7 prevede la decadenza del diritto del danneggiato al risarcimento del danno qualora non venga presentata la richiesta entro sei mesi dal verificarsi del fatto dannoso. Il comma 8 attribuisce all'IVASS poteri di vigilanza e controllo, mentre i commi 9-11 introducono obblighi di pubblicazione per le imprese di assicurazione e le relative sanzioni in caso di inadempimento. Ai sensi del comma 12 i relativi introiti alimentano il Fondo di garanzia per le vittime della strada. I commi 13 e 14 modificano la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006. Il comma 15 prevede la possibilità di utilizzare i dispositivi di rilevamento omologati (autovelox o tutor) anche per l'accertamento della violazione dell'obbligo dell'assicurazione RC e senza l'obbligo della presenza degli organi di polizia stradale.

L'articolo 2 attribuisce all'IVASS compiti di monitoraggio sull'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi RC Auto. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo, applica alle imprese di assicurazione una sanzione pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato. Le sanzioni sono devolute per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale.

La pdl 2469

Al fine di favorire le imprese straniere che intendono operare nel territorio nazionale, la pdl 2469 prevede, all'articolo 1, per le nuove imprese autorizzate all'attività assicurativa per RC auto, l'esenzione per tre anni dall'applicazione dell'obbligo a contrarre qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo. L'articolo 2 interviene sulla disciplina del contratto base al fine di consentire agli assicurati la stipula di contratti per l'assicurazione privi di clausole che limitino in qualsiasi modo il diritto all'integrale risarcimento.

L'articolo 3 prevede una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.

Ai sensi dell'articolo 4 (che introduce il nuovo articolo 147-ter del CAP) le imprese di assicurazione possono proporre, accanto al contratto base, formule contrattuali che prevedano, in alternativa al risarcimento per equivalente, il risarcimento in forma specifica. Tale formula deve, a pena di nullità, essere scelta dall'assicurato e l'impresa assicuratrice è tenuta a fornire idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo risultante dalla media dei premi incassati nella regione di residenza dell'assicurato nell'anno precedente.

L'articolo 5 regola l'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, prevedendo che il danno sia risarcito nei limiti già previsti dall'articolo 2058 del codice civile (cioè per equivalente), tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione e per la tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.

In relazione al ruolo del medico legale, l'articolo 6 stabilisce che il riscontro possa essere effettuato esclusivamente ad opera di uno specialista, che accerti clinicamente l'esistenza della lesione. Si prevede inoltre l'incompatibilità del medico curante con lo svolgimento di funzioni medico legali.

L'articolo 7 stabilisce che la richiesta danni debba essere formulata a pena di decadenza dalla procedura del risarcimento diretto nel termine di novanta giorni, sanzionando le denunce tardive con la perdita del beneficio della speciale procedura del risarcimento diretto.

L'articolo 8 interviene sulla procedura di accesso agli atti prevista dall'articolo 146 del CAP, al fine di consentire anche al riparatore direttamente interessato di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguardano.

L'articolo 9 - intervenendo sull'articolo 156 del CAP - elimina la possibilità per le imprese di assicurazione di effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni, prevedendo che tale attività sia effettuata esclusivamente da periti iscritti nell'apposito ruolo.

L'articolo 10 rende il risarcimento diretto facoltativo, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2009, che ha interpretato la predetta disposizione nel senso di fornire all'assicurato un ulteriore rimedio non sostitutivo di quello già vigente (cioè la tradizionale azione di responsabilità civile).

L'articolo 11 riconosce il valore di piena prova alla scatola nera.

L'articolo 12 prevede disposizioni per la predisposizione e l'approvazione da parte del Governo di tabelle indicative nazionali per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Le pdl 2684 e 2733

L'articolo 1 delle pdl 2684 e 2733 (di contenuto sostanzialmente identico) introduce gli articoli da 14-quater a 142-novies nel CAP.

Ai sensi del nuovo l'articolo 142-quater i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Si ricorda che l'articolo 33 del Codice al consumo prevede che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Al fine di garantire la sicurezza stradale e la tutela dell'ambiente, l'articolo 142-quinquies obbliga il danneggiato a effettuare la riparazione del veicolo nei casi in cui lo stesso abbia riportato danni ad elementi strutturali e a sistemi meccanici, elettrici ed elettronici.

