Atto Camera: convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica.

 

 

 

 

 

Mozione 1-01733 di Martedì 17 ottobre 2017, seduta n. 872


La Camera,

premesso che:

con la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011, la cui ratifica è

avvenuta con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia ha assunto l'impegno ad introdurre, nel proprio ordinamento, specifiche misure di prevenzione e di tutela giudiziaria a sostegno delle donne oggetto

di atti di violenza;

occorre proseguire nell'impegno di garantire alle donne, nel nostro Paese, pari diritti, ma, soprattutto, maggiore tutela alla luce dei troppi fatti di cronaca che nell'ultimo periodo hanno evidenziato, in maniera preoccupante, un aumento di casi di violenza contro le donne;

le cronache, ormai quotidianamente, riportano episodi nei confronti delle donne: minacce, molestie, violenze sessuali, stupri, omicidi. Fatti che si traducono in paura e disagio per le strade, sui mezzi pubblici, nei luoghi di lavoro e nelle proprie case;

da un attento esame del fenomeno emerge un quadro allarmante, con numeri che registrano una vera e propria carneficina;

i reati contro le donne di violenza sessuale, domestica e i reati di atti persecutori (stalking) sono in costante aumento. Come risulta da un'indagine Istat del 2015 la violenza contro le donne è fenomeno ampio e diffuso: 6 milioni 788 mila donne hanno subito, nel corso della propria vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5 per cento delle donne tra i 16 e i 70 anni: il 20,2

per cento ha subito violenza fisica, il 21 per cento violenza sessuale, il 5,4 per cento forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. Sono 652 mila le donne che hanno subito stupri e

746 mila le vittime di tentati stupri. Il 10,6 per cento delle donne ha subito violenze sessuali prima dei 16 anni. Considerando il totale delle violenze subite da donne con figli, aumenta la percentuale dei figli che hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre (dal 60,3 per cento del dato del 2006 al 65,2 per cento rilevato nel 2014);

le violenze contro le donne sono anche – come previsto dalla Convenzione di Istanbul – matrimonio forzato, aborto forzato e mutilazioni genitali femminili – MGF – (in Italia sono 57.000 le

donne che hanno subito queste ultime (fonte lastampa.it), tutte forme di violenza ignobile di cui sono vittime sempre più ragazze minorenni;

l'Italia è uno dei Paesi sostenitori della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite di messa al bando universale delle mutilazioni genitali femminili (2012);

l'obiettivo è quello di introdurre nell'ordinamento italiano una tutela che, come viene sancito dalla Convenzione di Istanbul, garantisca la ferma condanna ad «ogni forma di violenza sulle donne

e la violenza domestica». Riconoscendo «la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere», la Convenzione di Istanbul riconosce inoltre che «la violenza contro

le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini»;

con la legge n. 103 del 2017, è stata introdotto l'articolo 162-ter del codice penale che consente l'estinzione del reato per condotte riparatorie ed è possibile applicarlo anche al delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis codice penale, e tale scelta appare incomprensibile in un momento in cui si registrano, in maniera preoccupante, un aumento di casi di violenza contro le donne;

l'Assemblea dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha designato il 25 novembre come «Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne» in cui si organizzano in tutto il mondo attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul triste fenomeno, in ricordo del caso delle tre sorelle Mirabal, violentate e uccise da uomini dell'esercito dominicano nel 1960, per ricordarle e ricordare tutte le altre milioni di vittime di violenza, che ogni anno perdono la vita;

durante i Governi di centrodestra numerose sono state le iniziative legislative e di natura culturale volte ad affrontare la questione della lotta contro la violenza sulle donne. Dall'introduzione del reato di stalking con un Piano nazionale contro la violenza finanziato con 18 milioni di euro;

al decreto-legge n. 11 del 2009 convertito dalla legge n. 38 del 2009 con cui si è introdotto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato di violenza sessuale singola e di gruppo, nonché alla promozione

di misure per rendere più difficile per i condannati per delitti a sfondo sessuale l'accesso ai benefici penitenziari, tra cui le misure alternative alla detenzione. La stessa legge ha inoltre previsto l'accesso

