Lettera dell'On. Alessandro Pagano al MInistro della Giustizia On. Angelino Alfano sulla situazione in cui versa il personale degli enti locali comandato presso gli Uffici dei Giudici di Pace




Caro Ministro,

la situazione in cui versa il personale degli enti locali comandato presso gli Uffici dei Giudici di Pace ci preoccupa da tempo e assume una rilevanza che noi sul territorio non manchiamo di registrare.


Dall’Associazione Nazionale del Personale degli Uffici di Conciliazione ci giunge la notizia che alcuni Presidenti di Tribunale stanno revocando, inspiegabilmente e in via assolutamente discrezionale, le posizioni di comando i timori di quanti con grande professionalità svolgono il loro lavoro presso i Giudici di Pace già da molti anni.

 

In attesa del prossimo riordino annunciato, che certamente ridefinirà lo status di questo personale nei ruoli del Ministero, ci permettiamo di suggerire alla S. V. Ill.ma di approntare una nota in cui venga suggerito ai Presidenti dei Tribunali e ai Giudici Coordinatori di non operare le suddette revoche.

A tal fine la stessa Associazione Nazionale del Personale degli Uffici di Conciliazione ci ha fatto avere una proposta su cui gli Uffici del ministero potrebbero riflettere e che alleghiamo alla presente.

Insistiamo su ciò perché riteniamo che essa possa rappresentare  una ragionevole, seppur temporanea, soluzione all’annosa questione.

Certi della Sua disponibilità, rimaniamo in attesa di Sue comunicazioni in merito.

 

On. Alessandro Pagano

On. Marco Pugliese


Proposta dell'Associazione Nazionale del Personale degli Uffici di conciliazione


OGGETTO: Legge 24/11/99 n. 468. Art. 26, comma 4. Personale dipendente

                     Comunale che ha operato presso gli Uffici di conciliazione.

                     Utilizzazione Presso gli Uffici del Giudice di Pace. -

 

          L’art. 26 comma 4° della legge 24/11/99, n. 468, ha previsto che il personale dipendente comunale che opera o che ha operato per almeno due anni presso gli Uffici di conciliazione, continui a prestare servizio nella medesima posizione presso l’Ufficio del Giudice di Pace del circondario con competenza anche per il Comune già sede degli Uffici di Conciliazione.

          Questo Dicastero in proposito, ha emanato le circolari prot. 4/1–S 979 del 07/settembre 2000 e prot. N. 4/1-S252 dell’08 marzo 2001, esplicative, disciplinanti le procedure da seguire per la corretta operatività dei comandi in questione.

          Considerato che il 4° comma sopra richiamato prevede la continuità delle prestazioni di servizio del dipendente in posizione di comando senza limiti temporali;

          Che la riforma del Giudice di Pace, attualmente al vaglio del Governo, prevede, tra l’altro, un consistente aumento delle competenze in materia civile e penale, per cui detto personale in posizione di comando, ormai ben integrato da quasi dieci anni presso l’Ufficio del Giudice di Pace ove presta servizio, potrà essere ancora meglio utilizzato;

          Che, conseguentemente, appare opportuno procedere ad una stabilizzazione delle posizioni di comando (a tempo indeterminato), con il solo assenso annuale del dipendente interessato;

          In attesa di apposita disposizione normativa, mirata alla definitiva collocazione nei ruoli di questo Ministero della Giustizia, dei dipendenti di cui al 4° comma dell’art. 26 della legge 24/11/1999, n. 468, in servizio presso le cancellerie del Giudice di Pace, le posizioni di comando di detto personale sono stabilizzate, a tempo indeterminato, con il solo assenso annuale del dipendente interessato. –

          Restano ferme, intanto, tutte le altre disposizioni contenute nelle circolari esplicative sopra richiamate, -

          Si pregano i Signori Presidenti di Corte di Appello di diffondere la presente nota a tutti i Sigg. Presidenti dei Tribunali ed i Sigg. Coordinatori dei Giudici di Pace del Distretto. -