OPERAZIONE VERITA' SU #UNIONICIVILI E #DDLCIRINNA’

 

 

 

 


Il Ddl Cirinnà:

•             è palesemente incostituzionale, considerate anche le preoccupazioni sollevate dal Quirinale;

•             è inaccettabile sul piano morale, etico e antropologico;

•             sta dividendo il Paese (gli italiani comunque sono orientati per la stragrande maggioranza contro i matrimoni e le adozioni gay);

•             è insensato sul piano politico, sta mettendo in fibrillazione il Governo e la maggioranza;

•             sta spaccando il Pd;

•             è la vera opposizione al governo Renzi.

 

Il ddl Cirinnà:

-              è una truffa per raggirare la Costituzione

-              è una contraffazione dei diritti degli omosessuali

-              è un bluff per perseguire l’unico vero obiettivo: il diritto alla genitorialità omosessuale

-             

Il Ddl Cirinnà è già un fallimento:

•             bocciato dal suo stesso partito

•             sfiduciato dai vertici del Pd (Vespa a Guerini: “Voterebbe il ddl Cirinnà?”. E lui: “Voterei una legge che consenta il più ampio consenso possibile”)

•             il ddl non passerà, e se sarà approvata una legge vuol dire che il ddl Cirinnà sarà talmente stravolto che dovrà cambiare denominazione

 

Il ddl Cirinnà una cosa, le unioni civili sono un’altra cosa

 

FALSO dire: chi è contro il ddl Cirinnà è contro gli omosessuali.

FALSO dire: chi è contro il ddl Cirinnà non vuole riconoscere i diritti agli omosessuali.

FALSO dire: il ddl Cirinnà non equipara le unioni civili ai matrimoni.

VERO: il ddl Cirinnà apre alle adozioni gay per via giurisprudenziale.

VERO: il ddl Cirinnà legittima la pratica dell'utero in affitto.

 

QUATTRO I NODI DA SCIOGLIERE

•             Primo: le convivenze omosessuali non possono regolarsi con riferimento agli articoli del Codice civile sul matrimonio ma devono avere una disciplina originale di diritti e di doveri fondati sulla constatazione di una stabile relazione di fatto.

•             Secondo: via le adozioni senza subordinate, che sarebbero solo peggiorative, come l'affido rafforzato, le pre-adozione, o altre alchimie da azzeccagarbugli.

•             Terzo: l'utero in affitto diventi reato universale.

•             Quarto: la pensione di reversibilità che pone un serio problema di sostenibilità economica.

 

SONDAGGI (ultimo Ipr Marketing):

-              40% sì alle unioni civili per le coppie omosessuali (non al ddl Cirinnà che è un’altra cosa)

-              55% contro i matrimoni gay

-              85% contro le adozioni gay

 

TUTTI CONTRO L’UTERO IN AFFITTO

Dal Paese reale all'opinione pubblica, in Italia e in Europa:

•             un milione di persone lo scorso 20 giugno ha già manifestato in piazza la propria contrarietà

•             secondo tutti i sondaggi oltre l'80 per cento degli italiani respinge fermamente la maternità surrogata

•             contro anche alcuni autorevoli esponenti del Pd

•             contro giuristi e costituzionalisti

•             contro il movimento delle femministe italiane 'Se non ora quando'

•             contro personaggi dello spettacolo.  Luisa Muraro, filosofa e fondatrice della Libreria delle donne di Milano: “Non esiste un diritto di avere figli a tutti i costi, eppure ce lo vogliono far credere”

•             Sylviane Agacinskj, fondatrice del movimento femminista in Francia: “Orrore l’utero in affitto, femministe svegliamoci” (Avvenire 29 ottobre 2015)

•             Il prossimo 2 febbraio all’Assemblea Nazionale si terrà un convegno per l’Abolizione universale della maternità surrogata

•             il Parlamento europeo il 17 dicembre ha bocciato la pratica dell’utero in affitto: mina la dignità delle donne”

Pierluigi Castagnetti su Avvenire (8 gennaio): “Su utero in affitto e adozioni gay un capovolgimento da fermare. Mi ha molto sorpreso la soggettività de diritto all’adozione e alla possibilità di ‘affittare’ l’utero di una donna terza per produrre un bambino ‘adottabile’. Dunque si faccia chiarezza e si riconosca che siamo di fronte a un capovolgimento culturale della tradizione cosiddetta laica”.

