PROPOSTA DI LEGGE: Ordinamento della professione di pedagogista e istituzione del relativo albo professionale. 22 luglio 2015

 

 

 

d'iniziativa dei deputati Binetti,  Pagano e altri


 

Onorevoli Colleghi! I bisogni educativi presenti nella nostra comunità, soprattutto quelli connessi alla droga, alla tossicodipendenza, alla disabilità, alla sindrome da immuno-deficienza acquisita (AIDS), alla violenza sui minori, al disagio giovanile, alla emarginazione sociale, alla mortalità scolastica, all'integrazione dei cittadini di Stati non membri dell'Unione europea e altri, non hanno bisogno di essere particolarmente evidenziati.

      Le riforme in campo istituzionale e del pubblico impiego hanno prodotto l'allargamento delle funzioni sociali e l'assunzione di «nuovi» ruoli da parte dei servizi nell'ambito dei quali si vedono emergere «nuove» e complesse esigenze educative e formative.

      L'organizzazione e lo svolgimento della riqualificazione professionale connessi con l'applicazione dell'istituto della mobilità o del licenziamento resisi necessari per la crisi economica e produttiva di diversi settori, nonché quello dell'educazione permanente o dell'aggiornamento in servizio, sono temi formativi specifici a cui le forze sociali e politiche dovranno dedicare una particolare attenzione.

      Le attività di orientamento scolastico e professionale, nonché quelle per l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, dei disabili, dei tossicodipendenti e quelle della formazione culturale, del tempo libero e della formazione dei cittadini internazionali rappresentano altre situazioni educative e pedagogiche di grande interesse pubblico.

      Attraverso il riconoscimento pubblico e la regolamentazione delle figure professionali operanti in campo pedagogico si può favorire la modifica del sistema educativo-formativo da cui dipende la riuscita della trasformazione istituzionale, la crescita culturale «internazionale» della collettività e la formazione delle future professionalità da impiegare nel mercato del lavoro.

      Queste considerazioni di carattere generale hanno motivato la presente proposta di legge, che individua il pedagogista – laureato in pedagogia o in scienze dell'educazione con titolo quadriennale o magistrale – come «specialista dell'educazione» e l’«esperto dei processi formativi» e definisce il quadro normativo di riferimento entro cui deve avvenire lo svolgimento delle attività pedagogiche che sono oggi disciplinate solo, come tutte le professioni non regolamentate con albi e collegi, dalla legge n. 4 del 2013.

      La proposta di legge vuole contribuire a soddisfare la domanda educativo-formativa sia istituzionale che sociale e corrispondere alle esigenze legittime della categoria per conformarsi con le norme che regolano il mercato europeo. Dal 1946-1947 ad oggi sono circa 130.000 i pedagogisti che, unitamente ad altre figure professionali, contribuiscono a fornire una più articolata lettura dei sempre più complessi problemi educativi, individuando e indicando le modalità operative da attivare in tale campo.

      La natura della professione di pedagogista deriva dalla qualità del soggetto rappresentato dalla persona umana, con i suoi bisogni, la sua libertà e le sue aspirazioni alla trascendenza. Pertanto nei pedagogisti è implicita una mentalità di servizio, perché coerente con la natura dell'intervento pedagogico quando si pone come obiettivo quello di essere un orientamento adeguato e competente nel rispetto della dignità (come autonomia) e della libertà (come giustizia e responsabilità) della stessa persona umana.

      Il pedagogista, che opera a vari livelli presso enti centrali e periferici, svolge funzioni tecniche di consulenza per gli atti e gli interventi delle amministrazioni che consistono nell'individuazione dei bisogni e degli ambiti rispetto ai quali avviare una «ricerca-azione» e nel predisporre le «risorse» e «gli strumenti necessari» per condurle. Egli, inoltre, opera nella progettazione e nel coordinamento delle «attività di formazione» degli operatori socio-educativi, socio-sanitari, socio-assistenziali e culturali e nelle programmazione, elaborazione e verifica dei «piani di intervento» di vari enti nei settori di competenza.

