Delega al Governo per incentivare e promuovere la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del Deputato ALESSANDRO PAGANO

Delega al Governo per incentivare e promuovere la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare

presentata in data 4 agosto 2008

Gli effetti dannosi, per l’uomo e per l’ambiente, prodotti dall’eccessivo consumo di energia ottenuta dai combustibili fossili, sta determinando un aumento esponenziale della domanda di fonti energetiche rinnovabili, tra le quali l’energia solare.

Quest’ultima, infatti, rappresenta una grande opportunità, sia da un punto di vista economico, sia sotto il profilo del rispetto degli obblighi imposti dal Protocollo di Kyoto a tutela dell’ambiente e della salute umana.

Anche il nostro Paese, negli ultimi anni, ha cominciato a guardare al fotovoltaico con particolare interesse, essendo questa fonte energetica particolarmente allettante e vantaggiosa. Non a caso, numerose sono state le iniziative legislative adottate per incentivarne la produzione e l’utilizzo, partendo nel 2003 con il decreto legislativo n. 387 - che ha data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE - relativa alla produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nel decreto, dal Ministero dello Sviluppo Economico sono stati emanati tre importanti Decreti Ministeriali (D.M. 28 luglio 2005, D.M. 6 febbraio 2006 e D.M. 19 febbraio 2007) che hanno consentito la regolamentazione del cosiddetto "conto energia" e, quindi, l’avvio di un sistema di incentivazione del fotovoltaico.

Le misure di sostegno introdotte consentono, sia di riconoscere ai produttori incentivi in base alla energia prodotta, sia di vendere il surplus di energia elettrica alla rete centrale. E se si considera che anche le singole unità abitative potranno beneficiare di tali misure si comprende come, soprattutto le famiglie, potranno contare non solo su un risparmio energetico consistente, ma anche su una attività redditizia, capace di generare rendite certe e costanti nel tempo.

Tuttavia, pur ammettendo la validità e l’importanza di queste misure incentivanti non si può negare che lo stesso conto energia abbia imposto un limite massimo di potenza incentivabile pari a 1200 megawatt, non favorendo, in tal modo, lo sviluppo di un mercato libero e concorrenziale in questo settore.

Inoltre, gli impianti fotovoltaici a immissione in rete, pur trasformando in tempo reale l’energia captata dai pannelli solari in energia elettrica, non possono immettere direttamente l’energia prodotta nella rete centrale, essendo necessaria prima la conversione della corrente continua in corrente alternata.

I pannelli solari, infatti, assicurano la produzione solo di corrente continua, che, per sua natura, ha una ridotta versatilità, potendo essere impiegata esclusivamente per la ricarica di accumulatori e batterie.

Per ovviare a tale inconveniente gli impianti fotovoltaici sono dotati di un apposito gruppo di conversione (detto anche inverter) che consente di immettere nella rete centrale direttamente corrente alternata. Tuttavia, la complessità delle operazioni burocratiche necessarie per l’allaccio dell’impianto alla rete centrale rende l’immissione della corrente prodotta un grosso problema per gli operatori del settore; e se a ciò si aggiungono i costi, ancora consistenti, dei pannelli solari e degli inverter, si comprende la ragione per cui lo sviluppo del fotovoltaico, in Italia, stenti ancora a decollare.

Confrontando i dati raccolti nei diversi Paesi europei risulta, infatti, che la diffusione del fotovoltaico in Italia sia ancora notevolmente inferiore rispetto alla media.

La legge del libero mercato insegna che, perché la produzione di un bene aumenti è necessario che cresca la domanda, e uno dei fattori che può incentivare tale crescita è il prezzo competitivo del bene in questione sul mercato. Ma l’energia prodotta da fonti rinnovabili è, ancora oggi, più costosa rispetto a quella prodotta sfruttando le tecnologie convenzionali, e questo perché in Italia costa ancora troppo produrla.

La presente proposta di legge, partendo dall’esame delle cause che ostacolano lo sviluppo del fotovoltaico, ha focalizzato la propria attenzione sia sui vincoli di natura burocratica, che rendono molto difficile e complessa l’operazione di immissione della corrente prodotta nella rete centrale, sia gli ostacoli all’espansione del mercato.

Per tale ragione si è ritenuto opportuno conferire al Governo, mediante lo strumento della delega, il compito di incentivare la produzione di questa energia pulita, e di adottare non solo misure volte a rimuovere gli ostacoli che penalizzano la realizzazione e l’esercizio di impianti fotovoltaici - prevedendo che ricada tra le competenze del gestore di rete l’onere della conversione della corrente continua in corrente alternata - ma anche che il limite massimo di potenza cumulativa degli impianti che possono beneficiare della tariffa incentivante sia notevolmente aumentato.

Inoltre, consapevoli che lo sviluppo del fotovoltaico così incentivato alimenterà la domanda di pannelli solari, si è ritenuto opportuno prevedere, oltre alle misure volte ad agevolare la produzione e la distribuzione di questi pannelli su tutto il territorio nazionale, anche strumenti volti a promuovere ed incentivare la ricerca sulle tecnologie fotovoltaiche.

Alle famiglie italiane viene offerta oggi la possibilità, attraverso l’istallazione di questo tipo di impianto, di garantirsi non solo un risparmio consistente dei costi per l’approvvigionamento di energia elettrica, ma anche la possibilità di investire su un settore che è in grado di offrire rendite certe e costanti nel tempo.

Se a ciò si aggiunge che l’aumento esponenziale della produzione in questo settore, inevitabilmente porterà, come già si registra, alla creazione di nuovi posti di lavoro e all’attrazione di grandi investimenti, si comprende come l’economia nazionale ne trarrà grande beneficio.

Questo è il momento propizio per dare al mercato del fotovoltaico il giusto input affinché diventi realmente una proficua opportunità sia per l’ambiente sia per lo sviluppo economico del nostro Paese.

Articolo 1

1. Al fine di promuovere e incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dalla fonte solare, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare misure volte a rimuovere gli ostacoli che penalizzano la realizzazione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici, prevedendo che ricada tra le competenze del gestore di rete la conversione della corrente continua in corrente alternata, ponendo i relativi costi a carico dello Stato;

b) adottare misure volte ad elevare il limite massimo di potenza cumulativa degli impianti che possono beneficiare della tariffa incentivante riconosciuta per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica;

c) introdurre misure volte sia ad agevolare la produzione e la distribuzione di pannelli solari sul territorio nazionale sia ad incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore della tecnologia fotovoltaica.

Articolo 2

1. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro 45 giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

Articolo 3

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in cento milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2008, 2009 e 2010, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dalla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.