"Fuga di Cervelli". Risoluzione in commissione 7-00452. 7 Agosto 2014. Seduta n° 281

 

 

 

 La VI Commissione, 



premesso che: 
il trend che ogni anno porta fuori dal Paese un numero elevato di connazionali, in particolare giovani in possesso di titoli di studio elevati, ha causato nel tempo notevoli effetti negativi a livello sociale, economico, nonché sotto il profilo della competitività, della crescita e del progresso dell'Italia nel campo della ricerca: differentemente da quanto accade in altri Paesi europei, in particolare Francia, Gran Bretagna e Germania, dall'Italia fuoriescono il quadruplo di laureati, cui, purtroppo, non corrisponde un numero equivalente di rientri; 
la perdita di «capitale» umano così altamente qualificato, ricco di energie, idee ed intraprendenza assume un connotato ulteriormente negativo se si considera quanto costa al nostro Paese formare e laureare un giovane: si tratta di costi che l'OCSE stima in circa 100.000 euro per ciascun laureato, cifra record che si accompagna al dato, poc'anzi ricordato, altrettanto allarmante, relativo alla perdita per l'Italia del quadruplo di laureati rispetto agli altri partner europei; 
per contrastare il fenomeno del brain drain (noto in Italia come «fuga dei cervelli») – affrontato con successo in Paesi come Australia, Cina e India mediante speciali politiche pubbliche finalizzate ad attrarre risorse qualificate dall'estero e incentivare il rimpatrio degli emigrati nel proprio Paese di origine – è stata approvata la legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia»; 
tale legge, la cui approvazione è avvenuta con largo consenso bipartisan, prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, in favore di quei giovani cittadini – che la suddetta normativa individua nei soggetti nati dopo il 1o gennaio 1969 in possesso di un titolo di laurea – i quali, dopo aver trascorso continuativamente un periodo di lavoro o di studio all'estero, decidano di fare rientro in Italia per essere assunti o avviare un'attività di impresa o di lavoro autonomo e trasferiscano il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività; 
ai sensi della predetta legge n. 238 i redditi da lavoro dipendente, d'impresa e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti destinatari del provvedimento concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: 20 per cento, per le lavoratrici, 30 per cento per i lavoratori; il provvedimento stabilisce inoltre che nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti, le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
la legge, nonostante l’iter di approvazione tortuoso che l'ha contraddistinta, ha dimostrato comunque di funzionare: in base ai dati incrociati dell'Agenzia dell'Entrate e dell'Istat, infatti, solo nel 2011 ben il 12 per cento dei 31.000 cittadini complessivamente rientrati nell'anno considerato ha beneficiato della legge n. 238 del 2010 la quale, occorre ricordare, era stata approvata alla fine del 2010, mentre i decreti attuativi sono stati emanati il 7 giugno 2011; 
i benefici fiscali previsti dalla legge, spettanti dalla data di entrata in vigore della stessa, si applicheranno fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015; 
va tenuto conto delle comprovate ricadute positive per l'erario derivanti dal gettito fiscale prodotto dai redditi dei cittadini rientrati in Italia, nonché del notevole contributo in termini di know how ed esperienza che gli stessi apporteranno alle imprese, alla ricerca e, più in generale, alla ripresa economica,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per prorogare, migliorare e rendere permanenti le disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 238, concernente incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, valutando la possibilità di migliorare ulteriormente il trattamento fiscale di maggior favore previsto da tale legge anche in favore dei giovani ricercatori; 
ad assumere iniziative per rafforzare l'intensità della misura agevolativa, anche attraverso una riduzione della percentuale di imponibilità dei redditi prodotti dai soggetti fruitori della misura stessa, atteso che il rafforzamento del beneficio comporterà un vantaggio netto per l'Erario, in ragione dei maggiori redditi prodotti in Italia, che altrimenti non potrebbero essere assoggettati a tassazione nel nostro Paese; 
ad assumere iniziative per estendere l'ambito di applicazione dell'incentivo previsto dalla legge n. 238 del 2010 anche ad altre tipologie accademiche e professionali che possano fornire un apporto particolarmente qualificato per migliorare la capacità di ricerca, innovazione e sviluppo del Paese; 
ad agevolare il rientro dei ricercatori italiani e a favorire la loro mobilità tra ricerca pura e ricerca applicata, mediante l'adozione di iniziative, di natura tributaria, volte a garantire loro condizioni idonee allo sviluppo della ricerca scientifica in Italia. 
(7-00452) «Pagano, Bernardo, Busin, Cancelleri, Laffranco, Maietta, Paglia, Sottanelli, Sanga, Sberna».