Misure su appalti e subappalti. Interrogazione dell'On. Alessandro Pagano per favorire un intervento dei Ministri competenti volto a rimuovere rallentamenti e ostacoli all'esercizio del diritto di impresa.

 

 

Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti


Per sapere - premesso che:

le disposizioni recentemente introdotte dall'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 cosiddetto decreto crescita, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla responsabilità solidale negli appalti, divenute pienamente operative dall'11 ottobre 2012 per i pagamenti relativi ai contratti stipulati dal 12 agosto 2012, stanno creando una serie di difficoltà alle imprese;

secondo quanto pubblicato dal quotidiano «Italia Oggi», il 12 novembre 2012, con la circolare n. 40 dell'8 ottobre 2012, l'Agenzia delle entrate ha previsto infatti la possibilità per le imprese appaltatrici e subappaltatrici di autocertificare il rispetto degli obblighi tributari relativi al versamento dell'iva e delle ritenute fiscali, in modo da poter evitare l'attestazione di un professionista abilitato per ottenere il pagamento delle proprie prestazioni;

tale possibilità, tuttavia, non sembra semplificare la procedura che si innesca per ottenere il pagamento di una prestazione di appalto o subappalto, in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi anche l'autocertificazione, sebbene firmata dall'impresa, richiederà l'ausilio di un professionista;

lo scenario che si sta configurando appare, a giudizio dell'interrogante, quantomeno paradossale se si considera che se ogni committente, per evitare il rischio di una sanzione da 5 mila a 200 mila euro, prima di pagare l'appaltatore gli chiede, con la fattura per le prestazioni, anche un'autocertificazione del rispetto degli obblighi tributari a esse connessi e lo stesso fa ogni appaltatore ai propri subappaltatori per evitare il rischio della responsabilità solidale in caso di mancato adempimento a tali obblighi, c'è il pericolo che in molti casi costi e tempi dell'attività amministrativa necessaria agli adempimenti documentali relativi alle prestazioni d'appalto e subappalto finiscano per superare costi e tempi delle prestazioni stesse;

il suesposto articolo descrive, inoltre, che gli operatori economici, evidenziano che tale nuovo e pesante adempimento, che si sta manifestando attualmente tra gli imprenditori, sta accentuando i profili di criticità, in considerazione della valutazione dei rischi di violazioni penali che incombono sulle autocertificazioni non correttamente compilate;

in assenza di precise delimitazioni dell'ambito di applicazione, la norma infatti interviene indipendentemente dal valore del contratto e dalla tipologia dell'attività svolta e quindi le sanzioni potrebbero trovare applicazione anche per casistiche marginali;

quanto detto potrebbe manifestarsi, secondo «Italia Oggi» in occasione del pagamento della manutenzione periodica di una caldaia di un negozio, ad esempio, oppure per la riparazione di un'auto aziendale, o ancora per la rettifica di un pistone, la levigatura di una sedia, la zincatura di un portone;

la sanzione minima di 5 mila euro che rischia il committente che non abbia verificato, prima di procedere al pagamento dell'appaltatore, il corretto adempimento da parte di quest'ultimo e dei suoi eventuali subappaltatori degli obblighi tributari relativi al contratto stesso, sarà in molti casi sproporzionata, perché non limitata al corrispettivo del contratto (come previsto invece per la responsabilità solidale tra l'appaltatore e subappaltatore) e finirà per penalizzare soprattutto le imprese di piccole dimensioni;

in altri casi è plausibile che l'appaltatore e il subappaltatore, che non hanno ricevuto ancora il pagamento dal proprio committente delle fatture già emesse per il contratto, non riusciranno più ad ottenere la retribuzione proprio a causa del mancato pagamento determinato dall'impossibilità di versare la relativa iva;

l'interrogante rileva, in considerazione di quanto suesposto, disposizioni introdotte dall'articolo 13-ter del decreto- legge n. 83 del 2012, rischiano di causare un grave blocco per le imprese e i corrispondenti pagamenti delle fatture per effetto della responsabilità estesa, determinata da un adempimento amministrativo-fiscale indubbiamente controverso -:

quali orientamenti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa, posto che le disposizioni introdotte dall'articolo 13-ter del decreto-legge n. 83, convertito dalla legge 7 agosto, n. 134, rischiano di provocare ulteriori difficoltà alle imprese ed, in particolare, a quelle di piccole dimensioni già costrette a fronteggiare una grave crisi economica e una pressione fiscale fra le più elevate a livelli mondiali;

quali iniziative, conseguentemente, intendano intraprendere nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di porre rimedio ad una disposizione normativa che, come esposto in premessa, appare paradossale e controversa, che determina ulteriori rallentamenti nell'ambito dell'esercizio di impresa e i cui oneri e adempimenti fiscali, burocratici e amministrativi, rappresentano i maggiori ostacoli penalizzanti per chi intende avviare un'attività imprenditoriale nel nostro Paese.

Risoluzione in Commissione n. 5-08439