Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo






Proposta di legge n. 3544 d'iniziativa del deputato Alessandro Pagano 


 

Onorevoli Colleghi! – Il sistema assicurativo, per poter svolgere pienamente il proprio ruolo di difesa e impulso dello sviluppo economico, deve poter contare su condizioni di esercizio non alterate da fenomeni criminosi. La diffusione delle frodi in tale settore costituisce pertanto una delle cause delle difficoltà che incontra il mercato assicurativo, in particolare nelle regioni del Meridione e determina l'applicazione di condizioni più onerose per i cittadini e le imprese residenti nelle aree del paese più esposte alla criminalità.

Occorre dunque una svolta sul piano della tutela della legalità e un'assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti che a vario titolo possono determinare le decisioni in ordine alla disponibilità di validi strumenti conoscitivi per combattere gli illeciti.

A tal fine le imprese di assicurazione possono e devono incrementare i loro sforzi rafforzando il presidio della fase di liquidazione dei sinistri e l'utilizzo della Banca dati sinistri presso l'ISVAP – nella sua veste rinnovata dal Regolamento ISVAP n. 34 - per il contrasto quotidiano ai tentativi di frode attraverso le loro strutture centrali e periferiche.

L’azione di contrasto alle frodi svolta dalle imprese di assicurazione deve tuttavia essere affiancata anche sul piano pubblicistico, attraverso l’istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. In questa ottica, per il ruolo da esso svolto quale Autorità di vigilanza sul settore e per la quantità di dati in suo possesso, l'ISVAP appare come il centro di propulsione naturale di tale attività istituzionale di prevenzione e contrasto alle frodi assicurative.

In particolare, il modello organizzativo per l'esercizio di un'efficace attività antifrode deve fondarsi su due piani di azione, tra loro necessariamente interconnessi:

1)         il coordinamento delle diverse banche dati contenenti informazioni rilevanti ai fini delle attività di prevenzione degli illeciti in materia assicurativa e la definizione di una disciplina di accesso alle stesse, da parte delle istituzioni abilitate e delle imprese di assicurazione, che risulti effettivamente funzionale all'individuazione dei comportamenti illeciti;

2)         l'istituzione di un organismo che, attraverso il pieno accesso alle citate banche dati e mediante analisi sulle informazioni presenti in detti archivi, individui i casi di sospetta frode, segnalandoli alle imprese assicurative interessate, alle forze dell'ordine e alla magistratura per le eventuali azioni penali da intraprendere.

Qualsiasi intervento che prescindesse dall’accennata struttura a due livelli, basata su un accesso più ampio alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione e sull’istituzione di un organismo centralizzato di analisi, costituirebbe una soluzione meramente fittizia, che innescherebbe solamente aspettative destinate probabilmente a risultare deluse.

In tale contesto la presente proposta di legge, che si compone di due soli articoli, risponde alle esigenze segnalate dallo stesso ISVAP e da tutti gli operatori del settore assicurativo, disegnando, all’articolo 1, l'architettura di un sistema antifrode nel settore efficiente e semplice. Il sistema è centrato sull'ISVAP, si fonda sull’utilizzo di basi di dati già esistenti, principalmente presso la banca dei sinistri istituita dal Codice delle assicurazioni, ed è articolato, ai sensi del comma 2, in un modulo informatico di analisi dei dati contenuti nelle predette banche dati, nonché in un modulo di allerta che evidenzi rischi di frode in occasione della liquidazione dei sinistri.

Inoltre l’articolo 1 prevede specificamente forme di collaborazione con le forme dell’ordine e con la magistratura, stabilendo, al comma 4, che l’ISVAP si avvale di un nucleo speciale di polizia ai fini delle indagini giudiziarie concernente i delitti di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, attraverso i quali si esplicano generalmente i fenomeni di frode assicurativa, nonché al fine di prevenire tali delitti.

La definizione delle modalità di funzionamento del sistema sono affidate dal comma 3 ad un decreto di attuazione del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’ISVAP, nonché, per i profili di tutela della privacy, il Garante per la protezione dei dati personali.

L’articolo 2 intende invece affrontare specificamente le problematiche relative alla contraffazione dei contrassegni assicurativi relativi alle polizze di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, per contrastare un fenomeno che ha assunto, soprattutto in talune aree del Mezzogiorno, livelli particolarmente preoccupanti, coinvolgendo una percentuale pari, in alcune province, a circa un terzo dei veicoli circolanti.

A tal fine la disposizione prevede, al comma 1, che l’ISVAP stabilisca l’obbligo, per le imprese di assicurazione, di adottare, in sede di produzione dei predetti contrassegni, sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID) per la produzione dei predetti contrassegni, al fine di rendere impossibile la contrattazione di tale documento, vietando espressamente che le stesse compagnie possano addebitare i relativi costi agli assicurati.

