Interrogazione a risposta in commissione 5-00162 presentato da PAGANO Alessandro, Martedì 21 maggio 2013, seduta n. 20

 

 

PAGANO e BERNARDO.  Al Ministro dell'economia e delle finanze.

 Per sapere – premesso che:


nell'ipotesi di omessa fatturazione delle operazioni imponibili, l'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevede che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sia punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio;

per la medesima fattispecie era anche previsto che l'imposta per la parte «a credito» non venisse riconosciuta; tuttavia la sentenza della Corte di giustizia C-95/07 del 1998 ha giudicato eccessiva tale sanzione nel caso in cui la mancata registrazione fosse meramente formale e non comportasse alcuna evasione d'imposta, come nel caso dell'autofatturazione;

tuttavia, a seguito della citata sentenza, l'Agenzia delle entrate ha continuato ad applicare la sanzione piena del 100 per cento dell'imposta non autofatturata;

le norme che regolano le sanzioni tributarie, contenute nel decreto legislativo n. 472 del 1997, contemplano l'obbligo di valutazione rispetto al danno erariale e al comportamento del soggetto (articolo 7); le norme prevedono inoltre l'esclusione della punibilità laddove non vi sia dolo o colpa ed (articolo 5), in ogni caso, in assenza di concreto danno erariale (articolo 6);

l'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede la non punibilità del contribuente, laddove la sua condotta non abbia creato effettivo danno agli interessi dell'erario;

il 12 ottobre 2012 il Governo pro tempore ha assolto l'ordine del giorno 9/5291-A/53 Pagano, che chiedeva al Governo di intervenire sulla fattispecie esposta in premessa prevedendo la riduzione del livello delle sanzioni per inadempimento formale, qualora questo non comporti evasione d'imposta –:

se non ritenga opportuno stabilire, mediante un'apposita interpretazione che tenga conto del complesso delle norme descritte in premessa, che la sanzione prevista dal comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997, non si applica qualora la mancata registrazione sia meramente formale e non comporti alcuna evasione d'imposta, come nel caso dell'autofatturazione. (5-00162)

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