Venerdì 17 Giugno 2011 17:55
CAMERA DEI DEPUTATI N. 4035
PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI:
BECCALOSSI, BARANI, BARBA, BARBIERI, BERGAMINI, BERNARDO, BERTOLINI, BIANCONI, BIASOTTI, BONCIANI, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTIELLO, CATTANEO, CAZZOLA, COLUCCI, DE CORATO, DI CAGNO ABBRESCIA,DI VIRGILIO, DIMA, FRASSINETTI, FUCCI, GALATI, GIRLANDA, GRIMALDI, HOLZMANN, IAPICCA, JANNONE, LAFFRANCO, LISI, MARINELLO, GIULIO MARINI, MAZZONI, MURGIA, NASTRI, PAGANO, PELINO, PIANETTA, PORCU, LUCIANO ROSSI, SAMMARCO, SCALERA, SOGLIA, SPECIALE, STRADELLA, TORRISI, TRAVERSA, VELLA, VIGNALI, ZACCHERA
Modifica all’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite del valore dei beni materiali strumentali
dell’impresa deducibili nell’esercizio in cui sono stati acquisiti Presentata il 26 gennaio 2011
ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, stabilisce un tetto massimo di valore dei beni strumentali
dell’impresa deducibili nell’anno di acquisto in 516,46 euro.
Tale limite è rimasto invariato negli oltre ventitré anni di vigenza del testo unico ed è ormai largamente superato e, attualmente, può anche costituire un freno agli acquisti per le piccole attività che si vedono di fatto considerata una parte dell’acquisto come un utile e pertanto come un elemento sottoposto a
tassazione.
Riteniamo che oggi tale cifra sia assolutamente incongrua e che vada adeguata, tenendo anche in considerazione il fatto che verosimilmente per alcuni anni non vi saranno ulteriori aggiornamenti.
A tale proposito riteniamo che sia opportuno prevedere un sistema automatico di aggiornamento,
da porre in essere ogni cinque anni, al fine di provvedere all’aumento di tale limite in sintonia con il valore reale del denaro. L’adeguamento sarà disposto mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Per le ragioni esposte, la proposta di legge sostituisce il comma 5 del citato articolo 102 del testo unico.
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
1. Il comma 5 dell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
" 5. Per i beni il cui valore unitario non è superiore a 2.000 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute. Il limite del valore stabilito dal primo periodo è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, rilevata dall’Istituto nazionali e di statistica per il corrispondente quinquennio".