Norme sulla trasparenza del settore creditizio e sulla tutela dei risparmiatori

PROPOSTA DI LEGGE

D’iniziativa del deputato Alessandro Pagano

Norme sulla trasparenza del settore creditizio e sulla tutela dei risparmiatori

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Onorevoli colleghi! – La crisi bancaria e finanziaria internazionale oltre ai danni causati ormai anche all’economia reale, di cui nel nostro Paese si stanno avvertendo solo le prime avvisaglie, ha evidenziato dei comportamenti da parte di responsabili di istituti di crediti, società finanziarie e operatori di borsa poco rispettosi per usare un eufemismo dei legittimi interessi dei risparmiatori che sono stati trattati secondo una vecchia e cinica battuta circolante da lungo tempo nel mondo della borsa come "parco buoi", ovviamente da macello.

Nel momento in cui lo Stato interviene per garantire la solvibilità e solidità del nostro sistema creditizio, cosa ovviamente necessaria in quanto una crisi bancaria avrebbe effetti devastanti per l’economia del Paese è doveroso accompagnare questa operazione, che viene fatto non nell’interesse del sistema creditizio, come ha chiarito più volte il Ministro Tremonti, ma nell’interesse dei risparmiatori e delle imprese, con una serie di misure dirette a porre un argine a comportamenti distorti o comunque troppo disinvolti che si verificano nel nostro mercato creditizio e finanziario a danno dei risparmiatori.

La presente proposta di legge, lungi da avere intenti moralistici, vuole solo mettere alcuni "paletti" che evitino per il futuro il riproporsi delle problematiche hanno causato gli attuali gravi problemi.

Si deve comunque riconoscere che nel nostro Pese le distorsioni sono state meno gravi rispetto a quelle registrate negli Stati Uniti d’America ed anche negli altri principali paesi dell’Unione Europea. Inoltre le nostre banche per la loro tradizionale "prudenza" risultano coinvolte in misura minore in operazioni spericolate e quindi pericolose. Sono patrimonialmente abbastanza solide ma anche da noi qualcosa di poco rispettoso per i risparmiatori è stato fatto; mi riferisco ai casi Cirio e Parmalat ed ai bond argentini rifilati disinvoltamente dalle banche a piccoli risparmiatori ignari dei pericoli cui di esponevano.

Ancora deve emergere in tutto il suo peso quanto il dafault della banca Leman Brothers peserà sulla nostra economia e soprattutto sui singoli risparmiatori e assicurati con polizze vita. Comunque è evidente che nel momento in cui si fornisce la garanzia pubblica alle banche è necessario quanto meno eliminare la possibilità comportamenti discutibili o pericolosi per i risparmiatori ed è necessario anche richiedere comportamenti virtuosi da parte degli amministratori delle banche stesse.

La presente proposta di legge è composta da quattro articoli che recano le seguenti norme.

L’articolo 1 modifica il decreto legge 9 ottobre 2008 n. 155 inserendo fra gli elementi di valutazione da parte della Banca d’Italia ai fini della concessione di sostegni agli istituti di credito che la stessa banca centrale valuti l’adeguatezza del piano di stabilizzazione ma anche la riduzione degli organi dirigenziali, degli emolumenti agli stessi comprese le stock options e la riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione.

L’articolo 2 integra l’articolo 1 del decreto legge predetto imponendo la rinegoziazione in termini più favorevoli alla clientela dei contratti con i quali sono stati collocati strumenti finanziari derivati swaps o altri prodotti che abbiano la caratteristica di scommessa sul futuro andamento dei mercati, i quali questi abbiano prodotto il pagamento di oneri esorbitanti in relazione al rischio prospettato alla clientela. Si prevede anche l’adozione di codici di autoregolamentazione più stringenti in materia di collocamento di strumenti finanziari derivati o swaps.

L’articolo 3 reca una norma che rende effettiva la portabilità dei conti correnti che attualmente è solo teorica.

