Aula, 22 dicembre. QT su #fisco e #goldenvisaitalia

 

 

 

 

 

 

 

ALESSANDRO PAGANO e altri

— Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 1, commi 273 e 274, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto nel testo unico delle imposte sui redditi l'articolo 24-ter disciplinante l'«opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno»;


in particolare, si tratta di un regime fiscale agevolato a cui possono accedere le persone fisiche non residenti, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, le quali trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: il regime agevolato, quindi, consente ai contribuenti di poter optare per l'imposta sostitutiva del 7 per cento sui redditi prodotti all'estero in luogo della disciplina ordinaria, previa contestuale variazione della propria residenza fiscale in un comune del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20.000 abitanti;

questo regime, secondo recenti stime del Ministero dell'economia e delle finanze e con riferimento all'anno di imposta 2019, ha avuto al momento un impatto molto modesto, con un totale dei redditi da pensione estera dichiarati che ammonta a 992.000 euro, mentre sono pari a 1,8 milioni di euro i redditi diversi dichiarati. L'imposta sostitutiva incassata è stata pari a un totale di 127.000 euro;

tuttavia, l'attuale regime fiscale agevolato non è sufficiente per attrarre l'ampia platea dei pensionati esteri e, considerando gli effetti positivi che l'analoga disciplina ha prodotto in altri Paesi come il Portogallo, la previsione normativa in vigore in Italia andrebbe implementata o, comunque, necessita di correttivi applicativi per richiamare ulteriormente quanti desiderano usufruire dell'opzione per l'imposta sostitutiva di cui in premessa –:

quali iniziative di competenza intenda intraprendere, mutuando le buone esperienze di altri Paesi europei, affinché l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera venga ulteriormente implementata così da non limitare gli investimenti, i consumi e il radicamento solo ai comuni appartenenti al Mezzogiorno che ospitano i medesimi pensionati, bensì estenderli all'intero territorio nazionale, e, soprattutto, che le risorse provenienti dalla predetta imposta sostitutiva e destinate ai poli universitari tecnico-scientifici del Sud per assegni di ricerca e progetti innovativi non vadano persi.

(3-02694)