Errori del fisco e diritti dei contribuenti. L’On. Alessandro Pagano presenta una risoluzione in Commissione Finanze.

 

 

La VI Commissione,

premesso che: con sempre maggiore frequenza gli organi d'informazione danno notizia di spiacevoli casi di cronaca nei quali si segnala come, in alcuni casi, purtroppo non infrequenti, gli uffici dell'amministrazione finanziaria applicano la disciplina tributaria in modo eccessivamente rigoristico, se non addirittura distorto;


tali atteggiamenti, oltre a violare lo spirito e la lettera dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, che sancisce il principio della buona fede e collaborazione tra il fisco ed i contribuenti, finiscono per esasperare i cittadini, determinando inutili conflitti con la pubblica amministrazione e ingenerando una condizione di sfiducia generalizzata nelle istituzioni;

a titolo di esempio si può citare il caso della società Itemer Srl, con sede legale in San Cataldo (CL), la quale è stata coinvolta in un episodio che denota la scarsa sensibilità di alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate;

in particolare, il 3 maggio 2011 è stato notificato dall'Agenzia delle entrate alla predetta società un avviso bonario per un importo di euro 31.066,17 (comprensivo di sanzioni, applicate nella misura ridotta del 10 per cento, e di interessi), per mancati versamenti IVA relativi all'anno d'imposta 2008;

dopo aver verificato che gli importi richiesti erano effettivamente dovuti, l'amministratore della società ha provveduto ad inviare, per il tramite di un intermediario abilitato, la richiesta di rateizzazione del citato importo in 10 rate, pari ciascuna a 3.106,68 euro, effettuando il primo versamento il 3 giugno 2011;

l'11 settembre 2012 è stata notificata alla medesima società una cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia delle entrate - direzione provinciale di Caltanissetta - ufficio controlli, ha iscritto a ruolo, nei confronti della società, la somma complessiva di 36.033,69 euro, di cui euro 19.427,16 euro a titolo di IVA per l'anno d'imposta 2008 e la restante parte a titolo di sanzioni, questa volta applicate nella misura del 30 per cento, e di interessi;

a seguito delle verifiche effettuate dal contribuente è emerso che l'importo indicato nella cartella esattoriale era lo stesso iscritto nell'avviso bonario e che l'Agenzia delle entrate, motu proprio e senza alcuna notifica al contribuente, aveva emesso la cartella stessa in quanto il primo versamento era stato effettuato con un solo giorno di ritardo, e nonostante tutte le sette rate successivamente versate dal contribuente fossero state regolarmente effettuate alle scadenze previste;

a seguito di istanza in autotutela presentata dall'amministratore della società il 2 novembre 2012, con cui si chiedeva all'Agenzia delle entrate, almeno, di riconoscere il pagamento delle sei rate già effettuate (di ammontare pari a 18.640,08 euro), l'8 novembre 2012 l'ufficio competente dell'Agenzia ha disposto lo sgravio per un importo pari solo a 12.745,80 euro, con una ingiustificata e incomprensibile differenza di 5.894,28 euro rispetto al totale versato dal contribuente;

il caso appena richiamato, al di là dei profili specifici, solleva alcuni interrogativi e necessita di taluni interventi da parte del Governo;

in primo luogo appare del tutto abnorme che l'amministrazione disponga la decadenza dalla rateizzazione delle somme indicate nell'avviso bonario per il semplice fatto che il contribuente ha provveduto al pagamento di una rata con un solo giorno di ritardo, soprattutto se le rate successive sono state versate puntualmente;

inoltre, appare ingiustificato che l'Agenzia delle entrate non consideri le quote, riferibili alla sanzione ridotta del 10 per cento inizialmente comminata al contribuente, dell'importo versato dal contribuente stesso nell'ambito delle rate già pagate, ma che esse siano al contrario considerate acquisite dall'Agenzia senza alcuna giustificazione;

nel complesso appare inaccettabile che, come nel caso richiamato, un contribuente, per un solo giorno di ritardo nel versamento di una rata, debba pagare le sanzioni nella misura del 30 per cento, perdendo per di più la somma già versata a titolo di sanzione ridotta del 10 per cento, oltre a dover pagare oltre 2.000 euro a titolo di spese di riscossione riconosciute a Equitalia;

in tale contesto occorre ricordare come l'articolo 10, comma 3, dello Satuto dei diritti del contribuente, stabilisca chiaramente che le sanzioni per violazioni della disciplina tributaria «non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta»;

inoltre merita richiamare che la Commissione tributaria provinciale di Lecce ha sottolineato, con riferimento al caso di specie, come, nell'ambito delle disposizioni in materia di chiusura di liti fiscali pendenti, l'articolo 16, comma 9, della legge n. 289 del 2002, riconosca espressamente il principio dell'errore scusabile, consentendo, qualora il pagamento risulti effettuato in misura inferiore a quella dovuta, e sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio;

i giudici tributari hanno infatti ritenuto che, alla luce dell'accavallarsi di continue proroghe in materia di condono, con particolare riferimento al citato articolo 12 della legge n. 289 del 2002, si sia determinato nella maggior parte dei contribuenti uno stato obiettivo di incertezza sulle varie scadenze, e che vi siano dunque sufficienti ragioni per ritenere che il versamento tardivo da parte della società sopra richiamata sia stato causato da un errore scusabile, ricorrendo appunto una situazione di obiettiva incertezza;

anche l'amministrazione finanziaria, con la circolare n. 17 del 21 marzo 2003, ha chiarito che il principio dell'errore scusabile è da ritenersi applicabile a tutte le procedure di condono contenute nella legge n. 289 del 2002;

in tale contesto si segnala l'esigenza che, in presenza di errori scusabili di lieve entità, che non abbiano posto a rischio in alcun modo gli interessi erariali, e di situazioni comunque facilmente sanabili, gli uffici dell'amministrazione finanziaria assumano, soprattutto in considerazione dell'attuale difficilissimo contesto economico, atteggiamenti più saggi ed equilibrati, sempre nel pieno rispetto dello spirito della disciplina tributaria;

a tal fine appare opportuno adottare atti interpretativi volti a dare in merito indicazioni chiare agli uffici, al fine di evitare il ripetersi di casi analoghi a quello segnalato nel presente atto di indirizzo, che possono qualificarsi come fenomeni di vera e propria «mala fiscalità»,

impegna il Governo

a promuovere quanto prima iniziative, anche di carattere interpretativo, volte a ribadire i principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente in materia di errori formali e di lievi entità compiuti dal contribuente, richiamando in particolare gli uffici dell'amministrazione finanziaria all'esigenza di evitare di procedere automaticamente all'iscrizione a ruolo nel caso di minimi ritardi nel versamento delle rate, qualora per le stesse somme siano già stati emessi avvisi bonari oggetto di rateizzazione, ma a verificare caso per caso la gravità del ritardo, il comportamento complessivo del contribuente e la sussistenza o meno di rischi reali per la riscossione delle somme dovute, al fine di ristabilire un più sereno e collaborativo rapporto tra il fisco ed i cittadini, depotenziando inoltre il contenzioso tributario in materia, il quale, oltre a comportare notevoli disagi ed oneri per i contribuenti interessati, risulta dispendioso anche per lo Stato.

Risoluzione in Commissione 7-01083