ATTENZIONE ! CON LA NUOVA LEGGE APPROVATA IN COMMISSIONE GIUSTIZIA DEFINITA ANTI OMOFOBIA E ANTI TRANSFOBIA LA LEGGE REALE MANCINO DEVENTEREBBE COSI' COME SOTTO ESPLICITATA

 

 

LEGGE REALE  - MANCINO

1. Salvo che il fatto costituisca più grave rato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'o


dio razziale o etico, ovvero istiga a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etici, nazionali o religiosi o fondati sull'omofobia o transfobia.

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etici, nazionali o religiosi o fondati sull'omofobia o transfobia.

2.

3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etici, nazionali o  religiosi o fondati sull'omofobia o transfobia. Chi partecipa a tali organizzazioni , associazioni , movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.