Interrogazione a risposta scritta 4-10796. Seduta n. 505. 19 Ottobre 2015

 

 

 

 

 

Interrogazione Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente la procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali l'ufficio scolastico regionale (U.S.R.) della Sicilia.


 

  PAGANO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:

con avviso del 10 aprile, 2015, l'ufficio scolastico regionale (U.S.R.) della Sicilia – direzione generale – avviava la procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Nell'avviso venivano banditi tre posti di dirigente con funzione ispettiva tecnica, le cui competenze sono previste e regolate dall'articolo 397 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, richiamato dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 18 dicembre 2014, relativo all'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia;

successivamente, con nota del 17 aprile 2015 del direttore generale veniva formata la commissione per l'esame comparativo delle istanze di partecipazione dei candidati al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione era composta dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, dal vicedirettore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, da un dirigente e da un funzionario dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia con funzioni di segretario. Non veniva nominato però nessun ispettore esterno;

in data 28 maggio 2015 il direttore generale pubblicava un'informativa sugli esiti della procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali, rendendo noti i nomi dei dirigenti prescelti;

il 26 maggio 2015 (due giorni prima della pubblicazione dell'informativa citata) i dirigenti prescelti firmavano il conferimento di incarico e venivano immessi nelle funzioni di dirigente con funzione ispettiva tecnica;

dall'analisi tutti i documenti inerenti alla procedura comparativa emergevano una serie di irregolarità e di vizi che avevano inficiato l'intera procedura e leso in modo grave la posizione di altri partecipanti che hanno presentato istanza con richiesta di revoca in autotutela, nella quale venivano evidenziate tutta una serie di irregolarità e di vizi dell'intera procedura comparativa;

l'istanza di nomina dei vincitori è stata anche oggetto di diverse osservazioni della Corte dei conti che ha rilevato una serie di vizi di legittimità quali:

a) la mancanza di chiarezza relativamente ai criteri;

b) la dubbia conformità tra l'avviso ed i criteri di valutazione stabiliti dalla commissione in un momento successivo alla presentazione delle dichiarazioni di disponibilità;

c) l'assenza di criteri per l'attribuzione del punteggio numerico previsto nella scheda di valutazione;

d) l'irrituale composizione della commissione presieduta dall'organo apicale dell'ufficio scolastico regionale che ha anche proceduto alla nomina dei componenti;

a seguito di integrazioni documentali e chiarimenti inoltrati dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia il 5 luglio 2015 il decreto viene ammesso al visto ed alla conseguente registrazione della Corte dei conti –:

se ritenga che siano stati applicati in modo congruo l'articolo 397 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 923 del 18 dicembre 2014;

se non ritenga necessario chiarire perché non sono stati resi pubblici i criteri adottati dalla commissione preposta per la valutazione-comparazione dei curricula dei candidati;

se non ritenga opportuno verificare perché la procedura della valutazione comparativa, l'elenco dei partecipanti ed i giudizi individuali, collegiali e comparati non siano stati pubblicizzati;

in generale, quanto avvenuto per la nomina dei dirigenti sia conforme alle norme attualmente vigenti e ai princìpi di parità di trattamento tra i candidati, e se non risultino profili di contraddittorietà ed erroneità nei criteri di valutazione approvati ed adottati dalla commissione;

se non ritenga sia necessario chiarire perché l'ufficio scolastico regionale abbia stabilito i criteri per lo svolgimento del concorso dopo che sono pervenute le domande di ammissione dei partecipanti allo stesso;

se la commissione sia stata composta da esperti con provata competenza nelle materie oggetto del concorso come previsto dalla legge;

se non sia necessario disporre la rinnovazione della procedura comparativa con una diversa commissione esaminatrice e la sospensione dei provvedimenti già adottati. (4-10796)

@alepaganotwit