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Con la sentenza n. 138 del 2010 la Consulta ha riconosciuto la rilevanza costituzionale delle unioni omosessuali, poiché siamo di fronte a una delle forme sociali di cui parla l’art. 2 della Carta costituzionale. La conclusione è che alle persone dello stesso sesso, unite da una convivenza stabile, “spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”. La sentenza fa riferimento, e altro non avrebbe potuto fare, all’art. 2 e non all’art. 29 che riconosce la famiglia naturale fondata sul matrimonio. Dovrebbe dunque essere chiaro che le unioni civili omosessuali non sono in alcun modo una forma di matrimonio o di ‘similmatrimonio’ con tutte le necessarie conseguenze in ordine alla categoria del figlio.

 

Costituzionalisti Mirabelli e Silvestri

•             Mirabelli: in ddl Cirinnà differenza solo di nomi con matrimonio. E' davvero un'operazione continua di rimando al matrimonio. Il ddl si allontana molto dal dettato della Corte Costituzionale. E dalla previsione della Costituzione". Secondo Mirabelli, per rispettare questi due requisiti "sarebbe il caso di riscrivere la legge in materia piu' appropriata, senza demonizzare assolutamente le unioni solidaristiche affettive, senza giudicare in nulla l'atteggiamento delle persone, ma anzi attribuendo il rilievo che la Costituzione richiede". Quanto alla stepchild adoption, spiega Mirabelli, "il punto non cambia" e quindi si rasenta il rischio di incostituzionalità, "ma è ancora più preoccupante l'apertura agli aspetti perversi consentendo di fatto di procurarsi un figlio e non di proteggere un minore".

 

 

•             Silvestri, no a equiparazione al matrimonio 'Se dovesse esserci, la Consulta dovra' bocciare la nuova legge. La Corte ha chiarito che si tratta di istituti giuridici diversi". E' quanto afferma Gaetano Silvestri, ex presidente della Corte Costituzionale, in un'intervista a Repubblica. La Consulta "ha evocato l'articolo 2 della Costituzione definendo unione tra persone dello stesso sesso una specifica 'formazione sociale'. E quindi ricade sotto l'ombrello della tutela garantita dallo stesso articolo 2". "La Repubblica - spiega il giurista - riconosce i diritti fondamentali dei cittadini sia come singoli, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalita'. La Consulta ha detto che l'unione tra persone dello stesso sesso e' una formazione sociale, assieme a tante altre, quindi devono essere garantiti i diritti fondamentali delle persone che vi fanno parte. Le unioni civili - sottolinea Silvestri - devono avere una loro  disciplina autonoma, e non per mero rinvio alle norme che regolano il matrimonio".

 

10 PALESI VIOLAZIONI DELLA COSTITUZIONE

a) art. 72, primo comma, secondo il quale "ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale" e dell'art. 44 del Regolamento del Senato, che rappresenta la diretta attuazione dello stesso art. 72 Cost;

b) articolo 29 della Costituzione laddove prevede che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio";

c) articolo 31 che impone alla "Repubblica" di agevolare "con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi";

d) artt. 30, 34, 36 e 37 Cost. nei quali si ripropone il favor familiae nei termini esclusivi dello stesso art. 29; - dell'art. 3 Cost. in relazione al fondamentale principio di uguaglianza quando il testo riserva alle sole coppie omosessuali, e non anche eterosessuali, l'accesso ad una "nuova formazione sociale" distinta e diversa dal matrimonio e quando sottopone a tale discriminazione anche il principio di adottabilità del figlio del convivente".

