Aula: Qtime su inviolabilità del domicilio e della tutela e sicurezza delle abitazioni private.

 

 

 

 

Al Ministro della Giustizia.



– Per sapere – premesso che:

il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, ha introdotto nell'ordinamento penale un nuovo istituto giuridico: la non punibilità per particolare tenuità dell'offesa, applicabile a tutti quei reati per cui è prevista la sola pena pecuniaria o la pena detentiva fino a cinque anni, sia che le due tipologie siano congiunte sia qualora previste in modo distinto, secondo taluni criteri di valutazione: la modalità della condotta, l'esiguità del danno o pericolo e la mancanza di abitualità nel comportamento dell'offensore;

è evidente che si tratta di una depenalizzazione dei reati, che genera una sfiducia diffusa nell'opinione pubblica in tema di sicurezza e di certezza della pena;

è il caso, ad esempio, della sentenza della Corte di cassazione di assoluzione per tenuità del fatto di un clochardche ha trovato riparo in abitazione altrui: «non merita di essere condannato chi, in condizioni di emarginazione e miseria, vive per la strada (...) se per ripararsi dal freddo si introduce nelle abitazioni altrui, o nelle pertinenze di appartamenti e villette, per non passare la notte all'addiaccio»;

con tale orientamento, che appare agli interroganti assolutamente discutibile, la Corte di cassazione ha annullato la condanna a tre mesi e dieci giorni di reclusione inflitta dalla corte di appello di Brescia nel giugno 2015 ad uno straniero dell'Est Europa, Ion T. 36 anni, dopo che l'uomo era finito sotto processo – e neanche per la prima volta – per essersi introdotto nell'abitazione di Luca G., a Desenzano del Garda (Brescia), la sera del 24 novembre 2014;

è stata dunque accolta, contro ogni ragionevolezza, la tesi difensiva dell’homeless, nonostante la procura avesse chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;

secondo gli ermellini, «(...) le particolari circostanze di miseria e di emarginazione e la considerazione dei motivi a delinquere attinenti al reperimento di un alloggio notturno, escludenti una spiccata capacità a delinquere (...) giustificano ampiamente la valutazione di particolare tenuità del fatto»;

invero, andrebbe considerato anche che si tratta di un caso – come sottolineato da vari organi di stampa – di reiterazione del reato di violazione di domicilio –:

se e quali iniziative, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali, intenda adottare alla luce degli eventi sopra richiamati, affinché sia garantito il diritto costituzionalmente sancito dell'inviolabilità del domicilio e della tutela e sicurezza delle abitazioni private, nonché la punibilità del reato di violazione di domicilio indipendentemente dalla condizione soggettiva di chi delinque. (3-03226)

 

RONDINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI.

(12 settembre 2017)

@alepaganotwit