Proposta di legge dell’On. Pagano relativa all’istituzione di un prestito straordinario per lo sviluppo delle piccole e medie imprese

 

 

Onorevoli Colleghi! — È ormai pacifico che a livello internazionale il presente momento storico è contraddistinto dalla grande instabilità che interessa il mondo dell'economia e della finanza.


I mezzi di comunicazione e la stampa specializzata quotidianamente danno notizia delle turbolenze che interessano tutte le principali piazze finanziarie del mondo, dell'intensificarsi dei vertici tra Capi di Stato e di Governo allo scopo di individuare i provvedimenti più opportuni per arginare la crisi economica, delle contromisure che Stati come la Grecia e gli stessi Stati Uniti d'America si sono visti costretti a intraprendere per scongiurare il rischio di dissesto dei rispettivi sistemi-Paese. 
      In ragione dello stretto livello di interconnessione politico-economica che contraddistingue le relazioni tra gli Stati e trovandosi contemporaneamente esposta ad attacchi speculativi che provengono dall'esterno – a tale proposito un articolo apparso sul «Financial Times», prestigioso quotidiano economico-finanziario britannico, il 10 ottobre 2011 ha spiegato come, pur avendo un'economia equivalente a quella del Regno Unito, il nostro Paese è chiamato a pagare un tasso di interesse triplo rispetto a quello britannico (il 5,1 per cento a fronte dell'1,6 per cento) – anche l'Italia risulta al momento contagiata da tale generalizzata incertezza. 
      Tuttavia il nostro Paese, come anche alcuni osservatori specializzati sia nazionali che internazionali hanno fatto notare, a differenza di altri ha saputo sviluppare nel tempo un tessuto produttivo e sociale assolutamente peculiare, lo stesso che ha consentito ad esso di affrontare meglio di altri Stati i fenomeni che hanno condotto al fallimento taluni colossi esteri del credito. 
      Il riferimento è, in primo luogo, alle piccole e medie imprese e alle famiglie italiane. Le prime, grazie alla laboriosità, alle competenze tecniche, ai caratteri di eccellenza della produzione nazionale (il marchio «made in Italy») e alle innumerevoli risorse derivanti dalla felice posizione geografica del nostro territorio, continuano a rappresentare il vero motore del Paese e contribuiscono a rendere presente l'Italia nei più apprezzati mercati internazionali, sebbene soffrano per l'endemica carenza di investimenti e di liquidità. Le seconde hanno dimostrato di possedere grande solidità e una straordinaria propensione al risparmio, una virtù tradizionale che ha permesso finora di affrontare i momenti di difficoltà attenuando le conseguenze economiche e sociali delle fasi cicliche avverse. 
      L'Italia possiede, dunque, due preziosi strumenti per superare la fase di incertezza e per rilanciare la crescita del sistema-Paese; ciò che appare non più rinviabile, a questo punto, è l'incrocio di queste due potenzialità e la creazione di un meccanismo virtuoso in grado di destinare maggiori risorse alle piccole e medie imprese, nonché alla ricerca di mezzi economici per continuare a investire in strutture, tecnologia e competenze, a partire dalla propensione delle famiglie al risparmio. 
      Secondo i più recenti dati disponibili, elaborati dalla Banca d'Italia nel 2010, alla fine del 2009 la ricchezza netta delle famiglie italiane era stimata in circa 8.600 miliardi di euro. Le attività reali rappresentano il 62,3 per cento della ricchezza, le attività finanziarie il 37,7 per cento e, nell'ambito di queste, circa il 10 per cento del totale è detenuta in forma liquida o immediatamente liquidabile: si tratta di oltre 850 miliardi di euro. Inoltre, nel confronto internazionale le famiglie italiane risultano relativamente poco indebitate. L'ammontare dei debiti è pari al 78 per cento del reddito disponibile lordo (in Germania e in Francia esso è circa del 100 per cento, mentre negli Stati Uniti d'America e in Giappone è del 130 per cento). 
