Adozione dell'inno di Goffredo Mameli quale inno nazionale e disposizioni generali sulla sua esecuzione e riproduzione, nonchè in materia di tutela penale.




PROPOSTA DI LEGGE
 

d'iniziativa dei deputati 

BECCALOSSI, PAGANO ed altri


ONOREVOLI COLLEGHI! — Oggi non esiste in materia di inno nazionale una disciplina normativa, salvo quella amministrativa prevista per le Forze armate dal regolamento sul servizio territoriale e di presidio, dell'anno 1973, e dal cerimoniale di Stato.
      In Parlamento sono stati presentati diversi progetti di legge, d'iniziativa di parlamentare sia della maggioranza che dell'opposizione, limitati all'adozione formale dell'inno di Mameli quale inno nazionale.
      Di seguito si descrivono gli elementi salienti della presente proposta di legge, costituita da cinque articoli, tenendo conto di quanto previsto per la bandiera della Repubblica dalla legge n. 22 del 1998 e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2000:

           1) espresso riconoscimento del componimento poetico «Il Canto degli italiani» di Goffredo Mameli, musicato da Michele Novaro, quale inno nazionale della Repubblica italiana;

          2) esecuzione o riproduzione dell'inno all'inizio di cerimonie nazionali e di altre cerimonie pubbliche, nonché per la resa degli onori al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri in determinate circostanze (come oggi previsto dal cerimoniale di Stato), e durante i movimenti della bandiera nazionale in presenza di contingenti schierati;

          3) previsione di un regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica;

          4) esecuzione dell'inno nazionale ogni volta che è prescritta l'esecuzione di inni locali, con precedenza sugli stessi;

          5) modifiche al codice penale, estendendo all'inno nazionale la tutela prevista per la bandiera della Repubblica (vilipendio punito con multa da 1.000 a 10.000 euro) e per gli inni stranieri (ammenda da 100 a 1.000 euro) a condizione di reciprocità.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Inno nazionale della Repubblica italiana).

      1. La Repubblica adotta l'inno il «Canto degli Italiani» di Goffredo Mameli, musicato da Michele Novaro, quale inno nazionale.

Art. 2.

(Esecuzione o riproduzione dell'inno nazionale).

  1. L'inno nazionale è eseguito o riprodotto in occasione delle cerimonie nazionali e delle altre cerimonie pubbliche organizzate dagli organismi di diritto pubblico, dagli uffici pubblici e dalle istituzioni nelle cui sedi è esposta la bandiera della Repubblica italiana ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22.

       2. L'inno nazionale è eseguito o riprodotto all'inizio e, nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 3, al termine delle cerimonie di cui al comma 1 del presente articolo, per la resa degli onori al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri in occasione di eventi ufficiali nei quali rappresenta lo Stato italiano e, comunque, nel corso delle medesime, durante i movimenti della bandiera della Repubblica italiana nelle cerimonie con contingenti schierati.

Art. 3.

(Norme di attuazione).

      1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo provvede ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

      2. L'eventuale esecuzione o riproduzione di inni locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso l'inno nazionale è eseguito o riprodotto ogni volta che è prescritta l'esecuzione o la riproduzione degli inni locali con precedenza sugli stessi.

      3. Sono fatte salve le disposizioni particolari e le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.

Art. 4.

(Modifiche al codice penale).

      1. All'articolo 292 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «la bandiera nazionale» sono inserite le seguenti: «, l'inno nazionale»;

          b) alla rubrica, dopo le parole: «alla bandiera» sono inserite le seguenti: «, all'inno».

      2. All'articolo 299 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «la bandiera ufficiale» sono inserite le seguenti: «, l'inno ufficiale»;

          b) alla rubrica dopo le parole: «alla bandiera» sono inserite le seguenti: «, all'inno».

      3. All'articolo 300, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o alla bandiera italiana», sono inserite le seguenti: «o all'inno italiano».

 Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

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