Modifica all’art.22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di regime dei terreni agricoli utilizzati per pratiche di agricoltura sostenibile compresi nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali Presentata il 9 novembre 2010

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3843

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI BACCINI, BONINO, DI VIRGILIO, GIRLANDA, LEHNER, MARINELLO, MEREU, ORSINI, PAGANO, SCALERA, SOGLIA, TORRISI, TORTOLI, TRAVERSA, VENTUCCI, VERSACE, ZACCHERA


 

ONOREVOLI COLLEGHI !

Con una superficie complessiva pari al 10 per cento del territorio nazionale, cui va aggiunta

un’equivalente estensione a mare, le aree naturali protette (772 aree protette inserite nell’elenco ufficiale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui 22 parchi nazionali e 105 parchi naturali regionali) in Italia rappresentano ormai una realtà territoriale

considerevole che custodisce una porzione significativa del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale del nostro Paese.

Si tratta di territori diversi, oltre che per gli ambienti naturali e le testimonianze storico-culturali presenti, per organizzazione, competenze di gestione, vincoli e livelli di tutela; aree « speciali » che

costituiscono oggi una sorta di laboratori in cui sperimentare nuove forme di sviluppo sostenibile. Alle finalità classiche della conservazione della natura e del pubblico godimento si è infatti associato,

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in maniera crescente negli ultimi quindici anni, l’obiettivo della promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali. L’importanza di questi spazi, infatti, va oltre la quantità, pure notevole, di territorio protetto, per includere la varietà e l’unicità delle relazioni messe in atto dalle diverse comunità antropiche con il proprio ambiente di vita, relazioni che spesso costituiscono non solo la chiave di lettura del paesaggio e degli insediamenti, ma uno strumento fondamentale di mantenimento e di tutela degli equilibri naturali in atto.

Parlare di aree protette oggi, in Italia, significa quindi superare il concetto di territorio selvaggio e inaccessibile e ancora più l’idea di « museo » dove semplicemente preservare specie rare di animali e di piante, ma pensare invece a uno spazio nel quale sperimentare nuove forme di relazione con la natura. In generale, infatti, l’area protetta, in tutte le sue forme, rappresenta un luogo privilegiato, dove organizzare attività didattiche, ricreative e sportive rispettose dei delicati equilibri ambientali e dove scoprire tradizioni, culture, mestieri e prodotti antichi – persi ormai in altri contesti – che favoriscono un rapporto più profondo e immediato con il mondo naturale.

Nel corso degli anni si è assistito, inoltre, a un’evoluzione del ruolo e delle funzioni ad esse assegnate: da una visione di rigida « conservazione e protezione dei valori ambientali » che limitava qualsiasi attività antropica a una concezione cosiddetta di « tutela attiva » della aree protette (conservazione e sviluppo sostenibile).

 La promozione delle attività economiche, e tra queste delle attività agro-forestali e dell’allevamento, sono considerate compatibili con le finalità di tutela e di protezione delle risorse ambientali nella misura in cui queste attività si realizzano secondo criteri di sostenibilità ambientale ma anche sociale ed economica.

Nelle aree protette in cui l’agricoltura occupa una porzione rilevante del territorio ma un ruolo marginale sotto il profilo economico, essa può diventare decisiva per la gestione del territorio e

per la conservazione del paesaggio, senza però prescindere dal contesto rurale ovvero dall’insieme delle attività connesse direttamente e indirettamente al settore primario.

Dal punto di vista economico-agrario suscitano particolare interesse quelle aree protette caratterizzate da un elevato grado di antropizzazione (presenza diffusa sul territorio dei segni delle attività antropiche, passate e presenti, e in particolare dell’attività agricola) e che possono considerarsi « rurali ».

 In questi territori, infatti, coniugare le azioni di protezione dell’ambiente con quelle di incentivazione di uno sviluppo sostenibile rappresenta un percorso obbligato. Qui le attività antropiche, agricole e non, nel corso degli anni hanno modellato il territorio e le comunità locali

che vi abitano e rappresentano un elemento inalienabile del territorio stesso.

Pertanto le problematiche di protezione dell’ambiente e del paesaggio si intersecano in modo molto stretto con i temi dello sviluppo rurale, della qualità della vita e dello sviluppo socio-economico delle collettività locali.

Per questo motivo un ulteriore passo deve essere compiuto nel rapporto tra il concetto di agricoltura sostenibile e quello di aree rurali. Da tempo, infatti, si parla di una nuova « questione rurale » che

genera incertezze e preoccupazioni nelle popolazioni coinvolte: le dinamiche in atto consistono, spesso, nello spostamento delle attività economiche e della popolazione verso le aree urbane e nella perdita di importanza del settore agricolo come settore portante, in termini di produzione di ricchezza e di numero di occupati, dell’economia di queste aree.

Tali dinamiche mettono in crisi le tradizionali struttura e organizzazione delle aree rurali, esponendole ai rischi di un declino economico, sociale e ambientale, con possibili ripercussioni sulla coesione socio-economica.

È quello descritto un rischio concreto che costituirebbe un ulteriore elemento di instabilità  dell’attuale situazione economico- finanziaria.

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In quest’ottica, la presente proposta di legge – composta di un unico articolo – prevede che i terreni agricoli privati utilizzati e utilizzabili per pratiche di agricoltura sostenibile – nei quali le risorse

naturali siano disponibili anche in futuro, includendo tra esse anche il paesaggio, gli habitat, la biodiversità e la qualità delle risorse naturali (dimensione ecologica); nei quali le risorse disponibili siano utilizzate in maniera efficiente e tale da rendere il settore competitivo e vitale e da contribuire

allo sviluppo rurale del territorio (dimensione economica); nei quali siano garanti opportunità di lavoro e di accesso alle risorse e ai servizi delle aziende agricole (dimensione sociale) – che  ricadono all’interno delle aree nelle quali sono stati istituiti parchi naturali regionali e riserve

naturali regionali non siano soggetti alle

disposizioni vigenti in materia di parchi e

di riserve regionali.

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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

« 3-bis. Ai terreni agricoli privati compresi nei parchi naturali regionali e nelle

riserve naturali regionali, utilizzati o utilizzabili per pratiche di agricoltura sostenibile, costituenti un elemento fondamentale per la difesa ambientale e per lo sviluppo economico compatibile, non si

applica la normativa vigente in materia di parchi e di riserve naturali regionali ».

€ 1,00 *16PDL0044410*

*16PDL0044410*

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