e) art. 31, sempre in relazione alla stepchild adoption, in quanto la Repubblica "protegge l'infanzia (? ) favorendo gli istituti necessari a tale scopo" e dell'art. 117 della Costituzione secondo il quale "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali", facendo in questo caso riferimento alla Convenzione di New York che riconosce l'esistenza non di un diritto dell'adulto ad adottare, ma del minore ad avere una famiglia che, nel rispetto degli articoli 29 e 30 Cost., è costituita da padre e madre, cioè da una duplicità di figure di genitori e non da una duplicazione della stessa figura";

f) art. 32 della Costituzione, per i gravi rischi che la pratica della maternità surrogata può costituire per la salute delle donne interessate dalla pratica stessa;

g) art. 81 in relazione alla manifesta insufficienza delle coperture connesse agli oneri che produrrebbe l'estensione della pensione di reversibilità;

h) art. 3., poiché il ddl Cirinnà tratta in modo irragionevolmente diversificato la tutela del convivente debole prima e dopo la cessazione della convivenza.

i) art. 16 della Costituzione, poiché impone un limite alla libertà di circolazione e di soggiorno dei conviventi in assenza di ragioni di salute o sicurezza;

l) art. 29 Cost. che, nel riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, riconosce tanto la libertà di contrarre matrimonio e di assumerne i doveri connessi, quanto quella di non sposarsi, rifiutando tali doveri".

 

COMUNICAZIONE

Rivolgiamo un appello alla par condicio in tutti i luoghi di dibattito televisivo sul tema, dove invece lo squilibrio è la regola e i conduttori sono tutti (nessuno escluso) apertamente a sostegno del provvedimento. In particolare presso la Rai bisognerà chiedere a Campo dall'Orto e alla presidente Maggioni la tutela del ruolo del servizio pubblico, ormai completamente prono anche nella fiction e nell'intrattenimento (tipico il comizietto di Biagio Antonacci nel programma di Panariello) all'ideologia del gender.

NO MISTIFICAZIONE, MA CHIAREZZA

 

Alcuni per malafede, altri per ignoranza, a volte i media per sintesi giornalistica, ma troppo spesso passa il messaggio per cui chi è contro il ddl Cirinnà si pone contro il riconoscimento dei diritti agli omosessuali. ASSOLUTAMENTE FALSO

PERCHE': Bisogna DISTINGUERE I SINGOLI CONVIVENTI dalla COPPIA in quanto tale.

E quindi bisogna scindere I DIRITTI INDIVIDUALI dei conviventi DAI DIRITTI DELLA COPPIA dello stesso sesso.

Da parte nostra SI', pieno e totale riconoscimento ai DIRITTI INDIVIDUALI e patrimoniali, non matrimoniali.

SI' all'equiparazione CONVIVENTE-CONIUGE, NO a quella UNIONI CIVILI-MATRIMONIO.

Questo perché:

1. L'unico legame di coppia meritevole di attenzione pubblica è il matrimonio tra un uomo e una donna, come prevede l'art.29 della Costituzione.

2. Il ddl Cirinnà fa richiamo in maniera esplicita agli articoli del codice civile che disciplinano il matrimonio tra un uomo e una donna (dal rapporto tra coniugi al rapporto con i figli..).

3. Dare alla coppia dello stesso sesso, quindi all'unione civile, valenza pubblica (che deriverebbe da questa legge) significa di fatto riconoscere le unioni alla stessa stregua del matrimonio. Per i giudici non ci sarebbe alcuna differenza, come l'esperienza giurisprudenziale europea ha dimostrato.

La pubblicità dell'atto costituirebbe inoltre il grimaldello per la magistratura per il riconoscimento anche delle adozioni gay, in base al principio della "non discriminazione"... Quanto accaduto in molti Paesi europei è emblematico.

