L'On. Pagano aderisce alla Proposta di Legge d'iniziativa del deputato Carlucci riguardante le modifiche all'art.636 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale.

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4100

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il deprecabile fenomeno delle scritte e dei graffiti vandalici – che affligge molte città italiane – costituisce un grave problema per il decoro urbano, in generale, e per la conservazione del patrimonio culturale, in particolare.


 

I due aspetti del complesso problema non possono che essere affrontati separatamente,

atteso che la salvaguardia del decoro urbano attiene piuttosto alla disciplina urbanistica, e quindi al governo del territorio, materia che – com’è noto – esula sicuramente dalle attribuzioni dell’Amministrazione per i beni e le attività culturali ed è in ogni caso riservata alla legislazione dello Stato esclusivamente per quel che attiene alla determinazione dei princìpi fondamentali.

Più preoccupante, senza alcun dubbio, è l’aspetto relativo alla conservazione, poiché il vandalismo grafico mette a repentaglio l’integrità di beni solitamente vetusti e quindi più fragili (superfici murarie di edifici di interesse storico o artistico, compendi monumentali, reperti archeologici singoli o interi complessi, manufatti scultorei, singole cose mobili e immobili), peraltro costituzionalmente tutelati. Esso interferisce pesantemente sulla leggibilità degli elementi architettonici e decorativi, ne altera la comprensione e il valore di testimonianza e provoca conseguenze negative sullo stato di conservazione delle superfici danneggiate.

Inoltre, la penetrazione delle vernici all’interno di intonaci, pietre e altri materiali spesso dà luogo a fenomeni di Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

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alterazione totalmente o parzialmente irreversibile, con conseguente nocumento al valore culturale del manufatto.

Il Ministero per i beni e le attività culturali ha provveduto a fissare indirizzi e criteri operativi per gli uffici al fine di svolgere una azione preventiva di protezione dei monumenti in sede di restauro degli stessi. È tuttavia evidente che tale intervento non basta, anche perché la normativa penale vigente a presidio dei beni in questione non costituisce un deterrente efficace, caratterizzata com’è dalla sua configurazione come mera aggravante del reato base, per di più sanzionata lievemente.

In aggiunta, è da rimarcare che nell’attuale sistema sanzionatorio è del tutto assente una previsione di natura ripristinatoria e risarcitoria analoga a quella che invece esiste per la fattispecie del danneggiamento di beni culturali (già articolo 131 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ora articolo 160 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Pertanto, si è ritenuto di intervenire in materia in due modi. Da un lato, alla fattispecie del  eturpamento e dell’imbrattamento di un bene culturale si è data dignità di figura autonoma di reato, descrivendo in modo più completo il contenuto della condotta sanzionata e proporzionando la misura della pena comminata, sia per l’aspetto detentivo che per quello pecuniario, a quella prevista per il reato aggravato di danneggiamento di beni culturali (articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale).

Dall’altro lato, si è prevista una specifica sanzione amministrativa per la medesima condotta illecita, mutuandone la disciplina procedurale di erogazione dall’analogo istituto relativo alla fattispecie già ricordata del danneggiamento. La novità, nel caso in questione, è rappresentata dalla possibilità di intervenire in via di urgenza per la riparazione delle superfici deturpate, derogando alle procedure di garanzia previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in applicazione del principio fissato dalla stessa legge al comma 1 dell’articolo 7. Tale intervento è necessario perché nella materia in questione la tempestività dell’intervento è molto spesso decisiva ai fini della reversibilità dei guasti determinati sui monumenti.

È stata poi introdotta una figura autonoma di reato anche per il caso in cui il deturpamento o l’imbrattamento abbia ad oggetto edifici demaniali, differenziandola, tuttavia, quoad poenam dalla più grave condotta avente ad oggetto i beni di interesse storico-artistico. La misura della sanzione, soltanto pecuniaria, è stata quindi parificata a quella comminata dall’articolo 639, primo comma, del codice penale per il reato base, ma si è prevista la procedibilità d’ufficio. La competenza all’esercizio delle potestà amministrative sanzionatorie (ordine di riduzione in pristino, esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato, ordine di corresponsione della indennità per il danno irreparabile) è attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’azione repressiva, tuttavia, da sola non può bastare se non si accompagna a campagne di sensibilizzazione educativa finalizzate a eliminare quelle forme di indulgenza possibilista e, non raramente, di incoraggiamento permissivo che provengono da alcuni settori della società e perfino da alcune tendenze della critica d’arte contemporanea, la quale tende ad esaltare il ruolo del writer considerandolo una sorta di « artista maledetto », espressione della protesta di cui sono portatrici,anche sul piano artistico, le fasce sociali più deboli ed emarginate. Le campagne di cui trattasi, di promozione sociale, dovranno costituire il necessario supporto all’attuazione delle disposizioni

di cui alla presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale).

1. Il secondo comma dell’articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

Chiunque, fuori dei casi previsti dal primo comma, deturpa o imbratta, in qualsiasi modo e mediante l’utilizzo di qualsiasi materiale, superfici murarie di edifici e compendi monumentali, reperti isolati o inseriti in complessi archeologici, manufatti scultorei o altri beni, mobili o immobili, di proprietà altrui e di interesse storico o artistico, ovunque essi siano ubicati, nonché immobili ricompresi all’interno di centri storici, è punito con la pena della reclusione fino a diciotto mesi e della multa fino a 5.000 euro.

2. Dopo il secondo comma dell’articolo 639 del codice penale è inserito il seguente:

"La pena di cui al primo comma si applica se il fatto è commesso su edifici  demaniali, ancorché non rivestano interesse storico o artistico, e si procede d’ufficio".

ART. 2.

(Ordine di ripristino dei beni deturpati o imbrattati).

1. Indipendentemente dalle sanzioni di cui all’articolo 639 del codice penale, il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", ordina al responsabile del deturpamento o dell’imbrattamento di cui al secondo comma del citato articolo 639, l’esecuzione a sue spese degli interventi di riparazione

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necessari, sotto la direzione e la vigilanza del Ministero.

2. Qualora gli interventi da disporre ai

sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-

edilizio, l’avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al comune interessato.

3. In caso di inottemperanza all’ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Qualora gli interventi di riparazione di cui al comma 1 abbiano carattere di urgenza, il Ministero provvede senza indugio alla loro esecuzione d’ufficio, a spese dell’obbligato, in deroga alla procedura prevista dai commi 1, 2 e 3, primo periodo.

È fatta comunque salva l’applicazione del comma 3, secondo periodo.

5. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 12 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, in materia di generatori aerosol contenenti vernici.

6. Quando il ripristino non sia possibile, il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari alla diminuzione di valore subita dal bene deturpato o imbrattato. Se la determinazione della somma, effettuata dal Ministero, non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri nominati uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo si applicano anche alla fattispecie di cui all’articolo 639, terzo comma, del codice penale, introdotto dall’articolo 1, comma 2, della presente legge. In tal caso la competenza a provvedere è del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

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Presentata il 18 febbraio 2011