Interrogazione in Commissione Finanze al Ministro dell'Economia e delle Finanze in materia di determinazione delle operazioni imponibili ai fini IVA


 


VI Commissione:

PAGANO — Al Ministro dell'economia e delle finanze.

Per sapere premesso che:

il regime per la determinazione delle operazioni imponibili ai fini IVA è stato profondamente innovato dalle modifiche recentemente introdotte dal decreto legislativo n. 18 del 2010, di attuazione della direttiva 2008/8/CE, per quanto riguarda il luogo di prestazione dei servizi;


 

in particolare, il regime di territorialità IVA delle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo IVA in Italia (prestatore) in favore di un soggetto passivo d'imposta residente in altro Stato membro dell'Unione europea (committente) è ora disciplinato dall'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

 

 

ai sensi del predetto articolo 7-ter l'operazione sopra indicata si considera territorialmente effettuata nel Paese del committente: pertanto, il prestatore italiano dovrà emettere fattura senza applicazione dell'imposta in quanto, mancando il presupposto territoriale, si tratta di operazione fuori campo IVA;

le modifiche introdotte del citato decreto legislativo comportano, in sostanza, sotto questo profilo, che le predette operazioni di intermediazione passano da un regime di non imponibilità ad un regime di fuori campo IVA;

tali modifiche stanno avendo importanti ricadute, in particolare sugli operatori nazionali che effettuano prestazioni di agenzia nei confronti di un soggetto passivo residente in altro Stato membro dell'Unione europea che si avvalgono a loro volta delle prestazioni fornite da sub-agenti operanti nel territorio nazionale in forza di specifici contratti di agenzia;

infatti, mentre in precedenza i servizi prestati dall'agente al committente estero fruivano del regime di non imponibilità, con conseguente formazione, per l'agente, dello status di esportatore abituale e possibilità di non applicare l'IVA anche sui servizi da lui acquistati presso soggetti passivi nazionali (nella specie, dai propri sub-agenti), ora, a decorrere dal 1° gennaio 2010, tali prestazioni di servizio risultano escluse dall'IVA, e sono pertanto irrilevanti ai fini della costituzione dello status di esportatore abituale, con la conseguenza che le prestazioni effettuate dai sub-agenti nazionali nei confronti dell'agente devono essere fatturate con applicazione dell'IVA;

questa modifica comporta un signi¬ficativo aggravio di oneri per gli agenti, i quali maturano rilevanti crediti IVA sulle provvigioni corrisposte ai sub-agenti operanti sul territorio nazionale, per recuperare i quali dovranno attendere il rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria;

tale circostanza ha evidentemente sollevato numerose preoccupazioni presso i contribuenti interessati, i quali hanno presentato finanziaria per avere una definitiva conferma circa l'effettivo regime IVA applicabile a tali operazioni e per verificare se la normativa vigente possa essere interpretata nel senso di considerare come fuori campo IVA anche le prestazioni di servizio effettuate dai sub-agenti nazionali nei confronti dell'agente, sulla base di un'interpretazione normativa basata sul principio di consequenzialità tra le provvigioni ricevute dall'agente e quelle corrisposte da quest'ultimo ai suoi sub-agenti, atteso che le somme erogate ai sub-agenti dovrebbero essere considerate come quota parte della provvigione riconosciuta all'agente stesso, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 « La base imponibile delle (...) prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al (...) prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al (...) committente »;

in tale contesto, al fine di evitare fenomeni elusivi, l'applicazione di tale regime di fuori campo IVA potrebbe essere subordinato alla presenza di specifiche clausole, nei contratti stipulati tra le parti, ed all'apposita indicazione nelle scritture contabili, in sede di registrazione della fattura emessa, della quota della provvigione ricevuta dall'agente che, di fatto, viene « traslata » al sub-agente

se il regime IVA applicabile alle predette operazioni corrisponda alla ricostruzione normativa indicata in premessa, se non ritenga di disporre che l'amministrazione finanziaria emani atti di normativa secondaria volti a fare definitiva chiarezza in materia, e se sussista la possibilità di applicare il medesimo regime di fuori campo IVA sia alle prestazioni di servizio fornite dall'agente nei confronti del committente estero sia alle prestazioni di servizio fornite all'agente dai suoi sub-agenti nazionali, evitando in tal modo la formazione di ingenti crediti IVA in capo all'agente stesso, nel pieno rispetto della normativa ed assicurando comunque la piena tutela degli interessi dell'erario.

Question tiene in Commissione n. 5-03308

On.le PAGANO

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il question lime in esame l'Onorevole interrogante rileva le ricadute negative che la nuova disciplina concernente la territorialità IVA delle prestazioni di servizi, contenuta nell'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (articolo inserito dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, di attuazione della direttiva 2008/8/CE), in vigore dal 1° gennaio 2010, comporta per gli operatori nazionali che effettuano prestazioni di agenzia nei confronti di un soggetto passivo residente in un altro Stato membro e che si avvalgono, a loro volta, delle prestazioni fornite da sub-agenti operanti nel territorio nazionale.

Chiede, pertanto, se l'Amministrazione finanziaria intenda chiarire la materia in esame con particolare riferimento alla possibilità di escludere dal campo applicativo dell'IVA, oltre alle prestazioni di servizi effettuate dall'agente nazionale nei confronti del committente estero, anche quelle rese all'agente stesso dai suoi subagenti nazionali.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate osserva che la Direttiva comunitaria n. 8 del 2008 è intervenuta sulla territorialità dell'IVA, stabilendo il principio generale secondo il quale le prestazioni di servizi sono rilevanti, ai fini dell'applicazione dell'imposta, nello Stato membro di stabilimento del committente, nel caso in cui questo sia soggetto passivo dell'imposta (rapporti B2B). ovvero nello Stato membro del prestatore, nel caso in cui il committente sia un soggetto privato (rapporti B2C).

La nuova regola di territorialità dei servizi contenuta nel citato articolo 7-ter è dunque direttamente derivata dalla norma comunitaria, la cui applicazione risulta di fatto tassativa; motivo per cui, mentre le prestazioni di servizi che l'agente nazionale effettua nei confronti di un soggetto

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE

SERVIZIO INTERROGAZIONI

passivo stabilito in un altro Stato membro sono da considerare non rilevanti ai fini dell'IVA, le prestazioni effettuate da un sub-agente nazionale ad un agente ugualmente stabilito nel nostro Paese rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta in ossequio al principio di tassazione nel paese del committente.

11 recepimento delle nuove norme sulla territorialità dell'IVA, derivante direttamente dall'adozione della citata direttiva comunitaria n. 8 del 2008, determina l'applicazione dell'imposta come in precedenza illustrato, generando in capo all'agente l'insorgenza di un credito IVA, per il quale lo stesso agente dovrà effettuare le specifiche procedure previste per la ripetizione dell'imposta da parte dell'Agenzia delle entrate.

Analoga problematica è stata già affrontata dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 36 del 21 giugno 2010 nella quale è stato precisato, con riguardo al settore dei trasporti, che il vettore italiano che fornisce una prestazione di trasporto ad un committente estero deve emettere fattura senza indicazione dell'IVA, mentre la prestazione effettuata dal sub-vettore italiano al vettore italiano è invece terriiorialmente rilevante in Italia, cosicché il sub-vettore emette una fattura con IVA.

Pertanto, alla luce della normativa comunitaria e nazionale richiamate, non è possibile considerare fuori campo IVA le prestazioni di servizio generiche, come quelle in analisi, rese da un prestatore stabilito in Italia nei confronti di un committente stabilito anch'egli nel nostro Paese.