Interventi in favore della moratoria per l'aborto

MOZIONE

INTERVENTI IN FAVORE DELLA MORATORIA PER L’ABORTO

L’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO CHE:

- Il dibattito in merito ad una moratoria mondiale sull'aborto, che ha occupato le prime pagine dei giornali italiani all'inizio del nuovo anno, ha sollecitato i Giuristi cattolici italiani a rinnovare le loro riflessioni in materia, peraltro ampiamente esplicitate fin dal lontano 1972, quando l’UGCI dedicò il proprio convegno nazionale al tema Difesa del diritto alla nascita.

CONSIDERATO CHE:

- L'UGCI è consapevole del fatto che l'aborto è prassi umana antica, presente in tutte le culture, in genere condannata, spesso ignorata, alcune volte avallata (almeno implicitamente) e solo nella più recente modernità legalmente legittimata, fino al punto da acquisire il rango di diritto insindacabile delle donne. Ancora non abbiamo a disposizione un'adeguata riflessione storica, sociologica e culturale in materia; dai migliori studi fìno ad ora condotti emerge comunque con chiarezza come la legalizzazione dell'aborto abbia significativamente alterato il rilievo comunemente attribuito alla difesa della vita umana. Ne è segno, tra tanti altri, il diffuso e freddamente burocratico uso linguistico di chiamare prodotto del concepimento la vita umana prenatale e l'eufemìstico ricorso all'acronimo IVO (interruzione volontaria della gravidanza) per alludere all'aborto;

- L'UGGI è altresì consapevole che nessuna pratica sociale, per quanto estesa diacronicamente e sincronicamcnte possa essere, possiede in se stessa la propria giustificazione (l'esempio più evidente che può farsi al riguardo è quello della guerra, la pratica sociale più diffusa nella storia dell'umanità e nel medesimo tempo la più crudele e la più aberrante). Di conseguenza, la sistematica presenza dell'aborto nella storia degli uomini non rileva per quel che attiene alla sua valutazione assiologica. La pratica dell'aborto chiede quindi di essere valutata in sé e per sé, indipendentemente dalle dinamiche sociali che la contraddistinguono, anche se la presa d'atto di tali dinamiche resta comunque indispensabile per valutazioni ulteriori della pratica e in particolare per la sua qualificazione giuridica;

- In quanto uccisione intenzionale di un essere umano innocente, l'aborto non può evidentemente avere mai alcuna legittimazione etica. E' possibile discutere se un aborto posto in essere in situazione dì necessità (e l'unica necessità che può essere in questo caso considerata è quella di salvare la vita della madre) cioè se un cosiddetto aborto terapeutico sia giustificabile, se possa o no essere ritenuto colpevole; resta comunque fermo che mentre un aborto terapeutico non può possedere alcun valore morale intrinseco, ma al limite essere ritenuto moralmente lecito, è all’opposto da ritenere moralmente ammirevole la scelta di una donna che pur potendo legalmente abortire decida di portare comunque a compimento la propria gravidanza, anche al costo del probabile sacrificio della sua stessa vita.

RITENUTO CHE:

- primo corollario di quanto sopra affermato è che le motivazioni di carattere strettamente sociale che possono indurre all'aborto (condizioni demografiche, economiche, professionali, familiari, di "onore", e soprattutto di controllo delle nascite ecc.) non possono costituire valida giustificazione dell'aborto stesso;

- a maggior ragione nessuna considerazione eugenetica può giustificare l'aborto. E’ particolarmente grave il fatto che si sia consolidata 1'eufemistica espressione aborto terapeutico per indicare le interruzioni volontarie di gravidanza giustificate dall'interesse di non mettere al mondo bambini gravati da handicap. Questa distorsione linguistica rivela con chiarezza la cattiva coscienza che si nasconde dietro questa pratica. E' preoccupante rilevare come le nuove possibilità offerte dalle diagnosi prenatali (peraltro sempre di valore probabilistico) non vengano il più delle volte utilizzate per promuovere pratiche di medicina prenatale, ma per favorire pratiche abortive;

- pertanto, sono essenzialmente due le giustificazioni giuridiche dell'aborto volontario e cioè la prima di esse fa riferimento alla necessità di contrastare efficacemente la pratica dell’aborto clandestino: una legislazione abortista costituirebbe quindi una saggia scelta per il male minore. Per dare credibilità a questa tesi, sarebbe necessario da una parte che la legge prevedesse la liceità dell'aborto solo per situazioni estreme, per le quali il ricorso alla clandestinità della pratica potrebbe in effetti rivelarsi socialmente incontrastabile e dall' altra che la legge garantisse efficacemente tutti quei provvedimenti sociali e familiari, capaci di prevenire le decisioni abortive, distogliendo le donne dalla loro decisione (ad es.: rigorose garanzie di assistenza sanitaria, efficaci sostegni economici, concreta predisposizione di meccanismi adottivi). La seconda e più consistente motivazione fa riferimento alla insindacabilità giuridica della decisione abortiva, come decisione personale e individuale della donna. Coloro che condividono questa prospettiva non negano, in genere, che sia assolutamente opportuno attivare politiche sociali che contrastino l'aborto e che favoriscano la maternità, ma nello stesso tempo ritengono non praticabile -per diverse motivazioni- una scelta legislativa volta a precludere alla donna la libera scelta di interrompere la gravidanza:

a) perché il nascituro, ove nascesse un "contrasto di interessi" con la gestante, non avrebbe titolo a una specifica protezione da parte del diritto: secondo la semplicistica linea interpretativa fatta propria dalla Corte Costituzionale, sarebbe infatti da ritenere prevalente l'interesse di chi è già persona (la donna) rispetto a chi persona dovrebbe ancora diventare (il nascituro);

b) perché le nuove tecniche abortive (in particolare quelle farmacologiche) renderebbero di fatto impensabile e comunque non produttivo di effetti l'intervento del diritto.

- altresì l’art. 1 della L. 194/1978 sostiene enfaticamente che "lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana fin dal suo inizio";

- per la parte in cui detta legge autorizza le pratiche abortive, appare evidente il suo carattere compromissorio: per quel che concerne i primi novanta giorni di gravidanza, essa è stata da una parte redatta formalmente come una legge volta a tutelare la salute fìsica o psichica della donna (art. 4), ma dall'altra (art. 5) essa consente alla donna di sostituirsi al medico nel diagnosticare il "serio pericolo" per la sua salute fisica o psichica e di ottenere in tal modo l'autorizzazione all'aborto. E' evidente come in tal modo sì sia di fatto svuotata completamente la giustificazione "sanitaria" della pratica abortiva. Per il perìodo susseguente ai primi novanta giorni, la legge (art. 6) prevede che venga accertato:

a) un grave pericolo per la salute della donna;

b) anomalie e malformazioni del nascituro "che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna": una condizione, quest'ultima, che ove venisse intesa rigorosamente (cioè per quello che la legge espressamente dice) sarebbe da ritenere inesistente o esistente solo in circostanze assolutamente di eccezione. Invece, come è ben noto, l'art. 6 della legge viene utilizzato per introdurre surrettiziamente nel nostro ordinamento l'aborto eugenetico. Per queste ragioni, la L. 194/1978, nella sua applicazione concreta, va ritenuta intrinsecamente ipocrita, indipendentemente dal consenso politico che - a quanto risulta- continua a ottenere.

- E' invece da rimarcare la parte in cui la legge (art. 7) prevede il dovere di salvare la vita del nascituro, qualora l'aborto venga richiesto quando sussìsta la possibilità di vita autonoma del feto. E' indispensabile che tale norma venga rigorosamente applicata, tenendo in considerazione gli sviluppi più recenti della neonatologia.

CONSTATATO CHE:

- pertanto, una giusta e doverosa tutela delle donne non passa più oggi attraverso ulteriori avalli ad una legislazione abortista, ma attraverso l'attivazione di politiche sociali a favore della maternità, politiche che la crisi demografica che il mondo occidentale sta oggi attraversando rende oltretutto non solo eticamente, ma anche socialmente opportune e improrogabili;

- altresì va riconosciuto che la legalizzazione dell'aborto, in forme diverse ma significativamente convergenti in pressoché tutti i paesi del mondo, se ha parzialmente contrastato la deprecabile pratica dell' aborto clandestino, non ha certamente costituito un passo avanti nella maturazione morale del genere umano ed ha anzi sicuramente favorito l'indebolimento della percezione diffusa del valore intrinseco e non funzionale della vita umana, anche se malata;

- sotto questo profilo, la proposta di una moratoria in tema di aborto ha indubbiamente un forte e apprezzabile valore simbolico e non può non essere condivìsa;

- in Italia la legge 194/1978 è rimasta significativamente non applicata per la parte che prevede il sostegno alle decisioni non abortive ed è stata significativamente interpretata in modo indebitamente estensivo, per quel che concerne le cause di legittima richiesta di aborto e che il sostegno politico di cui la legge 194 tuttora gode non può che indurre il Parlamento Siciliano a prendere atto di quanto appena detto, poiché non sarebbero giustificabili ulteriori silenzi al riguardo;

IMPEGNA

IL GOVERNO DELLA REGIONE E PER ESSO L’ASSESSORE ALLA SANITA’ E L’ASSESSORE ALLA FAMIGLIA

ad intervenire presso il Governo Nazionale affinché i rappresentanti istituzionali del nostro Paese si adoperino in favore della moratoria in tema di aborto.

On. Alessandro Pagano - On. Michele Cimino