      Patrimonio e risparmio delle famiglie italiane, dopo essere stati utilizzati per sostenere l'affidabilità del Paese in ambito internazionale, sono ora sotto l'attacco di un fronte trasversale che ha proposto più volte e in varie forme l'introduzione di un'imposta sul patrimonio. La stessa imposta municipale propria, nelle forme in cui il Governo Monti ne ha realizzato l'anticipazione, pur sotto la spinta di pressanti necessità finanziarie, si configura indubitabilmente come un'imposta patrimoniale. Peraltro le varie ipotesi prospettate per una tassazione generale dei patrimoni vertono tutte sul reperimento di risorse per ridurre la massa del debito pubblico. Non dobbiamo dimenticare, però, che l'alternativa virtuosa a questa ipotesi è costituita dall'incremento del prodotto interno lordo (PIL), la cui crescita significativa di per sé riduce il rapporto e, in via derivata, in situazione di pareggio del bilancio, crea le risorse per la progressiva riduzione della massa del debito. 
      La presente proposta di legge, ponendosi quale alternativa a forme di imposizione sui patrimoni, prevede dunque l'istituzione di un prestito straordinario, determinato nella misura del 5 per cento della ricchezza liquida delle famiglie (stimabile quindi in oltre 40 miliardi di euro), da convogliare – attraverso obbligazioni decennali remunerate con un saggio di interesse superiore al tasso di inflazione – in direzione del sistema delle piccole e medie imprese attraverso un apposito Fondo per lo sviluppo economico nazionale, istituito presso la Cassa depositi e prestiti (CDP) Spa. Queste ultime sono state individuate in non meno di 15.000-20.000 entità meritevoli di ricevere una capitalizzazione tale da generare una virtuosa e robusta crescita delle stesse. 
      Tale strategia garantirebbe al tessuto produttivo nuove e più consistenti risorse per sostenere gli investimenti e consentirebbe l'avvio di nuovi piani di crescita che comporterebbero l'auspicato aumento del PIL e del tasso di occupazione. Nel contempo, anche i risparmiatori trarrebbero beneficio da un simile meccanismo. In primo luogo, infatti, il prelievo sui loro depositi non si configurerebbe come un'imposta ma come un prestito a termine e sarebbe preferibile a misure che aggrediscono il patrimonio. In secondo luogo, esso dovrebbe intendersi come una sorta di prestito in favore del settore produttivo e come tale sarebbe apprezzabilmente remunerato. 
      Il compito di individuare le imprese con concrete possibilità di sviluppo, e dunque realmente meritevoli di beneficiare della ripartizione delle risorse affluite al Fondo, è conferito alla CDP Spa, che vi provvede previa consultazione con gli organismi economici presenti nel territorio, quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni imprenditoriali nazionali e locali, i distretti produttivi e gli ordini professionali. Per quanto riguarda, invece, le micro imprese, o quelle di ridotte dimensioni, in particolare le imprese artigiane, le operazioni di selezione e di erogazione delle risorse confluite nel Fondo sono svolte con la partecipazione delle banche di credito cooperativo e degli istituti di credito locali. 
      La presente proposta di legge si compone di un solo articolo. 
      Il comma 1 istituisce il prestito straordinario, ne definisce le caratteristiche, indica le categorie di depositi esonerate e stabilisce che le risorse saranno assegnate all'istituendo Fondo per lo sviluppo economico nazionale. 
      Il comma 2 stabilisce che in favore dei soggetti titolari dei depositi soggetti al prestito straordinario, la CDP Spa emette obbligazioni decennali a un tasso di interesse superiore al tasso di inflazione programmato. 
      Il comma 3 dispone che le somme affluite al Fondo siano destinate all'erogazione di mutui a tasso agevolato finalizzati agli investimenti, all'innovazione e all'internazionalizzazione delle imprese. A fronte dell'erogazione, l'impresa destinataria si impegna a non delocalizzare le proprie attività per almeno dieci anni. In caso di violazione dell'impegno è previsto l'obbligo di immediata restituzione dell'intero importo (ovviamente al netto delle rate di ammortamento eventualmente già versate), aumentato nella misura di un decimo, calcolato in ogni caso sull'importo complessivo originario dell'erogazione. 
      Il comma 4 stabilisce che la selezione delle imprese potenzialmente beneficiarie delle risorse è effettuata dalla CDP Spa: si prevede la partecipazione delle banche di credito cooperativo e degli istituti di credito locali in relazione alle micro imprese e alle imprese di ridotte dimensioni, comprese le imprese artigiane. 
      Il comma 5 prevede le procedure di trattazione delle domande di accesso al Fondo presentate dalle imprese. 
      Il comma 6 autorizza la CDP Spa a emettere ulteriori obbligazioni, aventi le medesime caratteristiche, da collocare mediante offerta al pubblico. Gli importi sottoscritti saranno versati al Fondo, per i medesimi fini. Tale facoltà di emissione potrà essere esercitata tenendo conto degli andamenti del mercato e sulla base dell'apprezzamento che questa forma di investimento incontrerà presso i risparmiatori. 