      Il pedagogista, per svolgere le sue funzioni, utilizza i metodi, le tecniche e gli strumenti della ricerca educativa, la quale ha uno statuto epistemologico e scientifico equivalente a quello di ogni altro tipo di ricerca, collocato all'interno delle problematiche delle scienze umane e sociali comuni alla medicina, alla sociologia, alla psicologia in relazione tra teorico e sperimentale, tra qualitativo e quantitativo. Si tratta di metodi e strumenti scientifici come «l'osservazione sistematica», i «test», i «questionari», i «colloqui», l’«indagine clinico-educativa e statistica», in grado di essere usati in situazioni «naturali», di cogliere elementi «di contesto» e di «relazioni», di esplorare «dimensioni oggettive» o «di gruppo» e di collegare le conoscenze all'intervento.

      La ricerca-azione condotta dal pedagogista non è finalizzata solo alla formazione, ma è promotrice di sperimentazioni e di nuove ipotesi di organizzazioni di lavoro, è necessaria alla progettazione degli interventi e soprattutto è «diagnosi e trattamento pedagogico».

      Il pedagogista è, quindi, esperto in varie tecniche della ricerca educativa; egli imposta i piani di ricerca-azione, li sviluppa, formula i «profili pedagogici», predispone i piani d'intervento e di «trattamento pedagogico» e li realizza e verifica l’iter di realizzazione e di produttività nel caso in cui l'intervento sia affidato ad altri operatori.

      Il pedagogista, in quanto esperto dei processi formativi, è progettista della formazione e della «riqualificazione professionale», nonché coordinatore dell’équipe di aggiornamento; è, inoltre, figura di riferimento stabile in ogni progetto di aggiornamento e assolve a un ruolo tecnico altamente specializzato e di direzione di staff.

      La formazione svolta dal pedagogista è un'attività diversa da quella svolta dagli educatori di bambini, di giovani o adulti; il pedagogista non è semplicemente un docente, ma è una figura professionale che ha il compito di elaborare quelle conoscenze e quei progetti necessari agli educatori sia in direzione dei bambini che verso i giovani o gli adulti.

      Per ciò che riguarda le esigenze di pianificazione degli interventi da parte dei vari enti in settori di competenza anche in raccordo e collegamento con la programmazione di altre amministrazioni, il pedagogista svolge le funzioni di «programmatore territoriale».

      Il pedagogista, in quanto specialista dell'educazione, da una parte rileva sistematicamente i bisogni e le risorse proprie dell'ente di appartenenza e quelle disponibili nel territorio al fine di attuare gli interventi e dall'altra soddisfa i bisogni educativi presenti nella popolazione, espressi in forma sia di domanda esplicita sia di domande latenti o come bisogno insorgente anche mediante attività di trattamento abilitativo o riabilitativo.

      Il pedagogista assolve, inoltre, il compito di fornire alle famiglie l’«assistenza educativa specialistica» e la «consulenza psicopedagogica» sia per quanto concerne i problemi familiari e di educazione dei figli che per quanto riguarda problemi legati a stati di svantaggio o abbandono dei figli, ad adozioni o ad affidi.

      In relazione alle attività di orientamento scolastico e professionale, il pedagogista rileva da una parte le attitudini degli allievi attraverso lo studio e l'osservazione delle abitudini educative e dall'altra organizza un «osservatorio professionale» attraverso cui fornisce gli aiuti nella preparazione personale e nelle scelte dell'attività lavorativa.

      Per come è definita, l'attività pedagogica ha una funzione sociale e di interesse pubblico tale da dover essere riconosciuta come pubblico servizio, perché si svolge in base al principio costituzionale del «diritto all'educazione e alla formazione» e, per questo, assume la qualità di pubblico servizio alla persona e alla comunità. In quanto tale, l'attività pedagogica non è assoggettabile a libera contrattazione e richiede il riconoscimento di uno stato giuridico dei professionisti che la esercitano: i pedagogisti. La funzione pedagogica è certamente autonoma perché si fonda sulla libertà progettuale come responsabilità sociale dinanzi ai percorsi offerti e ai risultati ottenuti, dentro e fuori dal sistema scolastico e sulla libertà tecnico-scientifica intesa in termini di possesso di conoscenze scientifiche e di competenze professionali; ciò significa che il pedagogista deve agire, operare e intervenire per garantire l'unità dell'azione educativa in una visione di «sistema integrato».