L’articolo 4 limita il cumulo degli incarichi societari di amministrazione e di controllo che attualmente consente gravi conflitti di interesse in danno ai risparmiatori.

Articolo 1

(Modifiche al Decreto-legge 9/10/2008 n. 155)

All’articolo 1, comma 2 del decreto legge n.155 del 9/10/2008, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) l’adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento, nonché di ristrutturazione societaria con particolare riguardo alla riduzione degli organi dirigenziali, e degli emolumenti degli stessi, comprese le stock option, connessi a risultati di breve periodo, nonché della riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione".

Articolo 2

(Modifiche al Decreto-legge 9/10/2008 n. 155)

All’articolo 1, comma 2 del decreto legge n.155 del 9/10/2008, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) la rinegoziazione in termini più favorevoli alla clientela, ed in particolare alle imprese che abbiano già in essere rapporti economico finanziari con il promotore, dei contratti con i quali sono stati collocati strumenti finanziari derivati o swaps o qualunque altro prodotto che abbia le caratteristiche di opzione o di scommessa sul futuro andamento dei mercati, qualora gli stessi abbiano prodotto il pagamento di oneri non prevedibili ed esorbitanti in relazione al rischio prospettato o sopportabile da parte della clientela, ovvero contengano commissione occulte o siano costituiti in tutto o in parte da prodotti finanziari già in perdita o in relazione ai quali il promotore si sia reso responsabile dell’indeterminata o dell’errata comunicazione al cliente del prezzo dei prodotti collocati o del costo effettivo dell’operazione;".

"b-ter) l’adozione di codici di autoregolamentazione più stringenti in materia di piazzamento di strumenti finanziari derivati o swaps o qualunque altro prodotto che abbia le caratteristiche di opzione o di scommessa sul futuro andamento dei mercati, prevedendo una più rigida commisurazione del prodotto alle esigenze della clientela, la massima trasparenza nella comunicazione di costi e commissioni, l’equanime ripartizione del rischio, nonché l’effettivo accertamento della competenza tecnico finanziaria del sottoscrittore e provvedendo alla rinegoziazione dei contratti che non rispondano ai nuovi codici".

Articolo 3

(Portabilità dei conti correnti)

  1. Nel caso in cui il consumatore trasferisca il proprio conto corrente da una banca all’altra, l’istituto presso cui il conto era intrattenuto originariamente, deve comunicare entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui ne abbia legale conoscenza, a tutti i soggetti titolari di R.I.D., ovvero di autorizzazioni ad addebito periodico, che le richieste saranno soddisfatte dal nuovo istituto di credito verso cui il consumatore ha trasferito il proprio conto, fornendo l’indicazione del codice IBAN. Tale comunicazione sarà gratuita per il consumatore e non potrà in nessun caso essere richiesto alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese.
  2. L’istituto di credito che non effettua le comunicazioni nei termini di cui al comma 1 è responsabile di violazione delle norme a tutela della concorrenza ed è segnalato all’Autorità per la concorrenza ed il mercato.
  3. L’istituto che, con qualunque modalità, richieda un compenso, anche a titolo di rimborso spese, per il trasferimento del conto corrente è punibile dall’Autorità, in base alla gravità ed alla reiterazione del comportamento, con una sanzione pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro.

Articolo 4

(Ulteriori limiti al cumulo degli incarichi societari di amministrazione e di controllo)

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: "tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile", con le seguenti: "le società quotate o emittenti, e nelle società collegate o da queste controllate";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i componenti delle società di cui al comma 1, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, possono assumere presso società quotate o emittenti, e nelle società collegate o da queste controllate. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all’onerosità ed alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero ed alle dimensioni delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all’estensione e all’articolazione della sua struttura organizzativa quando il numero di tali incarichi è superiore alla unita";

c) al comma 2, dopo le parole: "i componenti degli organi di controllo" aggiungere le seguenti: "e di amministrazione".