Interrogazione dell'On. Pagano al Ministro dell'Istruzione in merito al transito nei ruoli ATA del personale docente non idoneo.

 

 

Per sapere – premesso che: l'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo alla riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali


stabilisce che «Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti (...) transita nei ruoli nel personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico». L'accertamento della dichiarazione di non idoneità è affidato ad apposite commissioni mediche, le stesse che inquadrano, per altre patologie, il personale in pensione;

   a parere dell'interrogante una applicazione rigida di tale disposizione determinerebbe conseguenze gravissime sia sui diretti interessati che sulla qualità delle prestazioni;

   quanto ai docenti (attualmente sono circa 3.000 quelli che versano in gravi problemi di salute) si rileva che i soggetti interessati dalla norma, che tra le altre cose rappresentano il personale più prossimo alle soglie della pensione, sarebbero chiamati ad intraprendere una mansione, quella di assistente amministrativo, divenuta molto complessa e gravosa per effetto del decentramento e dei tagli agli organici. A ciò si aggiunga che specie nelle regioni del Sud, dove è maggiore la concentrazione degli inidonei e minore la disponibilità dei posti ATA, molti di tali docenti dovrebbero spostarsi in ambito provinciale, eventualmente anche per prestare le supplenze saltuarie nei casi di inidoneità temporanea;

   quanto invece alla qualità delle prestazioni nell'ambiente scolastico appare opportuno evidenziare che gli standard di funzionalità delle segreterie potrebbero essere compromessi dalla diminuzione di personale formato ed esperto nelle procedure amministrative, finanziarie e organizzative gestite dalle scuole per l'attuazione dell'offerta formativa. Il ricambio del personale ATA che via via andrà in pensione con personale affetto da problematiche di salute fisiche e/o anche psichiche, non solo farebbe venire a mancare la coesione lavorativa conseguita nel tempo e la capacità di lavorare con gli standardrichiesti, ma porrebbe il personale amministrativo nella condizione di confrontarsi con colleghi non formati e di dover quotidianamente trasferire le complesse conoscenze maturate in materia di procedure, funzionamento delle rilevazioni da effettuare al SIDI, gestione delle graduatorie, nomine e assunzioni di personale supplente breve, gestione della didattica con conseguente spreco di tempo e perdita di efficienza;

   a ciò si aggiunga che il personale docente inidoneo ormai da tempo, in alcuni casi prossimo alla pensione, potrebbe anche essere demotivato e non psicologicamente disponibile a misurarsi con le nuove tecnologie e i sistemi con cui già si opera nelle segreterie scolastiche. A tal proposito potrebbe essere opportuno avviare una prima fase di supporto alle segreterie mirata a formare detto personale e favorire la sua piena integrazione rispetto alla nuova mansione o ancora impiegare i docenti non idonei sia per le supplenze orarie che per sostituire il personale ATA in caso di assenze giornaliere allo scopo di avere elementi per valutare se per loro possa aprirsi un nuovo percorso in segreteria o se possa essere più opportuno dirottarli verso altri ambiti;

   sotto il profilo organizzativo occorre rilevare che il dipendente affetto da gravi patologie (fisiche e/o psichiche) potrebbe necessitare di sempre nuove visite mediche o incorrere in aggravamenti delle proprie condizioni e sarebbe costretto ad assentarsi frequentemente per patologia, la qual cosa costringerebbe l'istituzione scolastica a ricorrere a figure supplenti;

   inoltre si consideri che l'ordinamento italiano prevede che «il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione» (articolo 2103 del codice civile e articolo 13 dello statuto dei lavoratori). In virtù di ciò il passaggio obbligato in profilo e mansioni diverse dovrebbe considerarsi ad avviso dell'interrogante illegittimo senza contare che il disposto del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, senza una previa verifica della possibilità di un utilizzo dei docenti non idonei come assistenti senza un percorso professionale rappresenta un sicuro demansionamento che, portato davanti ai giudici, vedrebbe certamente soccombente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con l'aggravio di spese legali –: 

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

   se non ritenga che i «tagli lineari» decisi relativamente al comparto scolastico, a fronte di un risparmio finanziario immediato, compromettano la funzionalità dell'intero sistema, impedendo per i prossimi anni la prosecuzione dell'attività lavorativa di personale che ha accumulato in questi anni professionalità ed esperienze anche decennali, necessari per l'affermarsi della scuola dell'autonomia;

   se non ritenga opportuno valutare un ripensamento complessivo delle scelte adottate per garantire al personale docente non idoneo, al pari degli altri colleghi soprannumerari del pubblico impiego, di avere pari opportunità ed essere inseriti nella mobilità intercompartimentale, assumendo apposite iniziative normative eventualmente derubricando ad utilizzazione il passaggio nei ruoli del personale ATA, considerato che in tal modo si otterrebbero i risparmi previsti, ma con un processo flessibile e transitorio per il migliore utilizzo del personale interessato nel rispetto della funzionalità del sistema scolastico.

 (4-17351)