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Atto Camera sul tema delle competenze professionali di architetti e ingegneri

 

 

 

 

 

Interrogazione a risposta scritta 4-15643. Venerdì 17 febbraio 2017, seduta n. 744


 

 

 

 PAGANO, GALATI, PALMIERI e BORGHESI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della giustizia .

— Per sapere – premesso che:

già con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-03288 presentata dall'interrogante, alla quale non è stata per altro ancora data risposta, è stato affrontato il tema delle competenze professionali di architetti e ingegneri;

la laurea vigente ordinamento in «pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale» è equipollente alle lauree in architettura ed ingegneria civile di cui al decreto ministeriale n. 11 maggio 2000;

come più volte ribadito dal Consiglio di Stato, le normative primarie che disciplinano le competenze professionali relative alla professione di architetto ed ingegnere, sono ancora oggi la legge n. 1395 del 1923 e il regio decreto n. 2537 del 1925;

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 viene disposto che nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione «Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori», sono istituite la sezione A e la sezione B;

con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 vengono individuati 4 settori per la sezione A (laurea quinquennale), architettura pianificazione territoriale, paesaggisti, conservazione e due settori per la sezione B (laurea triennale): architettura; pianificazione;

per ognuna delle sezioni e dei relativi settori, vengono individuati i principali oggetti dell'attività professionale (per l'ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori all'articolo 16);

la ripartizione in settori ed i corrispondenti campi di attività esercitabili, sono già state oggetto di pronunce del Consiglio di Stato che nella sentenza n. 686/2012 riafferma come la professione di ingegnere sia unica così come quella di architetto e come il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 individui semplicemente dei settori specialistici di maggiore competenza (orientamento espresso anche nelle sentenze n. 2178/2008 e n. 1473/2009);

il Consiglio di Stato «ha affermato il principio – riferito alla professione di ingegnere ma la cui ratio è ovviamente traslabile a quella di architetto per cui l'elencazione, compiuta all'articolo 16 e 46 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni “A” e “B” dell'albo dell'Ordine degli ingegneri e/o Architetti, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell'ambito della professione stessa come già normativamente definito»; inoltre, esso sostiene che «dette denominazioni dei settori, in cui vengono ad essere ripartite le nuove sezioni “A” e “B” degli Albi professionali, così come l'effettiva individuazione per ciascuna sezione delle attività maggiormente caratterizzanti la professione, non innovano, a parere del Collegio, la materia delle attività riservate o consentite alla professione de qua (in via esclusiva od unitamente ad altre), attuandone invece correttamente una mera ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche»;

tale aspetto viene in molte circostanze ignorato dal Consiglio nazionale degli architetti pianificatori e paesaggisti o da taluni ordini provinciali, con pareri che ledono i diritti degli iscritti al settore «pianificazione territoriale» dell'Ordine degli architetti, limitando l'esercizio della professione con grave danno economico per il professionista e basandosi su interpretazioni, ad avviso degli interroganti, irragionevoli, del quadro normativo, non conformi al principio di proporzionalità e di libera esplicazione della libertà di lavoro –:

se intendano adottare le iniziative di competenza volte a risolvere la problematica illustrata in premessa, chiarendo, ove ne sussistano i presupposti, anche con apposita circolare, la corretta applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, esplicitando quanto più volte ribadito dal Consiglio di Stato circa le competenze degli iscritti ai diversi settori dell'Ordine degli architetti considerata l'urgenza di procedere in tal senso sia per i laureati, che per gli studenti. (4-15643)

@alepaganotwit

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