L'evoluzione del mondo della finanziarie e la mutualità prevalente come modello virtuoso - Catania 25 Novembre 2011

 

 

I nuovi  intermediari finanziari. Il countdown  per un definitivo riordino tra trasparenza e professionalità, tra razionalizzazione e sviluppo.


L’approssimarsi della scadenza per l’attuazione del definitivo riordino della normativa relativa agli intermediari finanziari ci obbliga a approfondimenti e a scelte decisive per completare il quadro di riferimento della riforma. Tale riforma, emanata nel 2010, ha costituito un’importante innovazione legislativa,  ma è oggi in attesa di altrettante importanti disposizioni secondarie che ne definiscano i profili attuativi.

L’attuale periodo di crisi ci obbliga a prestare particolare attenzione ai riflessi operativi di tale riforma;

infatti, se da un alto è importante mettere in atto tutti gli strumenti per prevenire e contrastare una gestione fraudolenta delle risorse finanziarie e dunque a prevenire fenomeni criminali, nel contempo, è indispensabile supportare la capacità degli intermediari di esplicare la  funzione di volano  economicamente e socialmente rilevante.

Il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 ha recepito la direttiva europea 2008/48/CE relativa ai contratti di credito al consumo nei confronti dei consumatori, modificando inoltre le norme relative ai soggetti che operano nel settore finanziario, cioè gli intermediari finanziari, gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi.

In merito al “TITOLO V”,  la nuova disposizione prevede che gli intermediari iscritti all’elenco generale ex articolo 106 e  nell’elenco speciale ex at. 107 siano sostituiti da un’unica figura di intermediario finanziario sottoposto al controllo diretto di Banca d’Italia con il conseguente  generale adeguamento per tutti alla disciplina precedentemente dettata per gli iscritti nell’elenco speciale (consistenza minima del patrimonio commisurata ai rischi, necessità di un sistema di controllo interno e di valutazione del rischio, adeguatezza della struttura organizzativa, ecc.). Saranno anche estesi a tutti questi soggetti i controlli di tipo informativo, regolamentare, ispettivo, che accentuano la finalità prudenziale al fine di verificare che il corretto adempimento degli obblighi normativi consenta a questa nuova figura d’intermediari finanziari di fronteggiare i rischi legali e reputazionali che potrebbero scaturire dal coinvolgimento in operazioni illecite. D’altro canto la consapevolezza del “rischio di riciclaggio” è testimoniata da una sempre maggiore collaborazione fornita dagli intermediari stessi nell’ambito delle segnalazioni di operazioni sospette. Tale normativa comporterà l’ obbligo di tutti i soggetti che operano in tale segmento finanziario a rivedere la propria struttura organizzativa e contabile e il proprio stato patrimoniale e conformarsi ai requisiti più severi, che fino a questo momento Bankitalia aveva richiesto esclusivamente alle cosiddette società “ex 107”.  

E’ di tutta evidenza che tali adeguamenti strutturali peseranno in modo rilevante sui conti economici degli intermediari finanziari provenienti dall’elenco generale generando conseguenze di grande impatto nonché  variazioni significative all’accesso e al pricing del credito. E’ stato, anche, più volte chiarito che la nuova figura di società finanziaria prevista dal nuovo art. 111, esercente attività di Microcredito, mai si adatterà a diventare un “refugium peccatorum” per quelle finanziarie che non saranno in condizione di adeguarsi ai nuovi dettami. Per questo  motivo  molte delle realtà di intermediazione potrebbero essere costrette a cessare la propria attività.

Sarà, dunque, necessario che la normativa secondaria presti particolare attenzione all’elaborazione dei “criteri di proporzionalità” previsti, in materia di poteri di vigilanza, in calce al nuovo art. 108 dove viene scritto che “Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalita', avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. “ 

Il grande rischio che stiamo correndo è che gli aspetti del cambiamento meriterebbero approfondimenti dettagliati e sofisticati, e che, contemporaneamente, l’impatto stesso del cambiamento rischi di essere talmente veloce da cogliere noi e gli operatori  impreparati, lasciandoci quasi colpevoli spettatori. Al contrario quello che forse serve ora, almeno quanto l’analisi tecnica delle nuove disposizioni, è comprendere l’effetto operativo delle disposizioni sia in merito alle scelte di pianificazione d’impresa che alle scelte cui è chiamato ad adottare il sistema finanziario.

In fase legislativa non è stato colta l’opportunità rappresentata dalle disposizioni della direttiva 2008/48/CE che aveva concesso agli Stati Membri la possibilità di adottare una particolare disciplina per quelle organizzazioni che rispondessero a particolari requisiti. Vale a dire che:

•             siano istituite per il reciproco vantaggio dei suoi membri;

•             non realizzino  profitti per persone che non siano i loro membri;

•             perseguano una finalità sociale in virtù della legislazione nazionale;

•             ricevano e gestiscano i risparmi dei soli membri e forniscano loro fonti di credito

•             forniscano credito sulla base di un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello prevalente sul mercato o soggetto ad un limite massimo fissato dalla legislazione nazionale

 In Italia esiste già una particolare casistica di storiche organizzazioni rappresentate dalle Cooperative Finanziarie costituite da dipendenti Enti Pubblici.

