Introduzione dell'articolo 48-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione dei crediti da parte dei soggetti privati nei riguardi delle pubbliche amministrazioni









PROPOSTA DI LEGGE n. 3167 d'iniziativa dei deputati PAGANO ed altri

 

 d'iniziativa dei deputati

  PAGANO, BARBIERI, CALABRIA, CARLUCCI, CASSINELLI, CATANOSO GENOESE, MARINELLO, VIGNALI, ANGELUCCI

 

 

Introduzione dell'articolo 48-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione dei crediti da parte dei soggetti privati nei riguardi delle pubbliche amministrazioni

 

 

Presentata il 2 febbraio 2010

 

Onorevoli Colleghi! - In questo periodo di crisi molte aziende vivono un momento di particolare difficoltà.

      Tali difficoltà sono aggravate sia dal comportamento restrittivo del sistema bancario nella concessione di crediti alle imprese, sia dalla mancata applicazione del principio di reciprocità in merito alla compensazione dei crediti e dei debiti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Infatti una delle cause dei problemi finanziari del sistema produttivo risiede nei fortissimi ritardi di pagamento delle amministrazioni pubbliche. Tali ritardi generano, oltre le difficoltà suddette per le imprese fornitrici, anche delle anticipazioni di pagamento di imposte per somme non ancora incassate e complicatissimi problemi nella tenuta della contabilità per la gestione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in sospensione. Inoltre si aggravano gli addebiti di interessi dovuti dalle pubbliche amministrazioni che, in virtù della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, oggi hanno un tasso intorno all'8 per cento e si verificano continue richieste di concessione di fidi presso il sistema bancario per ottenere maggiore credito in un momento in cui ciò non è agevole.

      Nell'ambito della società Equitalia Spa è stato creato un sistema che prevede che tutte le amministrazioni e le società pubbliche devono sospendere i pagamenti ai propri fornitori in presenza di ritardi nei pagamenti di imposte o di contributi da parte di questi ultimi. Ciò comporta per alcuni imprenditori la sospensione di pagamenti per milioni di euro solo perché gli stessi hanno qualche cartella di modico importo che non hanno potuto pagare o della quale si sono dimenticati.

      Ciò che scandalizza non è tanto la funzione che la legge ha imposto di esercitare alla società Equitalia Spa, ma la mancata reciprocità, che impedisce all'imprenditore di compensare i propri debiti di natura fiscale con i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

      La presente proposta di legge si limita a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, introducendo l'articolo 48-ter, la cui applicazione apporterebbe i seguenti benefìci:

 

          a) aumenterebbe la liquidità delle imprese e migliorerebbe i loro rapporti sia con il fisco sia con il sistema bancario;

 

          b) le pubbliche amministrazioni usufruirebbero di un sistema di compensazione semplice ed efficiente, atto a eliminare i condizionamenti che possono determinare i ritardi delle erogazioni;

 

          c) per l'amministrazione dello Stato si avrebbe un miglioramento generale del sistema tributario e, principalmente, uno snellimento nei procedimenti amministrativi per il recupero dei crediti di natura fiscale.

 

      La presente proposta di legge, molto semplice e lineare, introduce, quindi, elementi di trasparenza e di automaticità nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese e può comportare benefìci preziosi per il sistema produttivo, favorendone il rilancio.

 

 PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

       1. Al capo I del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

 

      «Art. 48-ter. - (Compensazione dei crediti dei soggetti privati nei riguardi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono al pagamento dei debiti derivanti da forniture di beni, da prestazioni di servizi e dall'utilizzo di beni di terzi entro i termini stabiliti dalla legge o da contratti o convenzioni.

      2. Qualora, per qualsiasi motivo, le amministrazioni indicate al comma 1 non provvedano al pagamento dei debiti entro i termini stabiliti, i creditori possono utilizzare il loro credito per la costituzione di un fondo destinato al pagamento di oneri fiscali, anche pregressi.

      3. La costituzione del fondo di cui al comma 2 avviene secondo la seguente procedura:

 

          a) comunicazione della costituzione del fondo all'Agenzia delle entrate;

 

          b) comunicazione delle somme destinate al fondo e del loro titolo di riferimento all'Agenzia delle entrate e all'amministrazione debitrice;

 

          c) comunicazione delle eventuali variazioni di destinazione e di utilizzo del fondo all'Agenzia delle entrate.

 

      4. La gestione del fondo di cui al comma 2 è documentata mediante tenuta del partitario. Il partitario è composto da un giornale, da una scheda per ciascuna amministrazione debitrice e da un riepilogo mensile. Il riepilogo deve essere aggiornato entro il mese successivo a quello di riferimento. Il partitario può essere tenuto anche mediante sistemi informatici. In caso di richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate o degli altri organi preposti al controllo, il sistema deve consentire l'immediata esibizione del giornale, dello schedario e di tutti i riepiloghi mensili dalla data di costituzione del fondo.

      5. Le somme utilizzate ai sensi del presente articolo sono regolarmente compensate in sede di erogazione delle rate di compartecipazione ai tributi erariali o dei contributi.

      6. Gli oneri finanziari derivanti dalle compensazioni tra l'erario e le amministrazioni interessate sono posti a carico di queste ultime nella misura del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea».