Ordine del giorno al Decreto Sviluppo concernente l’inserimento dei docenti nelle Graduatorie ad Esaurimento

 

 

La Camera

Premesso che:

dall’approvazione dell’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento ipotizzando contestualmente una “fase transitoria” che prevedeva “eventuali adattamenti”.


(L’art. 1 al comma 605 della Legge 296/2006 così recita: “in attesa di un nuovo sistema di reclutamento... il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi”).

considerato che in questa fase transitoria è stato effettuato un primo “adattamento” alla Legge 296/2006 nel 2008, con l’approvazione di un emendamento che ha consentito una “finestra di inserimento”, a circa 21.000 docenti l’inserimento a pieno titolo e con riserva nella III fascia nelle Graduatorie ad Esaurimento con l’art. 5-bis del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

considerato il perdurare della fase transitoria in cui ancora non si è intervenuto sulle nuove norme per il reclutamento;

considerato che questo primo “adattamento” ha creato evidente discriminazione e disparità di trattamento tra le categorie di docenti immatricolati nel 2007/08 che sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e le categorie di docenti abilitandi ed abilitati immatricolati dal 2008/09 in poi, che avevano intrapreso un identico percorso di studi ovvero tramite concorso, lezioni a frequenza obbligatoria, esami in itinere, tirocinio in aula, esame finale abilitante presso corsi a numero chiuso attivati annualmente dal M.I.U.R. e ai quali non veniva garantito l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento è stato presentato alla camera la proposta emendativa 9.25 Pagano all’art. 9 comma 20 del Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia" approvata in V e VI commissione riunite per applicare la modifica all’art. 5-bis del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 applicando un principio di uguaglianza tra tutti i docenti che hanno conseguito e che stanno per conseguire l’abilitazione all’insegnamento con il “vecchio” sistema di formazione iniziale dei docenti.

visto il nuovo decreto sulla formazione dei docenti, Decreto n. 249/2010 “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”, entrato in vigore il 15 febbraio 2011;

visto l’Art. 15 del suindicato Decreto n. 249/2010, nel quale si attribuiscono pari diritti di trattamento ai docenti iscritti dal 2007 al 2010 ai corsi abilitanti di Scienze della formazione primaria e ai corsi abilitanti di cui ai DD.MM. 82/2004 e 137/2007 (Strumento Musicale). (Art. 15 “Norme transitorie e finali”. Comma 19. “Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione”. Comma 20. “I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi”).

considerato che non si è ancora intervenuto sulle nuove modalità di reclutamento e a chiudere quindi la fase transitoria;

impegna il governo:

•             a chiudere la fase transitoria ed a consentire l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento con il “vecchio” sistema di formazione dei docenti in vigore fino al 2010, in quanto unico canale di reclutamento di fatto esistente fino all’approvazione del “nuovo” sistema di reclutamento,

•             intervenire sulle nuove norme per il reclutamento e chiudere quindi la fase transitoria del “vecchio” sistema di reclutamento.

•             avviare le procedure della “nuova” fase di formazione dei docenti già dall’anno 2011 visto il Decreto n. 249/2010 “Nuovo regolamento che disciplina la formazione iniziale dei docenti, entrato in vigore il 15 febbraio 2011”.

N. 155 -  accolto dal Governo e votato all'unanimità dall'Aula

PAGANO

MARINELLO

FONTANA

GERMANA’

PELINO

TERRANOVA

PUGLIESE

FALLICA

GRIMALDI

STAGNO D’ALCONTRES

IAPICCA

TORRISI

GIBIINO