La riforma del diritto societario

La riforma del diritto societario

(Organizzato da Istituto Tecnico Commerciale "M. Rapisardi", Ordini professionali della Provincia di Caltanissetta, dei Distretti Notarili, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e dei Consulenti del Lavoro)

Fra gli intervenuti: Prof. Mario Mezzaro (Dottore Commercialista in Napoli); Avv. Nicola De Luca (Docente dell’Università Lumsa sede di Palermo).

Traccia della relazione dell’On.le Alessandro Pagano – Ass. Reg. al Bilancio e Finanze.

  1. Il nuovo diritto societario è un’opportunità per generare sviluppo e occupazione.
  2. È uno straordinario momento giacché le opportunità del Legislatore nazionale si aggiungono a ciò che creerà di buono la legge finanziaria regionale del 2004 che sarà approvata entro una decina di giorni da oggi.
  3. Gli articoli certamente rivoluzionari:

Art. 11 - Imprenditoria giovanile:

  1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, per i cinque periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, le imprese, che si costituiscono nell'anno 2004 aventi sede legale, il amministrativa ed operativa nel territorio della Regione.
  2. Perché le imprese possano beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, è necessario che l'età del loro titolare sia compresa fra i 18 e i 40 anni, se uomo, e tra i 18 e i 45 anni, se donna. Nel caso di organizzazione in forma societaria, il requisito suddetto deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci che rappresentino, altresì, la maggioranza del capitale sociale o delle quote di partecipazione.
  3. Ai fini del monitoraggio delle nuove iniziative imprenditoriali, i soggetti di cui al presente articolo sono tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
  4. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti 'de minimis'.

COMMENTO:

Art. 13 Centro euro-maditerraneo di servizi finanziari ed assicurativi:

  1. Per favorire lo sviluppo economico-sociale della Regione con il conseguente incremento del prodotto interno lordo ed in considerazione della speciale collocazione geopolitica della Regione, quale regione frontaliera dell'Unione europea, al fine di promuovere lo sviluppo delle attività finanziarie dei paesi terzi che hanno sottoscritto la Dichiarazione di Barcellona del 27-28 novembre 1995, relativa al partenariato euro-mediterraneo, nonché la loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, sono stabiliti gli interventi previsti dai commi successivi.
  2. È istituito in una o più aree del territorio della Regione, da determinarsi con uno dei decreti di cui al comma 3, il 'Centro euro-mediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi, ove operano sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali da utilizzare unicamente fuori dal territorio dello stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale.
  3. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell’assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono indicati i criteri per il conferimento e la revoca dell'autorizzazione ad operare nell’ambito del Centro, in modo da garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di bilancio della Regione, nel rispetto dei provvedimenti comunitari che saranno emanati a seguito della definizione della procedura di cui al comma 11 e nel rispetto delle competenze istituzionali della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
  4. I redditi prodotti nel Centro, dai soggetti autorizzati ai sensi del comma 3, sono assoggettati all’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota ridotta del 50 per cento. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 3 sono, altresì, esenti, per le attività compiute all'interno del Centro, dalle tasse sulle concessioni regionali e scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa
  5. La Regione si accolla ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per i redditi relativi alle attività compiute all'interno del Centro dai soggetti operanti nel medesimo. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanarsi entro sessanta giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
  6. L'agevolazione relativa all'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma 4, spetta limitatamente alla quota di imposta di spettanza della Regione, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'accollo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui al comma 5, si applica all'imposta sul reddito delle società, prevista dall'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante 'Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale' nel caso di effettiva istituzione di tale imposta.
  7. I vantaggi fiscali di cui ai commi 4 e 5 sono accordati esclusivamente in relazione alle operazioni realizzate con i paesi di cui al comma 1. Essi sono accordati esclusivamente per gli utili realizzati nel Centro fino all’anno d'imposta successivo a quello di effettiva entrata in funzione della zona di libero scambio prevista dalla Dichiarazione di Barcellona di cui al comma 1.
  8. Sovrintende al Centro di cui al comma 2 un comitato la cui composizione è determinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
  9. Il comitato di cui al comma 8 opera per la promozione del Centro, conferisce e revoca 1'autorizzazione di cui al comma 3.
  10. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono stabilite le norme concernenti la organizzazione ed il funzionamento del comitato, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese del medesimo comitato, che sono poste a carico dei soggetti che usufruiscono dei vantaggi dell'area.
  11. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
  12. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si farà fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario.

COMMENTO:

Art. 14 Prestiti partecipativi:

  1. I commi 1, 3 e 9 dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituiti dal seguenti:
  2. Al fine di favorire e promuovere in Sicilia la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese industriali e di servizi che perfezionano prestiti partecipativi con gli enti creditizi. A tali prestiti possono accedere tutte le imprese del settore estrattivo e manifatturiero in conformità a quanto sancito dal Regolamento CE 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001.
  3. I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese industriali e di servizi condotte sotto forma di società di capitale che dispongono già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni. I prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendali. I programmi possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti fissi, in immobilizzazioni materiali ed immateriali, localizzati sul territorio della Regione.
  4. Il Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile e quant’altro è necessario in ordine all’attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.

COMMENTO:

Art. 12 Sviluppo di nuova imprenditoria

  1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, è concessa per i cinque periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003 alle imprese turistiche ed alberghiere, alle imprese artigianali, alle imprese operanti nel settore dei beni culturali, alle industrie agro-alimentari, alle imprese del settore dell'information technology, che si costituiscono dall'anno 2004, con sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano.
  2. I benefici di cui al comma 1 sono, altresì, estesi a tutte le imprese industriali che, a prescindere dal settore in cui operano, non superino il fatturato di 10 milioni di euro, che si costituiscono dall'anno 2004, con sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano.
  3. L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Il Governo Regionale conta molto su queste iniziative per anticipare un flusso positivo che realizzi sviluppo concreto, in vista del probabile boom che avranno i nuovi 10 paesi del 2007. questi paesi infatti godono già di un costo del lavoro pari ad 1/10 del nostro; in più godranno di flussi finanziari imponenti essendo tutti "obiettivo 1"; ed è probabile che la loro compartecipazione (25% del finanziamento U.E.) sia destinato a "finalità di vantaggio" (abbattimento di imposta).