Istituzione del Garante per l'infanzia

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - SEGRETERIA GENERALE - PROTOCOLLO

 "Istituzione del Garante per l'infanzia"

Presentata dagli Onorevoli: Fleres, Confalone, Adamo e Pagano

Onorevoli Colleghi,

nella nostra regione manca tuttora una figura a garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'istituzione di tale figura è prevista dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia (art. 4).

La mancata istituzione di tale figura disattende altresì quanto stabilito dai cosiddetti "Principi di Parigi" (Risoluzione Ass. Gen. QNU 48/134 del 1993) e nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori del 1996 (art. 12).

Il Garante è un mediatore e rappresentera quella figura indipendente che potrà risultare utile nella gestione dei rapporti tra le amministrazioni, le associazioni e le diverse realtà rispetto ai temi dell'infanzia e dell'adolescenza.

Quest'Assemblea si è spesso trovata ad affrontare la materia approvando, l'articolo 38 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 con il quale è stata istituita la "Giornata dei bambini" che è celebrata la prima domenica di maggio di ogni anno, in ricordo di tutte le giovani vittime della violenza, dello sfruttamento e dell'indifferenza,

E' necessario quindi, procedere alla rapida trattazione del presente disegno di legge al fine armonizzare il lavoro fin qui svolto e soprattutto garantire la tutela dei nostri giovani.

Articolo 1

1. Al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n, 176: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989" ed a quanto previsto dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, è istituito presso la Presidenza della Regione il Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Articolo 2

1. Il garante:

a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;

b) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della "giornata dei bambini", istituita dall'articolo 38 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5;

e) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;

d) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione internazionale ed alla Carta europea di cui al comma 1;

e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela; .

f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; vigila in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione delle emittenti televisive;

g) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza;

h) riferisce e può chiedere iniziative e interventi agli organi della Regione di propria iniziativa quando lo ritiene opportuno;

i) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato;

j) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;

k) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il garante per l'infanzia e l'adolescenza:

a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività;

b) stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

e) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

d) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;

e) promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela dei minori.

Articolo 3

1. Il Presidente della Regione, sentito il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto nomina il Garante. Lo stesso è scelto fra persone residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, di indiscusso prestigio e di chiara fama nel campo dei diritti umani, ovvero delle attività sociali. Il Garante resta in carica sette anni e può essere riconfermato per non più di una volta,

2. Il Garante non può assumere incarichi, a qualsiasi titolo, per conto della Regione siciliana durante l'espletamento del mandato.

3. Al Garante spetta il trattamento giuridico ed economico del dirigente generale dell'Amministrazione regionale.

Articolo 4

1. Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione regionale che è istituito con decreto del Presidente della Regione, a cui è destinato personale regionale da individuarsi con il medesimo decreto nell'ambito delle attuali dotazioni organiche.

Articolo 5.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione siciliana.

1. La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione siciliana.