Atto Camera concernente le esagerate tariffe degli estimi catastali del comune di Francofonte (SR)

 

 

 

 

Interrogazione a risposta scritta 4-01387; presentato da PAGANO Alessandro; Lunedì 15 ottobre 2018, seduta n. 63


 

ALESSANDRO PAGANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

già con un'interrogazione della scorsa legislatura (n. 4-16034 del 14 maggio 2012) sono state chieste al Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore le motivazioni per cui non si era ancora provveduto all'emanazione del decreto ministeriale per la revisione delle tariffe degli estimi catastali degli immobili siti nel comune di Francofonte (Siracusa) considerato l'intervenuto annullamento parziale, da parte del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, n. 159, recante la determinazione delle tariffe d'estimo e la delimitazione delle zone censuarie, emanato in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

con risposta del 19 luglio 2012, (allegato B seduta n. 669) l'allora segretario Vieri Ceriani affermava che:

a) con la decisione n. 87/2009, depositata in data 2 marzo 2009, il giudice amministrativo ha annullato il suddetto decreto ministeriale nella parte relativa alle tariffe del comune di Francofonte, di fatto ripristinando, ex tunc, per lo stesso comune, la vigenza delle tariffe determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 settembre 1991, emanato in attuazione della revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano disposta con decreto ministeriale 20 gennaio 1990;

b) di conseguenza, l'Agenzia del territorio ha comunicato al comune di Francofonte che avrebbe dato esecuzione a quanto statuito con la pronunzia stessa e pertanto provveduto a ripristinare le previgenti tariffe, ripristino effettuato e reso noto con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2010;

c) l'Agenzia ha evidenziato altresì che la richiesta di revisione degli estimi avrebbe dovuto disporsi, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 al fine di recepire, previo il previsto parere della commissione censuaria centrale (costituita, ma non ancora operante), i dati tecnico-estimativi già elaborati dal gruppo di lavoro congiunto attivato fra il comune di Francofonte e l'ufficio provinciale di Siracusa dell'Agenzia;

d) all'uopo già il dipartimento finanze aveva individuato nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi degli articoli 28, 37 e 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, lo strumento giuridico più corretto per la modifica e la conseguente perequazione delle tariffe d'estimo del comune di Francofonte;

e) lo stesso dipartimento aveva inoltre rappresentato che «assumono rilevanza le Commissioni censuarie di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650», il cui parere obbligatorio, è propedeutico all'emanazione del decreto. In proposito, l'Agenzia del territorio ha rappresentato che il procedimento di nomina dei componenti della commissione censuaria centrale, all'attualità, non è ancora completato;

per l'interrogante trattasi di un ritardo intollerabile e inammissibile, che crea danni agli stessi cittadini, considerata la situazione paradossale in cui ora si ritrovano; il comune è stato vincitore del ricorso nel 2009 perché le tariffe degli estimi catastali erano esagerate, eppure, a seguito della sentenza, le tariffe sono superiori anche a quelle dei cittadini di Siracusa, Palermo, Catania o, addirittura, di Roma o di Milano;

l'adozione del decreto è, dunque, oramai improcrastinabile al fine di concludere la procedura per la modifica e la conseguente perequazione delle tariffe d'estimo del comune di Francofonte –:

se, al fine dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, individuato come lo strumento giuridico corretto per la modifica e la conseguente perequazione delle tariffe di estimo del comune di Francofonte, la commissione censuaria centrale sia stata completata con la presenza di tutti i componenti;

in caso di risposta negativa, quali siano i motivi dell'eventuale mancata nomina dei componenti effettivi e supplenti nella commissione censuaria e quali iniziative di competenza intenda intraprendere in tempi rapidi ai fini della costituzione della commissione predetta e, di conseguenza, dell'emanazione del summenzionato decreto.

(4-01387)

@alepaganotwit