Disposizioni in materia di accesso degli odontoiatri alla dirigenza nell'ambito del Servizio sanitario nazionale

 PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati MARINELLO

ALFANO A. – ALFANO G. – FONTANA V. – MISURACA S. – PAGANO A.

Disposizioni in materia di accesso degli odontoiatri alla dirigenza nell'ambito del Servizio sanitario nazionale

Onorevoli Colleghi! - La ratio che sorregge la presente proposta di legge risiede nell'incongruenza di fondo emersa in materia di accesso ai concorsi per il personale dirigenziale odontoiatra. Tra i requisiti specifici di ammissione ai concorsi per il primo livello dirigenziale odontoiatra, infatti, non rientra il possesso del titolo di laurea in odontoiatria. Ciò crea pertanto una situazione di evidente sperequazione e ingiustizia.

Consentire ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria di accedere alla dirigenza di primo e di secondo livello nell'ambito del Servizio sanitario nazionale anche senza la specializzazione nella disciplina è dunque l'obiettivo della presente proposta di legge, che interviene, infatti, sul decreto legislativo n. 502 del 1992, e non direttamente sui regolamenti governativi che disciplinano l'accesso alla dirigenza. Tale scelta è stata ritenuta preferibile, sotto il profilo della buona tecnica legislativa rispetto a quella di novellare con legge una norma di livello regolamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
7-ter. Per la categoria degli odontoiatri, l'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e successive modificazioni, non si applica nella parte in cui prevede come requisito per l'accesso al secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale la specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero l'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina».