Atto Camera su #Imuagricola. 3 Dicembre 2014, seduta n. 344

 

 

 

 

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04207


PAGANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

la popolazione residente nei comuni montani è quotidianamente sottoposta a una peculiare condizione di oggettivo disagio, dovuta, tra l'altro, alle difficoltà di spostamento sul territorio e alle frequenti interruzioni o limitazioni dei collegamenti, in particolare nei periodi invernali;

tali difficoltà risultano ancor più gravi per coloro che, in tali aree, esercitano attività agricole;

gli agricoltori impegnati nelle aree montane svolgono al tempo stesso un ruolo insostituibile nella salvaguardia dell'ambiente, costituendo il primo presidio contro il dissesto idrogeologico e gli incendi boschivi;

la produzione agricola nei terreni montani risulta al tempo stesso molto più onerosa che nelle aree di pianura;

in relazione a tali particolari condizioni di disagio, il legislatore ha riconosciuto uno speciale trattamento fiscale a tali territori, disponendo, all'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992, la totale esenzione dall'ICI, e poi dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;

il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, come sostituito dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, ha previsto la revisione del regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, al fine di ampliare — già dall'anno d'imposta in corso e dunque con effetto sostanzialmente retroattivo — la platea dei contribuenti assoggettati all'imposta;

in particolare, la citata disposizione prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro dell'interno, siano rideterminati i comuni nei quali si applica la prevista esenzione IMU «sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)»;

nella maggior parte dei comuni di montagna la casa comunale è posta a fondovalle; pertanto, la sua altitudine — assunta dall'ISTAT a riferimento per la classificazione statistica dei comuni — non può costituire un indice idoneo a definire la natura «montana» di un comune, a maggior ragione se tale definizione è posta a fondamento di un trattamento fiscale differenziato per i contribuenti;

con un comunicato pubblicato sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze si informa che con il decreto interministeriale 28 novembre 2014, ancora non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è stata rimodulata l'applicazione dell'esenzione dall'IMU, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, novellato dal decreto-legge n. 66 del 2014;

in base a tale decreto interministeriale i soggetti obbligati al versamento per l'anno 2014 dell'IMU relativa ai terreni agricoli ubicati nei comuni montani devono effettuarlo in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014, a pochissimi giorni dalla pubblicazione del decreto stesso;

il decreto medesimo stabilisce che sono esenti dall'imposta:

a) i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)»;

b) i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco;

la decisione di assumere il solo indice dell'altitudine (determinata prendendo a riferimento l'altitudine del centro) quale riferimento per l'individuazione dei comuni montani nei quali i terreni agricoli sono esonerati dall'applicazione dell'IMU agricola, determinerà un'inaccettabile disparità di trattamento, essendo su un dato del tutto accidentale, quale la collocazione della casa comunale;

in tutti i comuni interessati dall'estensione dell'imposta sono naturalmente insorte gravi preoccupazioni per gli effetti negativi che una modifica retroattiva della disciplina avrà sugli equilibri e sulla stessa sopravvivenza dell'agricoltura nelle aree montane;

appare inoltre inaccettabile che, a pochi giorni dalla scadenza del pagamento, non sia ancora stato pubblicato il relativo decreto attuativo, in spregio del principio di irretroattività delle norme tributarie sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente, ponendo i contribuenti nella necessità di sopportare improvvisamente un nuovo onere tributario, e costringendo i comuni a organizzare in pochi giorni la riscossione del tributo;

è dunque evidente la necessità che il Governo intervenga urgentemente sulla questione per evitare una situazione di caos che, oltre a colpire gravemente un settore, quello dell'agricoltura di montagna e di collina, già in condizione di particolare debolezza, costituirebbe l'ennesimo colpo sulla correttezza dei rapporti tra Fisco e contribuenti –:

quali iniziative urgenti intenda assumere per venire incontro alle specifiche esigenze dei territori agricoli montani, in particolare utilizzando, ai fini del regime IMU dei terreni agricoli ubicati in montagna, criteri per l'individuazione dei comuni montani basati su indici obiettivi, adeguati a cogliere tale specificità, diversi da quelli al momento previsti, e se non ritenga in tale ambito opportuno posticipare l'applicazione della nuova disciplina IMU sui terreni agricoli, in ottemperanza al principio di non retroattività delle norme fiscali, consentendo ai comuni coinvolti di garantire una ordinata riscossione del tributo. (5-04207)

presentato da

PAGANO Alessandro

@alepaganotwit