DETTO CIO'

A dimostrazione della totale volontà al riconoscimento dei diritti dei conviventi,

il deputato Alessandro PAGANO e il senatore Maurizio SACCONI hanno già presentato nei mesi scorsi alle Camere una proposta di legge sul tema.

Si tratta del "TESTO UNICO dei DIRITTI RICONOSCIUTI AI COMPONENTI DI UNA UNIONE DI FATTO": 33 articoli suddivisi in 8 capi, con l'obiettivo di far emergere tutto ciò che l'ordinamento già prevede, esplicitamente o implicitamente, in tema di tutela dei diritti dei conviventi. Il testo lo raccoglie e lo rende ordinato, fino a costituire un vero e proprio STATUTO DELLA CONVIVENZA, sulla scorta di ciò che è già diritto vigente, o può diventarlo con leggeri aggiustamenti.

Si tratta di disposizioni con specifico riferimento ai profili:

* alla reciproca assistenza socio-sanitaria e in caso di convivente detenuto

* del rapporto coi figli

* delle contrasto degli abusi familiari nell'ambito della convivenza

* la possibilità che un convivente, vittima di una condotta pregiudizievole del partner, ottenga l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare

* fissazione di un assegno di mantenimento periodico, da porsi a carico del convivente allontanato.

* possibilità del convivente di accesso all'abitazione

* subentro del convivente nella successione nella locazione

* assegnazione degli alloggi popolari

* delle tutele civilistiche e penalistiche

* estensione al convivente dei benefici per le vittime di mafia e terrorismo e di racket ed usura

 

Quindi, I DIRITTI GIA' RICONOSCIUTI AI COMPONENTI DI UNA COPPIA DI FATTO SONO NUMEROSISSIMI: non vi è nessun ostacolo all'assistenza in qualunque struttura sanitaria del convivente nei confronti del proprio partner. Norme di parificazione del convivente al coniuge, derivanti dalla legge ordinaria e dalla giurisprudenza, sono previste in tema di assistenza da parte dei consultori, di interdizione e inabilitazione, di figli, di successione nella locazione e nell'assegnazione di un alloggio popolare. Il partner di fatto ha titolo, a determinate condizioni, al risarcimento del danno subito dall'altro partner, e perfino la legislazione sulle vittime di mafia o terrorismo equipara il coniuge al convivente.

SONO TENUTI FUORI dal Testo unico Pagano-Sacconi:

*la riserva di legittima per la successione

*la possibilità per i conviventi di adottare figli

*un regime pensionistico di reversibilità in favore del convivente

Quindi la sostanziale equiparazione tra le unioni civili al matrimonio. Ovvero tutto ciò che il popolo di piazza San Giovanni, e insieme la stragrande maggioranza del Paese reale, chiedono a gran voce.

1. Collegamento con il regolamento anagrafico

Questo STATUTO DELLA CONVIVENZA contiene un espresso richiamo a una norma vigente sul regolamento anagrafico. Si basa sul presupposto che la convivenza debba essere dichiarata all'anagrafe.

E si precisa che "per convivenza si intende l'unione tra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora".

2. Assistenza sanitaria e per i detenuti

In questa proposta di legge si afferma in esplicito il diritto all'assistenza del partner nelle strutture sanitarie, che è certamente contenuto nel sistema (1) ma non espresso in una norma di legge.

Quindi si afferma che:

***ciascun convivente ha il diritto di assistere l'altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture. Viene inoltre individuato lo strumento della delega con la quale ciascun convivente può disporre che l'altro adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere, e riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche***

**Il convivente ha accesso ai dati contenuti nella cartella clinica e nei documenti che a essa si collegano, nel caso il paziente sia incapace di intendere e di volere o sia deceduto. (2)

**Viene riconosciuto il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso, e prevede pure l'accordo col datore di lavoro per modalità differenti di svolgimento della prestazione in casi di documentata grave infermità del medesimo convivente (3)

**L'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia sono garantiti anche ai componenti di una convivenza. (4)

**Al convivente detenuto è riconosciuta la possibilità di colloqui e di corrispondenza telefonica alle stesse condizioni stabilite per i familiari, e il rilascio di permessi in caso di gravità e imminente pericolo di vita (5)

*Oggi nessuna disposizione di legge impedisce al partner di fatto di fare visita e/o di assistere il compagno mentre è degente (non si ha notizia di Carabinieri che allontanino i conviventi dalle stanze di ospedale).

