Proposta di Legge concernente iniziative di contrasto ai #furtirame. 13 Ottobre 2014

 

 

 

 

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici


Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di affrontare un'emergenza che ha già provocato gravi danni all'economia dei nostri territori e, in particolare, di molte aziende. Il furto di rame – come di altro materiale in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione – è divenuto una pratica criminale non solo occasionale ma, addirittura, sistematica, non più soltanto adottata da singoli soggetti in cerca di una merce da rivendere nel mercato nero a singoli ricettatori, ma assunta da organizzazioni criminali quale business molto redditizio, che si realizza attraverso una vera e propria «filiera».

      La proposta di legge, dunque, tipizza il reato, rendendolo un reato «proprio», aggravandone la sanzione, introducendo il reato di furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione in luogo della corrispondente circostanza aggravante, evitando così il bilanciamento con le eventuali circostanze attenuanti.

      La fattispecie, peraltro, va integrata – sul piano della gravità e della conseguente sanzionabilità – con la figura dell'associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale. Pertanto, anche per tale norma si propone l'inserimento di un ulteriore comma che disciplini la fattispecie quando il furto di rame è commesso quale reato associativo, con un'azione organizzata non solo per il furto in sé ma anche per la ricettazione e la vendita nel mercato.

      Sono previsti, infine, i coordinamenti con le norme relative alla ricettazione e all'arresto obbligatorio in flagranza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) dopo l'articolo 624-bis è inserito il seguente:

      «Art. 624-ter. (Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione). Chiunque si impossessa di componenti metalliche o di altro materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica è punito con la reclusione da un anno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;

 

          b) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-ter e 648 si applica la reclusione da tre a otto anni»;

 

          c) all'articolo 625, primo comma, il numero 7-bis) è abrogato;

 

          d) all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, le parole: «di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «di furto in danno di infrastrutture, previsto dall'articolo 624-ter».

 

      2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) all'articolo 51, comma 3-bis, le parole: «416-bis e 630» sono sostituite dalle seguenti: «416-bis, 624-ter e 630»;

 

          b) all'articolo 380, comma 2:

 

              1) alla lettera e), le parole: «nonché 7-bis)» sono soppresse;

 

              2) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

      «e-ter) delitto di furto in danno di infrastrutture di cui all'articolo 624-ter;».

 

Proposta di legge presentata il 13 ottobre 2014 d'iniziativa dei deputati:

LAURICELLA, PAGANO, CALABRÒ, CAPODICASA, CARELLA, FEDI, FOLINO, GANDOLFI, GASPARINI, GRASSI, GULLO, IORI, MONGIELLO, ROMANINI, SCOPELLITI, ZARDINI