      La presente proposta di legge vuole, inoltre, evidenziare la disomogeneità di trattamento normativo del pedagogista come di altre categorie professionali.

      Il riconoscimento pubblico della professionalità del pedagogista contribuisce a valorizzarne il ruolo e la funzione all'interno della società e comporta il controllo dell'esercizio esclusivo dell'attività professionale nei confronti del cittadino e delle istituzioni.

      Il riconoscimento pubblico del pedagogista consente, infine, di colmare un vuoto normativo che attualmente non garantisce alla società e ai cittadini di avere sempre le prestazioni professionali specializzate per il trattamento dei problemi educativi, in quanto questi ultimi vengono spesso trattati da altre figure professionali del sociale che, nell'ambito del loro iter formativo, non acquisiscono le dovute competenze pedagogiche.

 Art. 1.

(Definizione della professione di pedagogista).

      1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi e della formazione in possesso della laurea quadriennale in pedagogia o in scienze dell'educazione ovvero di una delle lauree magistrali o specialistiche della classe di scienze dell'educazione ai sensi di quanto stabilito dai decreti di equipollenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

      2. L'esercizio della professione di pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, la valutazione e il trattamento abilitativo e riabilitativo dei disagi manifestati dal bambino e dell'adulto nei processi di apprendimento. Il pedagogista opera altresì per la progettazione, la gestione e la verifica di interventi in campo educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo e alla comunità in generale.

      3. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi a valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti: educativo, sociale, socio-sanitario, formativo e penitenziario; nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di attività di promozione culturale anche attraverso l'organizzazione di iniziative tecnico-scientifiche, la produzione e la diffusione di pubblicazioni, l'allestimento, la consulenza e l'aggiornamento di siti internet specialistici e lo svolgimento di consulenze on line.

      4. Il pedagogista svolge, inoltre, attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione di pedagogista).

      1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario avere conseguito l'abilitazione in pedagogia o in scienze dell'educazione dopo avere superato un apposito esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 3.

      2. L'esame di Stato di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      3. Sono ammessi all'esame di Stato di cui al comma 1 del presente articolo i soggetti in possesso di una delle lauree di cui all'articolo 1, comma 1.

 

Art. 3.

(Istituzione dell'albo professionale dei pedagogisti).

      1. È istituito presso il Ministero della giustizia l'albo professionale dei pedagogisti.

      2. Agli iscritti all'albo professionale dei pedagogisti si applica l'articolo 622 del codice penale.

 

Art. 4.

(Istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti).

      1. Il Ministro della giustizia emana, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni nazionali rappresentative della categoria, le norme per l'istituzione dell'Ordine nazionale dei pedagogisti, di seguito denominato «Ordine», assicurando che esso abbia un'articolazione su base regionale e, per le

 

province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

      2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate le condizioni per l'ammissione all'Ordine, il suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

      3. Il Ministro della giustizia esercita la vigilanza sull'Ordine.

Art. 5.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti).

      1. Per essere iscritti all'albo professionale dei pedagogisti è necessario:

 

          a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;

 

          b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;

 

          c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 6.

(Norme transitorie).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono iscritti di diritto all'albo professionale dei pedagogisti tutti i soci riconosciuti dall'albo nazionale provvisorio istituito dall'Associazione nazionale dei pedagogisti italiani (ANPE) che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 2.

      2. L'ANPE è iscritta, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco tenuto dal Ministero della giustizia relativo alle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate e dei servizi non intellettuali.

 

BINETTI, ALLI, BUTTIGLIONE, CAUSIN, CERA, DE MITA, GAROFALO, PAGANO, PISO