(1) Le legge n. 91 del 1999 (Disposizioni in materia di trapianti e di prelievi di organi e tessuti) all'art. 3 prevede gia' che: "i medici forniscano informazioni sull'opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonche' sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio".

(2) Viene trasformato in norma una deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del settembre 2009

(3) Si riprende in sostanza l'art.4 della legge n.53 del 2000 'Disposizioni per il sostegno alla maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione..'

(4) Si richiama la legge n.405 del 1975 'Istituzione dei consultori familiari'.

(5) Articoli 18 e 30 della legge n. 354 del 1975

3. Rapporti con i figli (art. 8-9-10-11-12)

**In questa proposta di legge, all’art.8,  si fa riferimento all'articolo 315 del codice civile che non pone distinzioni nello stato giuridico dei figli, qualunque sia la forma del rapporto fra i genitori e quindi anche se essi siano conviventi e non uniti in matrimonio. (1)

**Gli articoli 10 e 11 trattano del rapporto fra convivenze e adozione. (2)

**Il capo III sulla filiazione si completa, all'articolo 12, col richiamo (3) all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita anche a due maggiorenni di sesso diverso se sono fra loro conviventi.

 

(1)          La legge n.6 del 2004 è intervenuta a proposito della protezione delle persone prive di autonomia su vari articoli del codice civile, realizzando una estensione dei soggetti interessati alla tutela o alla curatela. Fra questi articoli, ad esempio, va ricordato l'articolo 408, in base al quale, al primo comma, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, «preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado (...)».

(2)          Sul punto, la legge 4 maggio 1983 n. 184 («Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»), valorizza la convivenza sotto due aspetti: in base all'articolo 6, comma 4, l'avere i coniugi convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni integra il requisito della stabilità del rapporto ai fini della determinazione della idoneità della coppia. In base all'articolo 44, comma 3, l'adozione dei minori è consentita anche a chi non è coniugato in presenza di determinate condizioni: deve trattarsi di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre, ovvero quando il minore è portatore di disabilità e sia orfano di padre e di madre, ovvero quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

(3)          Richiamo alla legge 19 febbraio 2004, n. 40. («Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»), all'articolo 5.

 

4. Contrasto degli abusi nell’ambito della convivenza

Estese ai conviventi le forme di protezione contro gli abusi familiari (articoli 13, 14 e 15 del presente testo unico). (1)

* Si prevede il ricorso al giudice «quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente».

* Viene aggiunta la possibilità di ottenere a vantaggio del convivente, vittima della condotta pregiudizievole, l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto quella condotta.

* Nell'ipotesi in cui la vittima sia sprovvista di adeguati mezzi propri, a ciò si aggiunge la fissazione di un assegno di mantenimento periodico, da porsi a carico del convivente allontanato.

* In tema di abusi familiari, l'allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore medesimo (2).

 

(1)          Legge 4 aprile 2001, n. 154 («Misure contro la violenza nelle relazioni familiari») che ha introdotto nel codice civile gli articoli 342-bis e 342-ter.

(2)          Legge 28 marzo 2001, n. 149, nel modificare la disciplina sull’adozione e sull’affidamento dei minori, è intervenuta su diverse disposizioni del codice civile: fra esse gli articoli 330, secondo comma, e 333, secondo comma.