Sorte agli inizi del ‘900 sono state regolamentate nel 1995 e costituiscono tuttora un importante equilibratore sociale che, in un ambito di soci  appartenente a  determinate categorie di soggetti dipendenti di alcune aziende pubbliche, crea un virtuoso contesto finanziario. Il modello è consolidato e sono in corso di emanazione delle norme ad hoc che consentano la loro prosecuzione.

Sarebbe interessante riuscire a prevedere in futuro la possibilità della nascita di nuove realtà similari ad esse.

Bisogna, infatti, sottolineare che i soggetti che svolgono l’attività finanziaria in regime cooperativistico sono animati da solidi principi etici e morali e con la loro attività perseguono alcune peculiarità:

•             assicurano un elevato ed equivalente rispetto della trasparenza e della tutela dei consumatori;

•             garantiscono condizioni di particolare favore e paritarie tra i consumatori nel precipuo interesse degli utenti;

•             promuovono abitudini di consumo sostenibili, pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio

•             informano ed educano i propri clienti (educazione finanziaria).

Orbene, in un mercato che sta attraversando una forte fase di stagnazione e in particolare nel settore finanziario, dove i capitali dei risparmiatori sono sempre sottoposti a rischi sistemici, potrebbe essere possibile dare un grande segno di fiducia favorendo la nascita di realtà che in modo sano e prudente, garantiscano stabilità complessiva, spirito di solidarietà e rigoroso controllo della raccolta e degli impieghi finanziari.

Società cooperative costituite entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica di cui all’art. 2 del Decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995”

1.            CASSA DEPOSITI E PRESTITI FRA IL PERSONALE DIPENDENTE DELL AMT GENOVA

2.            CASSA COOPERATIVA FRA I DIPENDENTI DELL AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI DI BOLOGNA

3.            CASSA MUTUA FRA IMPIEGATI E SALARIATI DEL COMUNE DI VELLETRI

4.            ISTITUTO DI PREVIDENZA SOVVENZIONE E MUTUO SOCCORSO DELL ACQUEDOTTO DI NAPOLI

5.            CASSA MAURIZIO CAPUANO SOC. COOP.

6.            SOCIETA' COOPERAIVA DI MUTUO SOCCORSO TRA I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI CATANIA SO.D.E.L.

7.            LA GIARA MUTUA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA

8.            ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIPENDENTI SOCIETA AUTOFERROTRAMVIARIE ED INTERNAVIGAZIONE ANDSAI

9.            CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA MUTUALITA' ED ASSISTENZA FRA IL PERSONALE DELLE AGENZIE FISCALI E DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

10.          SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO TRA I DIPENDENTI REGIONALI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA S.CO.D.RE.

11.          CASSA SOVVENZIONI PER IL PERSONALE DELL AMMINISTRAZIONE DEL TESORO

12.          CASSA DI MUTUO SOCCORSO PER IL PERSONALE DELL UNIVERSITA DI CATANIA

13.          SCODAF FILIPPO BASILE

14.          ASSOCIAZIONE DI MUTUA PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA IL PERSONALE DELLA CORTE DEI CONTI

15.          CASSA SOVVENZIONE E MUTUO SOCCORSO FRA IL PERSONALE APAM

16.          CASSA MUTUA DI PREVIDENZA FRA IL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DELL INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL ARTIGIANATO

17.          MUTUA SOVVENZIONI FRA IL PERSONALE DELL ICE

18.          CASSA MUTUA FRA IMPIEGATI SUBALTERNI E CANTONIERI DELL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

19.          FONDO DI MUTUA ASSISTENZA E PREVIDENZA FRA I DIPENDENTI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA SANTI DOLORES

SOCIETÀ COOPERATIVE DI CUI ALL’ART. 2 DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO DEL 29 MARZO 1995”

•             INATTIVE

•             CASSA MUTUA FRA DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

•             CASSA MUTUA ISTAT SOCIETA' COOPERATIVA

•             CAVUR CASSA ASSISTENZA POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA

•             SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO PAM

SOCIETÀ COOPERATIVE ISCRITTE AL 106 NON RIENTRANTI  NELLA FATTISPECIE DEL DECRETO DINI

•             CIMM CASSA INTERAZIENDALE MARINA MERCANTILE

•             CASSA MUTUA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL INTERNO

•             CASSA MUTUA UU.SS.LL.  REGIONE LAZIO

•             CASSA ASSISTENZA MUTUA FRA GLI AUTOFERROTRANVIERI