Atto Camera concernente l'istituzione e l'utilizzo dei registri INI-PEC indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata e ReGIndE

 

 

 

 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15279


 

 

 

Seduta di annuncio: 727 del 20/01/2017

Firmatari

Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO

Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI

Data firma: 20/01/2017

 

Destinatari

Ministero destinatario:

•             MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/01/2017

 

PAGANO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:

come stabilito nell'articolo 4 del decreto attuativo del 19 marzo 2013, il Ministero dello sviluppo economico istituisce il registro INI-PEC indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata che prevede due diverse sezioni: i professionisti e le imprese;

l'inserimento degli indirizzi, nel caso delle imprese, viene costruito a partire dall'estrazione massiva degli indirizzi di PEC e dei dati contenuti nel registro delle imprese, mentre nel caso dei professionisti viene fatto a partire dagli indirizzi PEC detenuti dalle migliaia di Ordini e Collegi professionali che svolgono la propria attività sul territorio italiano, come previsto dal decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;

l'istituzione del registro INI-PEC presso il Ministero dello sviluppo economico ha il preciso scopo di offrire un punto unico di accesso istituzionale in cui effettuare la ricerca degli indirizzi di posta elettronica certificata. A tal riguardo, il sito istituzionale del Ministero afferma che INI-PEC è il portale ufficiale in cui gli utenti, siano essi cittadini, imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni, e altro possono ricercare in maniera semplice e trasparente l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di un operatore economico, di un'impresa o di un professionista;

come regolamentato dal decreto ministeriale n. 44 del 2011, il Ministero della giustizia ha istituito il registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE), contenente i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, che, nella fattispecie si dividono in: soggetti appartenenti ad un ente pubblico, professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge e ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l'invio dell'albo deve essere sempre fatto dall'ordine di appartenenza o dall'ente che si difende);

l'ordine o ente che deve comunicare i dati dei soggetti presenti nel proprio albo deve inviare una richiesta di censimento formale presso il responsabile S.I.A. del Ministero della giustizia nella quale devono essere specificati: le informazioni idonee a identificare l'ente o l'ordine, la casella di posta elettronica certificata (PEC) dalla quale si procederà all'invio delle informazioni riguardanti i soggetti e il nominativo del delegato all'invio delle informazioni sui soggetti. A tale richiesta seguirà una risposta di avvenuto censimento e, successivamente, si dovrà realizzare un file denominato ComunicazioneSoggetti.xml, che deve essere conforme al formato definito nella struttura ComunicazioneSoggetti.xsd ed il formato dei dati deve coincidere con quello specificato nel file TipiBaseReGindE.xsd e sottoscritto con firma digitale (o con firma elettronica qualificata) dal soggetto indicato, nel documento di censimento di cui sopra, come delegato all'invio. Il file deve essere inviato, esclusivamente via PEC, all'indirizzo specificato nella risposta di avvenuto censimento. Il contenuto di tale file viene elaborato e l'esito viene restituito all'ordine/ente mittente, sempre via PEC, sotto forma di file strutturato, Esiti.xml;

tale procedimento, così come ampiamente denunciato dagli Ordini professionali territoriali, risulta assai farraginoso, prevede l'installazione di software non di uso comune con la realizzazione di database tipici del linguaggio di programmazione; inoltre tale file va inviato nuovamente ogni qualvolta viene modificato l'albo. Per adempiere a tali dettami, molto spesso, gli ordini territoriali sono costretti a ricorrere alla prestazione professionale di soggetti terzi che redigono, con notevoli difficoltà, i file necessari per detta comunicazione. Tale situazione, oltre a essere estremamente lunga con inevitabili ripercussioni sui professionisti che, sprovvisti di iscrizione al ReGIndE, non sono nelle condizioni di poter effettuare le proprie prestazioni professionali, va ripetuta una o due volte l'anno a causa del continuo aggiornamento degli albi in funzione dei nuovi scritti, cancellati o soppressi;

l'istituzione del registro INIPEC afferente il Ministero dello sviluppo economico è stato istituito in data successiva a quello del ReGIndE relativo il dicastero della giustizia e, così come anticipato nelle considerazioni iniziali, esso dovrebbe assolvere alla funzione di unico accesso per privati e pubbliche amministrazioni;

le comunicazioni relative il registro INI-Pec sono, al contrario di quelle relative il ReGIndE, di semplice e immediata fattura –:

quali siano le motivazioni che spingono il Ministero a proseguire con l'acquisizione dei dati nei farraginosi modi previsti dal regolamento ReGIndE e non, come previsto dall'articolo 4 del decreto attuativo del 19 marzo 2013, direttamente dal registro INI-PEC. (4-15279)

@alepaganotwit