al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti; si è inoltre previsto quale aggravante speciale dell'omicidio il fatto che esso sia stato commesso in occasione della

commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minore e violenza sessuale di gruppo;

dopo la prolungata assenza di un rappresentante del Governo con apposita delega sulla materia da parte del Governo in carica, non è stata avviata, a giudizio dei presentatori del presente atto di indirizzo, alcuna strategia mirata a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne;

i fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi ai diritti e alla pari opportunità sono stati trasferiti con notevole ritardo alle regioni e, nella maggior parte dei casi, se ne è persa traccia rendendo

difficile per le istituzioni locali poter approntare misure ed iniziative volte al contrasto della violenza sulle donne;

l'ultimo piano nazionale contro la violenza sulle donne è del luglio 2015 e, oltre ad una bozza delle linee strategiche, nessuna azione ha preso il via dalla sua approvazione tanto che l'Osservatorio istituito nel 2016, ad oggi, non ha prodotto alcuna relazione e nulla si sa dell'attività svolta;

per combattere e contrastare la violenza sulle donne occorre intervenire sul piano culturale, sul piano della prevenzione e delle politiche per la sicurezza e su quello normativo per assicurare certezza della pena per i colpevoli e un sistema giudiziario veloce che incentivi le donne a denunciare e a non doversi trovare, come purtroppo accaduto ad una ragazza di Torino, doppiamente «violentate» perché i propri carnefici a causa di una giustizia lentissima sono stati lasciati liberi poiché il reato è caduto in prescrizione,

impegna il Governo:

1) a dare contezza, anche attraverso illustrazione alle Camere del nuovo Piano nazionale contro la violenza sulle donne;

2) ad assumere ogni iniziativa normativa che consenta di introdurre nell'ordinamento italiano il reato di femminicidio, affinché per reati gravi commessi a danno delle donne vi sia l'applicazione di una

circostanza aggravante ad effetto speciale che aumenti la pena dalla metà fino a due terzi;

3) ad assumere ogni iniziativa normativa che consenta di escludere l'applicazione dell'istituto introdotto dall'articolo 162-ter del codice penale, relativo all'estinzione del reato per condotte

riparatorie, al delitto di atti persecutori previsto e punito dall'articolo 612-bis del codice penale;

4) ad assumere ogni iniziativa normativa che comporti un deciso aumento della pena massima del delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis codice penale, oggi punito, nel massimo, con la

pena della reclusione fino a cinque anni;

5) ad assumere ogni iniziativa normativa che consenta la non applicazione dei riti speciali, rito abbreviato e applicazione della pena su richiesta delle parti, nei confronti di coloro che abbiano

commesso reati gravi nei confronti delle donne;

6) ad assumere iniziative normative per escludere il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali mediazione e conciliazione, nei casi di violenza commessa a danno delle

donne, in quanto presuppongono una situazione di parità delle parti, ontologicamente esclusa nelle situazioni di violenza;

7) a riferire semestralmente al Parlamento con quali modalità, frequenza e consistenza vengano spesi i fondi per i diversi interventi, tra cui il suddetto piano di azione nazionale, in ordine al fenomeno delle violenze contro le donne, compresi quelli destinati ai centri antiviolenza;

8) ad assumere iniziative normative per modificare il codice di procedura penale in modo tale da consentire, nella maggior parte dei reati commessi contro le donne, l'applicazione automatica della

misura della custodia cautelare in carcere, nonché garantire la priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei relativi processi, affinché non accada che reati similari, come

avvenuto, vadano in prescrizione;

9) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, per eliminare disparità locali e regionali in ordine alla qualità, quantità e numero di servizi di protezione nei confronti delle donne vittime di violenza;

10) a prevedere un piano di formazione nelle scuole per prevenire la violenza sulle donne;

11) ad assumere iniziative per promuovere, in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una campagna di sensibilizzazione dell'opinione

pubblica che consenta di affrontare in modo serio e deciso il fenomeno della violenza sulle donne.

(1-01733) «Saltamartini, Castiello, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Simonetti

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