Atto Camera su sospensione delle cerimonie civili e religiose, nonché limitazioni dell'ingresso nei luoghi di culto

 

 

 

 

 

 

 

Interrogazione a risposta scritta 4-05424; presentato da PAGANO Alessandro testo di Mercoledì 29 aprile 2020, seduta n. 332


ALESSANDRO PAGANO, IEZZI e TONELLI.

— Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.

— Per sapere – premesso che:

in ragione della emergenza COVID-19, tra le tante limitazioni poste in essere a tutela della salute pubblica, con i decreti-legge nn. 6 del 2020 e 19 del 2020, vi sono anche la sospensione delle cerimonie civili e religiose, nonché limitazioni dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri susseguitisi e le varie ordinanze hanno tuttavia creato non poca confusione sulle reali e concrete iniziative di natura religiosa consentite, in specie il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, con la conseguenza che sono state comminate numerose sanzioni per altrettanti casi ritenuti in violazione delle prescrizioni di sicurezza;

a titolo di esempio, si cita il caso di Don Domenico Cirigliaro parroco di Rocca Imperiale (Cosenza), che il 30 marzo 2020 ha girato da solo, seguito a distanza da un unico accompagnatore, entrambi con mascherine, per le vie deserte del paese con il Crocifisso, oggetto di devozione popolare, per benedire il Paese; per questa attività è stato sanzionato con una ammenda di 400 euro e una quarantena domiciliare, di 14 giorni. O ancora il caso di Cerveteri, dove è stata interrotta, con tanto di irruzione, una messa in diretta streaming in una chiesa vuota, il tutto, peraltro, accompagnato da una ingiustificata gogna mediatica;

in proposito, il presidente emerito della Corte Costituzionale Lattanzi ha stigmatizzato tali condotte punitive affermando di fatto che «non consentire l'esercizio in comune, sia in pubblico che in privato, della fede religiosa» è cosa errata e che «non dovrebbe esserne consentita l'adozione con provvedimenti della disinvoltura di quelli che sono stati adottati»;

è evidente l'urgenza di una rivisitazione di tali provvedimenti; anche alcuni sindacati di polizia (LeS e Sippe) il 15 aprile 2020 hanno messo in luce alcune criticità sul profilo dell'autocertificazione tali da determinare il rischio per gli appartenenti alle forze di polizia «di agire nella totale incertezza», con sanzioni ad avviso dell'interrogante illegittime che recherebbero «un serio pregiudizio alle delicate ed importanti forze di polizia»;

si ricorda, altresì, in proposito che le predette limitazioni risultano in palese contrasto con l'articolo 2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 (ratificato dalla legge 121 del 1985) il quale precisa che la Chiesa ha il diritto, in particolare, di determinare, senza tema di coazioni, il culto pubblico: «In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica» –:

se e quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare con riguardo a quanto esposto in premessa e, in particolare, se non ritenga doveroso fornire maggiori chiarimenti in merito ai comportamenti religiosi, affinché quelli adottati nel rispetto delle prescrizioni di legge non siano comunque puniti e sanzionati per mancanza di direttive certe e se, nell'ambito delle iniziative di riapertura rientranti nella cosiddetta «fase 2», non convenga sull'opportunità di consentire la ripresa delle funzioni civili e religiose.

(4-05424)