5. Successione nella locazione  (art. 16)

* È una questione che ha trovato soluzione da oltre un quarto di secolo, da quando la Corte costituzionale nel 1988 (1) ha riconosciuto al convivente more uxorio il diritto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del compagno conduttore dell'immobile, ma anche quando costui si sia allontanato dall'abitazione per cessazione del rapporto di convivenza, in presenza di prole naturale. (2)

* Per la Corte di cassazione (3) nell'ipotesi di allontanamento, per qualsiasi motivo, del conduttore dall'immobile locato, il diritto di succedere nel contratto per la convivente more uxorio che rimanga nell'immobile stesso con la prole nata dalla loro unione persiste anche se la convivenza è sorta nel corso della locazione, e senza che il locatore ne abbia avuto conoscenza.

* Sempre per la Cassazione (4), in caso di morte del conduttore, il convivente succede nel contratto di locazione, a prescindere dalla situazione familiare del titolare del contratto di locazione e dalla presenza di eredi legittimi. L'articolo 16 del presente testo unico fa stato di tale giurisprudenza.

 

(1)          Sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988,

(2)          Lo ha fatto dichiarando costituzionalmente illegittimo l'articolo 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (la legge cosiddetta sull'equo canone), nella parte in cui non prevede tale possibilità di successione.

(3)          Cass. civ., sez. III, sentenza n. 2524 del 25 maggio 1989

(4)          Cass. civ., sez. III, sentenza n. 5544 dell’8 giugno 1994)

6. Assegnazione alloggi popolari (art.17-18-19)

* Con l'articolo 17 si pone tra i criteri di priorità da tenere in conto, in sede di semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, il diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni. (1)

* L'articolo 18 pone in relazione la convivenza con l'impresa familiare. L'introduzione dell'articolo 230-bis nel codice civile ha eliminato il principio di gratuità in precedenza previsto, in virtù del vincolo affettivo, a proposito della remunerazione del familiare per la prestazione di lavoro resa nell'impresa familiare. Questa disposizione può essere utilizzata a favore del convivente. (2)

* L'articolo 19 ricorda che anche il convivente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale in caso di morte dell'altro convivente provocata dal fatto ingiusto altrui, in base agli articoli 2043 e 2059 del codice civile. (3)

* La stessa Cassazione ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile del convivente della vittima del reato. La convivenza costituisce, infatti, secondo tale sentenza, esercizio di un diritto di libertà, attribuito direttamente dalla Costituzione e, come tale, di carattere assoluto e tutelabile erga omnes senza interferenze da parte dei terzi. (4)

* Sulla medesima linea, la Cassazione (5) aggiunge che la lesione di qualsiasi forma di convivenza, purché dotata di un minimo di stabilità, tale da non farla definire episodica, ma idonea a ragionevole presupposto per un'attesa di apporto economico futuro e costante, costituisce legittima causa petendi di una domanda di risarcimento danni proposta di fronte al giudice penale chiamato a giudicare dell'illecito che tale lesione ha causato. L'articolo 19 recepisce tali orientamenti.

(1)          Articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(2)          Secondo la Corte di cassazione (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 7486 del 13 dicembre 1986), «al fine di stabilire se le prestazioni lavorative, svolte nell'ambito di una convivenza more uxorio, diano luogo ad un rapporto di lavoro subordinato oppure siano riconducibili ad una diversa relazione, dalla quale esuli il requisito della subordinazione, il giudice (...) può escludere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato solo in presenza della dimostrazione rigorosa di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente spirituale, affettivo e sessuale, ma, analogamente al rapporto coniugale, dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, della convivente more uxorio alle risorse della famiglia di fatto».

(3)          Ciò accade sulla base di una esegesi della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 2988 del 28 marzo 1994), che ha riconosciuto al convivente la risarcibilità del danno patrimoniale in caso di morte del partner provocata dal fatto ingiusto altrui.

