Risoluzione n. 7-00014 Capezzone ed altri: Interventi per una maggiore flessibilità dei meccanismi di riscossione coattiva dei tributi

 

 

TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE


La VI Commissione,

premesso che:

il sistema della riscossione coattiva delle entrate erariali è stato, nell’ultimo decennio, oggetto di un importante e positivo processo di riforma, che ha consentito di riportare in mano pubblica il controllo e la gestione di tale fondamentale comparto del sistema tributario, assicurando un più elevato tasso di riscossione rispetto all’ammontare delle pretese tributarie, e, dunque, un incremento delle entrate;

i positivi risultati ottenuti possono comunque essere consolidati perseguendo costantemente l’obiettivo di semplificare e migliorare i rapporti fra agente della riscossione e contribuenti, anche aprendo una riflessione di fondo sulla struttura imprenditoriale e sulla forma societaria e di governance di Equitalia S.p.A.;

tali risultati devono inoltre confrontarsi con il nuovo quadro determinato dal complessivo deterioramento della situazione economica del Paese, testimoniata dalla riduzione del reddito disponibile delle famiglie, dalla severa contrazione dei consumi interni, dalla riduzione degli investimenti pubblici e privati, dall’accentuarsi della fragilità finanziaria delle imprese, legata anche all’imponente accumulo di debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei propri fornitori;

è dunque necessario che tutte le istituzioni pubbliche coinvolte, a cominciare dal Parlamento e dal Governo, l’Amministrazione finanziaria, oltre che i concessionari e gli agenti della riscossione, informino con responsabilità ed equilibrio, rispettivamente, le loro scelte normative e di indirizzo, nonché i loro concreti atti amministrativi, alla piena consapevolezza circa la gravità ed ampiezza dell’attuale crisi economica, la quale ha posto una percentuale significativa delle famiglie e delle imprese italiane in una condizione di estrema debolezza, legata soprattutto al venir meno di quella condizione minima di liquidità finanziaria indispensabile per mantenere una decorosa condizione di vita e per assicurare la continuità produttiva;

in tale contesto appare evidente la necessità di rivedere alcuni aspetti della riscossione coattiva dei tributi, introducendo ulteriori elementi di flessibilità, oltre a quelli già introdotti nella scorsa legislatura, che consentano di contemperare la doverosa tutela degli interessi erariali con quella, altrettanto fondamentale, di salvaguardare la sopravvivenza economica delle famiglie ed imprese colpite dalla crisi;

In particolare, appare necessario impedire che un’applicazione eccessivamente rigida e miope dei meccanismi di riscossione pregiudichi in modo definitivo le prospettive di vita, nonché le possibilità lavorative e imprenditoriali dei contribuenti interessati, evitando in tal modo ulteriori lacerazioni nel tessuto sociale e produttivo del Paese che, oltre a risultare di per sé inaccettabili, determinerebbero anche una riduzione delle stesse entrate tributarie;

 

tali problematiche sono già state oggetto dell’attenzione del Parlamento nella passata legislatura; in particolare, la Commissione Finanze, già nel 2011, aveva approvato, con il concorso di tutti i gruppi, la risoluzione n. 7-00590, con cui si impegnava il Governo, tra l’altro, a introdurre elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione coattiva, a rivedere il meccanismo dell’espropriazione immobiliare ed a riformare il sistema di calcolo delle sanzioni e degli interessi sulle somme riscosse in via coattiva,

 

impegna il Governo

a monitorare l’efficacia delle norme introdotte nella scorsa legislatura per fornire maggiore flessibilità alle procedure di riscossione coattiva dei tributi e a intervenire ulteriormente in materia, al fine di evitare che gli strumenti della riscossione possano pregiudicare la sopravvivenza economica del soggetto debitore, salvaguardando in tal modo gli stessi interessi erariali;

a orientare gli interventi verso la ricerca di soluzioni che consentano un rientro più graduale del debito, prevedendo criteri obiettivi e non discrezionali nella valutazione della situazione economico-finanziaria del contribuente, in particolare procedendo:

a) ad ampliare il numero massimo di rate in cui può essere ripartito il debito tributario;

b) ad escludere l’applicazione degli istituti dell’espropriazione forzata immobiliare e dell’ipoteca sulla prima casa di abitazione del debitore, qualora essa costituisca l’unico bene patrimoniale del debitore, sempre tenendo conto di adeguate soglie e delle caratteristiche soggettive del contribuente;

c) ad estendere, per quanto concerne le tutele per i beni utilizzati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale e professionale, gli attuali limiti previsti ai sensi dell’articolo 515 del codice di procedura civile ai debitori costituiti in forma societaria, previa proposizione di un piano di rientro rateizzato dei debiti;

d) ad introdurre la possibilità, per il debitore che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, di sospendere, per un periodo fino a sei mesi, il pagamento delle rate nelle quali è stato ripartito il debito tributario: tali situazioni di difficoltà dovranno essere riportate a criteri obiettivi e certi di riferimento, in analogia, ad esempio, alle sospensioni delle rate di mutuo in ambito bancario;

e) ad ampliare il numero di rate non pagate a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;

f) a dare sollecita attuazione all’articolo 10, comma 13-quater, del decreto – legge n. 201 del 2011, che prevede la sostituzione dell’attuale sistema di remunerazione delle attività di riscossione, basato sull’“aggio”, ossia sulla corresponsione all’agente della riscossione di una percentuale predefinita dell’ammontare riscosso, con un meccanismo basato invece sul rimborso dei costi fissi legati alle attività di riscossione, come risultanti dal bilancio certificato;

g) a ridurre l’entità degli interessi di mora gravanti sul contribuente in caso di ritardato pagamento, e in ogni caso a eliminare ogni forma di anatocismo derivante dai meccanismi di applicazione di interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora;

h) a verificare approfonditamente l’efficacia ed efficienza del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate comunali, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 30 giugno 2013, anche valutando l’opportunità di una proroga, e a rivedere la normativa vigente, al fine di rendere omogenee le procedure in materia, recependo, attraverso la revisione della disciplina dell’ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti vigenti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

i) a valutare con attenzione l’opportunità di limitare in materia tributaria, ove presente, ogni forma di applicazione del principio del cosiddetto “solve et repete” e di rimodulare la disciplina della riscossione frazionata, recata dall’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1999, secondo cui il contribuente che presenti ricorso in sede giurisdizionale avverso atti di accertamento tributario relativi ad imposte dirette o IVA, deve comunque versare un terzo della somma richiesta dall’amministrazione, mantenendo in essere tale previsione solo relativamente alle maggiori somme che risultano richieste al contribuente a fronte di contestazioni che riguardano comportamenti fraudolenti oppure omissivi di dichiarazione di componenti positivi di imposta o basi imponibili ed eliminando invece tale previsione relativamente alle maggiori somme che risultano richieste al contribuente a fronte di contestazioni che riguardano il disconoscimento della scomputabilità e deducibilità di componenti negativi di imposta o basi imponibili indicate come tali in dichiarazione dal contribuente, oppure, in subordine, differenziando quanto meno il trattamento sanzionatorio, penale, pecuniario e amministrativo, riconducibile ai diversi presupposti di evasione qui sommariamente ricordati.

(8-00002)

CAPEZZONE, PAGANO,CAUSI,BERNARDO,ZANETTI,BUSIN,CAPELLI,MAIETTA,RAGOSTA,BARBANTI.