Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dai Deputati: Adamo, Confalone, Fleres e Pagano.

"Recepimento del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Parte quarta" recante

"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati".

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli Colleghi,

la presente legge recepisce in Sicilia la Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante la disciplina della gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche m attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui clorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto.

In particolare il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede:

  • la ridefinizione delle priorità nella gestione dei rifiuti in conformità a quelle stabilite dalla normativa in materia comunitaria;
  • la razionalizzazione della normativa in materia di autorizzazioni;
  • la conferma dell'organizzazione per Ambiti territoriali ottimali;
  • l'istituzione della gestione associata delle funzioni degli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito territoriale ottimale mediate istituzione di un'Autorità d'ambito dotata di personalità giuridica;
  • la previsione dell’affidamento della gestione tramite procedura ad evidenza pubblica;
  • la revisione della disciplina dei consorzi mediante l'introduzione di istituti volti ad assicurare la massima concorrenzialità nella gestione del sistema e con la previsione della possibilità di costituire ulteriori consorzi di filiera, oltre a quelli già esistenti;
  • la rivisitazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani mediante una più razionale definizione dell’istituto;
  • per le bonifiche sono confermati i parametri attualmente in vigore per la definizione di sito inquinato e, per la successiva bonifica, viene avviata l’analisi del rischio.

La legge in esame, nel quadro delle competenze regionali, prevede delle novità rispetto alla parte quarta del c.d. Codice ambientale. Le modifiche e le integrazioni di cui alla presente legge, rispetto al precedente regime, tendono alla semplificazione del sistema e alla razionalizzazione della gestione, eliminando le storture prodotte dalle numerose società d'ambito.

In particolare, dopo aver ribadito la dimensione provinciale e la personalità giuridica degli ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, si stabilisce ai sensi dell'art. 2 comma 4 la liquidazione di tutte le società per azioni costituite per la gestione integrata dei rifiuti negli Ambiti territoriali ottimali.

Con l'art. 2, comma 5, inoltre, si prevede la modifica del Piano regionale dei rifiuti alla stregua delle previsioni della presente legge, nonché l'aggiornamento entro giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Al fine di assicurare il coordinamento per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, l'art. 3 stabilisce che i comuni e le Province regionali utilizzano la forma di cooperazione del consorzio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti istituzionali si prevede, ai sensi dell'art. 3 comma 9, un consiglio d'amministrazione, presieduto dal presidente della Provincia regionale e composto da quattro sindaci, eletti dai sindaci secondo le modalità specificate nello statuto.

Gli uffici della conferenza dei sindaci e del presidente della Provincia regionale impiegano il personale comunale, provinciale ed eventualmente regionale, sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra i comuni, la Provincia regionale e l'Agenzìa regionale per i rifiuti e le acque.

Sull'applicazione delle previsioni della presente legge, l'art. 4 della legge prevede che l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque svolga le funzioni di regolazione, vigilanza e controllo, esercitando le procedure sostitutive previste dalla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

La norma, disciplinato il regime transitorio, chiarisce che tutte le situazioni giuridiche pendenti in capo alle società per azioni, costituite per la gestione integrata dei rifiuti negli Ambiti territoriali ottimali, sono trasferite in capo alle autorità d'ambito.

L'autorità d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, per l'appunto, può continuare nella gestione degli ambiti infraprovinciali esistenti.

Salve le prescrizioni della stessa legge e delle norme a tutela della concorrenza maggiormente restrittive, infine, l'art. 5 comma 4, stabilisce che gli Ambiti territoriali ottimali, in cui le società costituite per la gestione integrata dei rifiuti negli Ambiti territoriali ottimali poste in liquidazione gestiscono direttamente il servizio, devono procedere, entro il termine per la liquidazione delle società, all'affidamento del servizio ai sensi dell'articolo 2 comma 6, prevedendo per l'aggiudicatario l'onere di assunzione del personale e di acquisizione dei mezzi impiegati dalle società liquidate.

Articolo 1

Applicazione normativa nazionale

  1. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni,"Parte quarta", recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", si applica nel territorio della Regione, con le sostituzioni, modifiche e integrazioni di cui alla presente legge.
  2. Si applicano altresì nel territorio della Regione, ad eccezione delle parti incompatibili con la presente legge, i decreti attuativi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernenti gli articoli di cui alla "Parte quarta".