L'articolo 142-sexies prevede la riparazione sia eseguita in conformità alle prescrizioni tecniche fornite dai costruttori, fermo restando l'obbligo di prestare le garanzie relative agli interventi effettuati.

L'articolo 142-septies,introdotto dall'articolo 1 delle pdl 2684 e 2733, prevede il diritto del danneggiato di conseguire il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede al risarcimento mediante pagamento dell'indennità dovuta, necessaria per la riparazione del veicolo danneggiato. La documentazione fiscale rilasciata dall'autoriparatore deve riportare in modo analitico il contenuto degli interventi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle in quanto dirette a imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

L'articolo 142-octies stabilisce che le clausole contrattuali che prevedono la facoltà da parte dell'impresa di assicurazione di provvedere al risarcimento in forma specifica mediante apposite convenzioni con imprese di autoriparazione, a fronte di una riduzione del premio relativo alla garanzia di responsabilità civile, non si considerano vessatorie a condizione che siano state oggetto di trattativa individuale. Resta ferma la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione non convenzionate di propria fiducia.

In ogni caso le clausole previste nelle convenzioni fra imprese di assicurazione e imprese di autoriparazione non possono prevedere condizioni restrittive che risultino difformi rispetto alle disposizioni della contrattazione collettiva e della regolamentazione contrattuale di settore, né stabilire tempi di lavorazione tali da rendere ingiustificatamente onerosa la conformità delle riparazioni alle prescrizioni tecniche fornite dai fabbricanti. Risultano precluse limitazioni che possano aggravare le condizioni a carico delle imprese di autoriparazione in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché le ulteriori condizioni che non risultino compatibili con gli elementi e con i parametri definiti dagli studi di settore.

L'articolo 142-novies garantisce il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

Conseguentemente, l'articolo 2 delle pdl 2684 e 2733 abroga le disposizioni vigenti che regolano la procedura di risarcimento diretto (articoli 145, comma 2, 149 e 150), aggiornando i riferimenti interni al Codice delle assicurazioni. La sola pdl 2684 modifica anche l'articolo 242 del CAP.

L'articolo 3 intervengono sulla procedura di accesso agli atti prevista dall'articolo 146 del CAP, al fine di consentire anche al riparatore direttamente interessato di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguardano.

L'articolo 4 modifica la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148 del CAP, in primo luogo eliminando il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione. Viene resa obbligatoria la facoltà dell'impresa di assicurazione di richiedere le informazioni relative all'incidente, disponendo che gli organi di polizia trasmettano tempestivamente le informazioni acquisite al fine di consentire il rispetto dei termini prescritti. L'impresa di assicurazione è inoltre obbligata a richiedere al danneggiato di integrare la richiesta, nel caso in cui questa sia priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta. Infine, si estende l'attività di ispezione anche nei confronti del veicolo del responsabile civile al fine di poter accertare la relazione causale e la compatibilità rispetto ai danni per i quali è stata presentata richiesta di risarcimento.

L'articolo 5 - intervenendo sull'articolo 156 del CAP - elimina la possibilità per le imprese di assicurazione di effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni, prevedendo che tale attività sia effettuata esclusivamente da periti iscritti nell'apposito ruolo. Si prevede inoltre l'obbligo per i periti di comportarsi con terzietà e autonomia, in modo che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economica o personale e garantisce la facoltà da parte del danneggiato di designare un perito di propria fiducia iscritto nel ruolo.

La sola pdl 2684 reca poi le modalità di esecuzione della perizia, che deve mantenere il suo carattere contraddittorio in tutte le operazioni necessarie alla riparazione dei veicoli. A tal fine, ciascuna perizia è costituita dalla valutazione dettagliata dell'intervento e del tempo richiesto per ciascuna operazione di riparazione, firmata dal perito automobilistico e dall'autoriparatore. Nell'ipotesi in cui la perizia sia effettuata in presenza del solo proprietario del veicolo, la firma del verbale peritale non pregiudica il diritto dell'autoriparatore ad avere la perizia in contraddittorio. In tale caso il perito presenta la relazione peritale scritta all'autoriparatore designato dal proprietario del veicolo per avviare la discussione in contraddittorio.

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