      Il comma 7 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze adotti le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della legge. 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di sostenere lo sviluppo, la competitività, l'innovazione e la capitalizzazione delle piccole e medie imprese operanti in Italia, è istituito un prestito straordinario sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti. Sono esclusi dall'assoggettamento al prestito: la raccolta interbancaria e intercreditizia, i depositi di titoli, le operazioni a pronti contro termine, i depositi e i conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso il sistema bancario e la società Poste italiane Spa, nonché quelli detenuti da Stati esteri e loro rappresentanze diplomatiche e consolari in Italia o da enti e organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte sui redditi o da enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza ed enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza e di istruzione. Le banche e la società Poste italiane Spa sono tenute a operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e dei depositanti, una ritenuta del 5 per cento, commisurata all'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme prelevate non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Entro il termine stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali somme sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato con le modalità previste per il versamento delle ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, per essere successivamente assegnate al Fondo per lo sviluppo economico nazionale, di seguito denominato «Fondo», istituito presso la Cassa depositi e prestiti (CDP) Spa. Il Fondo costituisce patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
      2. La CDP Spa emette, in favore dei soggetti titolari dei depositi di cui al comma 1, obbligazioni di durata decennale, per un importo pari alla somma prelevata ai sensi del medesimo comma 1. Le obbligazioni sono remunerate con l'applicazione di un tasso di interesse variabile determinato annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato, aumentato di un differenziale dell'1 per cento. 
      3. Le risorse del Fondo sono destinate all'erogazione di mutui agevolati a tasso variabile, determinato annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato, aumentato di un differenziale non superiore al 2,5 per cento. I mutui, di durata non superiore a dieci anni, sono destinati a sostenere gli investimenti produttivi, l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese, delle aggregazioni di imprese e dei distretti produttivi. Sono escluse dall'erogazione dei mutui le imprese del settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari. Le imprese beneficiarie dei mutui si impegnano a non delocalizzare le proprie attività produttive dal territorio nazionale per un periodo di almeno dieci anni. La violazione dell'impegno determina l'obbligo di immediata restituzione dell'intero importo percepito, aumentato di un decimo; tale aumento è calcolato comunque sull'ammontare complessivo del mutuo erogato. 
      4. La CDP Spa, sentiti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni imprenditoriali nazionali e locali, i consorzi industriali, i distretti produttivi e gli ordini professionali, seleziona le imprese o i comparti di imprese che presentano le migliori prospettive di sviluppo nei mercati nonché le imprese o i comparti di imprese la cui produzione possiede contenuti tecnologici avanzati o innovativi. Costituiscono ulteriori criteri di selezione l'attuazione di piani di sviluppo produttivo e la realizzazione di incrementi della manodopera occupata, nonché il contributo significativo alla diffusione della produzione nazionale all'estero e la realizzazione di sistemi turistici integrati in ambito nazionale. Per la selezione delle micro imprese, comprese le imprese artigiane, la CDP Spa procede sentiti le banche di credito cooperativo e gli istituti di credito locali. 
      5. Le domande di accesso alle erogazioni del Fondo sono presentate dalle imprese o dalle loro aggregazioni, tramite le banche e gli intermediari creditizi disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi comprese le banche cooperative, con particolare riguardo alle micro imprese e alle imprese artigiane. Le banche e gli intermediari di cui al periodo precedente provvedono all'istruttoria sulle domande presentate e le trasmettono, unitamente alla documentazione relativa, al Fondo. Mediante convenzione tra la CDP Spa e l'Associazione bancaria italiana (ABI) sono stabilite regole e garanzie uniformi per la trattazione delle domande. Il compenso per l'istruttoria è stabilito nella misura dell'1 per cento della somma erogata, è comprensivo di ogni spesa e spetta esclusivamente nel caso di effettiva erogazione del mutuo. 
      6. La CDP Spa è autorizzata a emettere ulteriori obbligazioni, aventi le caratteristiche indicate al comma 2, da collocare nel mercato mediante offerta al pubblico, secondo la disciplina prevista dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli importi corrispondenti alle obbligazioni collocate sono versati al Fondo per le finalità indicate al comma 3. 
      7. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Pagano, Mantovano, Marinello, Barbieri, Catanoso Genoese, Ceroni, Pugliese.