Il comma 2 dell’articolo 2 affida al Ministro dello sviluppo economico il compito di predisporre, di concerto con il Ministro dell’interno, un piano straordinario di controlli in contro il fenomeno delle frodi nel settore assicurativo, in particolare definendo modalità e procedure attraverso le quali realizzare un più efficace coordinamento tra le forze di polizia, i corpi di polizia locali e le altre amministrazioni competenti in materia.

Conclusivamente, occorre segnalare come l’attuazione della proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sia in quanto il sistema si avvarrebbe di data base già esistenti, sia in quanto si prevede, al comma 6 dell’articolo 1, uno specifico contributo economico a carico delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione, per l’organizzazione del nuovo sistema di prevenzione antifrode e l'implementazione dei relativi processi informatici. 

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

(Sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo)           

1. E’ istituito, presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore assicurativo, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva. Il sistema si avvale di un archivio informatico, basato sulla banca dei sinistri istituita dall'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in collegamento con altre banche dati pubbliche e private individuate ai sensi del comma 3, e organizzato secondo moduli informatici, ai sensi del comma 2.         

2. L'archivio di cui al comma 1 si articola nei seguenti strumenti informatici:

a)         un modulo informatico centralizzato che analizza, con tecniche di estrazione (data mining), le informazioni presenti nella banca dati sinistri istituita dall'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private, in collegamento con le informazioni residenti nelle banche dati pubbliche e private di cui al comma 1, allo scopo di individuare e memorizzare, sulla base di indici predefiniti, le posizioni che presentino un significativo rischio di frode;

b)         un modulo informatico di allerta che, sulla base delle informazioni presenti nel modulo centralizzato di cui alla lettera a) e delle relative elaborazioni, fornisce alla magistratura, al nucleo speciale di polizia di cui al comma 4 e alle imprese di assicurazione, in sede di interrogazione del sistema ai fini della liquidazione di un sinistro, dati sulla ricorrenza di elementi che evidenzino un rischio di frode. 

3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'ISVAP e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione da parte dell'ISVAP del sistema di prevenzione, sono definite le strutture e i livelli di accesso all'archivio, il contenuto delle interrogazioni all’archivio e le tipologie dei dati che sono forniti alla magistratura, alle forze dell'ordine e alle imprese di assicurazione, le modalità di conservazione dei dati nell'archivio, nonché le modalità per l’attivazione, a titolo gratuito, dei collegamenti con le banche dati di cui al comma 1, individuate con il medesimo decreto.           

4. Allo scopo di rafforzare il dispositivo di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore assicurativo, l'ISVAP si avvale della collaborazione di un nucleo speciale di polizia per effettuare ogni opportuna elaborazione dei dati acquisiti dall'archivio e dalle altre banche dati di cui al comma 1, ricevere segnalazioni da parte delle imprese e scambiare informazioni con le stesse, predisporre documentazione ai fini delle indagini giudiziarie relative ai delitti di cui all'articolo 642 del Codice penale, nonché a fini di prevenzione dei medesimi delitti.         

5. In relazione alle necessità connesse al funzionamento del sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo previsto dalla presente legge, il ruolo organico dell'ISVAP, definito dall'articolo 19 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è incrementato di 10 unità.         

6. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri per il funzionamento del sistema di prevenzione di cui alla presente legge, inclusi gli oneri relativi al personale, il Ministro dello sviluppo economico, sentito l’ISVAP, incrementa in misura corrispondente il contributo di vigilanza gravante sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari di assicurazione ai sensi degli articoli 335 e 336 del Codice delle assicurazioni private, secondo le modalità previste dai predetti articoli 335 e 336.           

            

Articolo 2

(Contrasto alla contraffazione nel settore RC auto. Piano straordinario di controlli)           

1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi alle polizze di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, l’ISVAP, con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l’obbligo, per le compagnie di assicurazione, di utilizzare, senza alcun aggravio di costo per i soggetti assicurati, sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID) per la produzione dei predetti contrassegni, definendo le caratteristiche ed i requisiti di tali sistemi, nonché stabilendo un periodo transitorio, non superiore ad un anno, entro il quale le compagnie assicurative sono tenute ad ottemperare a tale obbligo.          

2. Al fine di rafforzare la prevenzione contro il fenomeno delle frodi nel settore assicurativo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno, predispone con decreto di natura non regolamentare, da emanare, sentita l’ANCI, entro novanta giornata dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di controlli in materia, con particolare riferimento alla contraffazione dei contrassegni e della documentazione relativa alle polizze di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, definendo modalità ed procedure attraverso le quali realizzare un più efficace coordinamento tra le forze di polizia, i corpi di polizia locali e le altre amministrazioni competenti in materia.   

3. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette annualmente alle Camere una relazione sull’attuazione del piano di cui al comma 2.        

4. L’attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.