(4)          Cass. pen., sez. I, sentenza n. 3790 del 4 febbraio 1994, De Felice 

(5)          Cass. pen. sez. IV, sentenza n. 33305 dell’8 luglio 2002

 7. Tutela civilistica (art.20)

L'articolo 20 riprende l'articolo 134, comma 4-bis, del codice delle assicurazioni private per ribadire che è precluso all'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o dal suo convivente, di assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

6. Tutela penalistica (art. 21-22-23-24-25-26)

*Estensione alla situazione della convivenza dell'aggravante che riguarda chi abbia commesso il reato con abuso di autorità o di relazioni domestiche. (1)

*L'articolo 22 riconosce al convivente la non punibilità (2): si tratta della norma che rende esenti da responsabilità penale condotte di favoreggiamento, falsa testimonianza, omessa denuncia et similia, quando l'autore è stato costretto dalla necessità di evitare un grave danno a un prossimo congiunto; l'espressione «prossimo congiunto» viene intesa come comprendente coloro che compongono una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1.

*Considerazioni analoghe vanno svolte per la pluralità di norme del codice penale (3)  nelle quali rilevano i rapporti familiari. L'articolo 23, con riferimento all’articolo 540 del codice penale, include nell'espressione «rapporto di parentela» anche il legame di convivenza.

*L'articolo 24, intervenendo sull’articolo 570 del codice penale, aggiunge alla espressione «qualità di coniuge» la seguente: «o di componente di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 del testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto». *L'articolo 25 precisa, quanto all'articolo 572 del codice penale, che il reato di maltrattamenti in famiglia o verso i congiunti sussiste anche nei riguardi di una persona che compone una convivenza.

*Infine, l'articolo 26 estende la non punibilità per i reati patrimoniali commessi in ambito familiare all'ipotesi in cui responsabile e parte offesa siano un convivente in danno dell'altro convivente (articolo 649 del codice penale).

 

(1)          all'articolo 61, numero 11, del codice penale

(2)          di cui all'articolo 384 del codice penale che recita testualmente: «Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore.

(3)          Precisamente per gli articoli 540, «Rapporto di parentela»; 570, «Violazione degli obblighi di assistenza familiare»; 572, «Maltrattamenti contro familiari e conviventi»; 649, «Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti».

7. Tutela processualpenalistica (27-28-29-30)

* L’articolo 27 - Riconosciuta al testimone (1) la facoltà di astenersi dalla testimonianza limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza se, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso.

* L'articolo 28 affronta, con riferimento ai conviventi, le conseguenze e i casi di applicazione del provvedimento col quale il giudice penale dispone l'allontanamento dalla casa comune.

* L'articolo 29 ribadisce la legittimazione del convivente alla presentazione di una domanda di grazia in favore dell'altro convivente.

* L'articolo 30 riprende la più recente disciplina in tema di indagini patrimoniali antimafia per sottolineare come l'attività economica tale da far individuare le fonti di reddito è anche quella di chi nell'ultimo quinquennio ha convissuto con i soggetti destinatari delle misure di prevenzione.

 

(1)          articolo 199, comma 1, del codice di procedura penale

 

8. Vittime di reati (31-32-33)

Estensione della legislazione per le vittime di mafia e terrorismo e di racket ed usura. (1) (2) (3)

 

(1)          La legge 20 ottobre 1990, n. 302 («Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»), ha esteso anche al convivente more uxorio il diritto di richiedere le provvidenze accordate per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. All'articolo 4, dopo aver fissato l'entità del beneficio (comma 1), precisa (comma 2) che «l'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio».

(2)          Una disposizione analoga si trova nella legge 23 febbraio 1999, n. 44 («Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»), che all'articolo 8 ha inserito nell'ambito dei soggetti aventi diritto alle elargizioni previste per le vittime di richieste estorsive e dell'usura i conviventi.

(3)          La legge 13 febbraio 2001, n. 45, nel novellare il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 («Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 82, ha previsto che siano utilizzate le medesime misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia sia nei confronti del coniuge che del convivente.

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