OMOFOBIA: TESTO A FRONTE TRA LA NORMATIVA VIGENTE E IL PROVVEDIMENTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IN PRIMA LETTURA IL 19 SETTEMBRE SCORSO (A.S. 1052)

 

 

 

 

 

Normativa vigente e  A.S 1052 (approvato dalla Camera dei deputati il 19 settembre 2013)


 

 

 

Legge 13 ottobre 1975, n. 654

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte

le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966

 

Articolo 3

 

Normativa vigente  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

A.S. 1052 1. Identico:

 

Normativa vigente  a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

A.S. 1052 a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia;

 

Normativa vigente  b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

A.S. 1052 b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia;

 

Normativa vigente  2. ....

A.S. 1052 2. …

 

Normativa vigente  3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali  organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

A.S. 1052  3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia. Chi partecipa a tali organizzazioni,associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

 

A.S. 1052

3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla  discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili

al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al  diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122

 

 

Normativa vigente Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa

A.S. 1052 Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia

 

Articolo 1

Normativa vigente Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

A.S. 1052 Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ovvero

fondati sull'omofobia o sulla transfobia

 

Normativa vigente 1. …

A.S. 1052 1. …

 

Normativa vigente 1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:

a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1- ter;

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;

c) sospensione della patente di guida,

del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

 

A.S. 1052 1-bis. Identico.

 

Normativa vigente 1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).

A.S. 1052 1-ter. Identico.

 

Normativa vigente 1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

A.S. 1052 1-quater. Identico.

 

Normativa vigente 1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654 ; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di

assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di  protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.

A.S. 1052 1-quinquies. Identico.

 

Normativa vigente 1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche

o di enti ed organizzazioni privati.

A.S. 1052 1-sexies. Identico.

 

Articolo 2

(Omissis)

 

 

Articolo 3

 

Circostanza aggravante 

 

Normativa vigente  1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni,associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

A.S. 1052 1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di   discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia,  ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

 

Normativa vigente  2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice

penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

A.S. 1052  2. Identico