Articolo 2

Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione integrata dei rifiuti urbani

  1. Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti urbani sono di dimensione provinciale.
  2. L'Autorità d'ambito è struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale alla quale la Provincia regionale ed i Comuni partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
  3. All'Autorità d'ambito è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ad essa spettano tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.
  4. Decorsi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le società costituite per la gestione integrata dei rifiuti negli Ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'Ordinanza del commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque del 28 novembre 2002, sono poste in liquidazione e ad esse succedono a titolo universale le Autorità d'ambito di cui al primo comma.
  5. II Piano regionale dei rifiuti è modificato alla stregua delle previsioni della presente legge e dovrà comunque essere aggiornato entro — giorni dall'entrata in vigore della stessa,

L’Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto delle procedure previste per l'affidamento dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto delle previsioni dell'ordinamento comunitario nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta.

Articolo 3

Forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale

  1. Al fine di assicurare il coordinamento per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge i comuni e le Province regionali utilizzano la forma di cooperazione del consorzio ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente allo statuto del consorzio.
  2. La conferenza dei sindaci e del presidente della Provincia regionale definisce le modalità di cooperazione del consorzio,
  3. II presidente della Provincia regionale nel cui territorio ricadono i comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale è incaricato di provvedere alla convocazione della conferenza dei sindaci e del presidente della Provincia regionale entro giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente legge.
  4. La conferenza dei sindaci e del presidente della Provincia regionale procederà, deliberando a maggioranza assoluta dei presenti, alla costituzione del consorzio.
  5. Il consorzio così costituito è denominato autorità d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani.
  6. Ai fini dell'insediamento dell'assemblea per l'elezione degli organi dell'autorità d'ambito, il presidente della Provincia regionale è incaricato di provvedere alla prima convocazione dell'assemblea stessa.
  7. I Comuni e le Province regionali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale, provvedono a mezzo dei rispettivi consigli entro — giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ad approvare la convenzione ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dando mandato al legale rappresentante a costituire il consorzio.
  8. La conferenza dei sindaci e del presidente della Provincia regionale costituisce la forma permanente di consultazione dei comuni e della Provincia regionale appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale.
  9. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti istituzionali viene nominato un consiglio d'amministrazione, composto dal presidente della Provincia regionale e da quattro sindaci, eletti secondo le modalità specificate nello statuto, che eleggono un presidente del consiglio d'amministrazione.
  10. Gli uffici della conferenza dei sindaci e del presidente della Provincia regionale impiegano il personale comunale, provinciale ed eventualmente regionale, sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra i comuni, la Provincia regionale e l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

Articolo 4

Poteri sostitutivi

  1. L’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19 svolge le funzioni di regolazione, vigilanza e controllo sull'applicazione delle previsioni della presente legge ed esercita le procedure sostitutive previste dalla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni. Il commissario nominato provvede alla costituzione del consorzio di cui all'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni approvando la convenzione e lo statuto e adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi dell'autorità d'ambito.

Articolo 5

Regime transitorio

  1. Tutte le situazioni giuridiche pendenti in capo alle società costituite per la gestione integrata dei rifiuti negli Ambiti territoriali ottimali di cui al precedente articolo 2 sono trasferite in capo alle autorità d'ambito come costituite ai sensi dell'art. 3 della presente legge.
  2. L'autorità d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art, 2 della presente legge, salva restando l'esigenza della gestione integrata su base di ambito territoriale ottimale, nelle more della revisione del Piano regionale e del Piano d'ambito, può continuare nella gestione degli ambiti infraprovinciali esistenti.
  3. Gli Ambiti territoriali ottimali di cui al precedente articolo 2, in cui le società poste in liquidazione gestiscono direttamente il servizio, devono procedere, entro il termine posto per la liquidazione delle società, all'affidamento del servizio ai sensi dell'articolo 2 comma 6, prevedendo per l'aggiudicatario l'onere di assunzione del personale e di acquisizione dei mezzi impiegati dalle società liquidate.

Articolo 6

  1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Assemblea Regionale Siciliana