"Misure per la prevenzione e la sensibilizzazione alla lotta contro la pedofilia e per il contrasto dei reati di pedofilia culturale connessi agli abusi sessuali sui minori"

La presente legge è finalizzata ad una maggiore sensibilizzazione alla lotta contro la pedofilia ed alla prevenzione della stessa, mediante l’introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice all’interno del nostro Codice Penale, e cioè il reato di pedofilia culturale connesso con gli abusi sessuali su minori.

Il presente provvedimento si compone di tre articoli, dei quali il primo inserisce all’interno della rubrica dell’art. 609-quater del Codice Penale la parola "pedofilia", fino ad oggi non menzionata in alcun testo legislativo o codicistico del nostro ordinamento giuridico.

Come è noto, con il termine " pedofilia" ci si riferisce a quel disturbo della sessualità ( che il DSM-IV definisce correttamente "parafilia"), in virtù del quale il soggetto pedofilo predilige compiere atti sessuali con bambini prepuberi ( generalmente infradodicenni), in quanto incapace di reggere un rapporto sessuale paritario con un soggetto che abbia raggiunto una certa maturità sessuale.

Il Codice Penale, invero, all’art. 609-quater, prevede genericamente, quali condotte criminose, gli atti sessuali con minorenne, prevedendo all’ultimo comma una circostanza aggravante per i casi in cui la vittima minorenne non abbia compiuto gli anni dieci, per i casi cioè di pedofilia vera e propria.

Introdurre la parola "pedofilia", anche solo in seno alla rubrica di tale norma incriminatrice, è fondamentale e significativo sia in virtù di quella funzione general preventiva che il Diritto Penale nel nostro ordinamento giuridico è deputato ad assolvere sia per contrastare l’emergente fenomeno di quella tanto perversa ed insidiosa, quanto raffinata cultura ( oserei dire lobby) che tende a far normalizzare la pedofilia, mediante una pregnante e subdola azione culturale, appunto, fondata sulla giustificazione e sulla tolleranza di un tale comportamento sessuale nei confronti dei bambini ( si veda il Primo Piano Nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia, pag. 50, promosso dal già CICLOPE; si vedano l’analisi e lo studio condotto dall’Associazione METER di don Fortunato Di Noto con l’Istituto di Bioetica e Sessuologia presso la Pontificia Facoltà Teologica S. Tommaso di Messina, pubblicati nel Nuovo Dizionario di Bioetica, edito dalla Elledici, alla voce: Pedofilia).

A tal fine, la presente legge, con la previsione dell’art. 2, vuole altresì introdurre nel Titolo V del Libro II del Codice Penale, tra i Delitti contro l’ordine pubblico, proprio per i risvolti pericolosi e destabilizzanti che deriverebbero dall’affermarsi della cultura pedofila, il reato di "Pedofilia culturale", quale specifico reato di apologia da aggiungere a quelli già esistenti ( si vedano le condotte punite dall’art. 414 c.p.).

Con il nuovo art. 414-bis c.p., si vogliono punire infatti una serie di condotte, soprattutto apologetiche e di istigazione, nonché di pubblicizzazione, diffusione e divulgazione, con qualunque mezzo, dei contenuti legittimanti tale cultura, che sicuramente travalicano, per cadere nell’illiceità, i confini della libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., perché connesse ad un "crimine contro l’umanità", quale appunto l’abuso sessuale sui bambini, la cui "intangibilità sessuale" è altrettanto garantita sia a livello costituzionale sia dalle Convenzioni Internazionali prontamente ratificate dall’Italia.

Per quanto riguarda, poi, l’aspetto propriamente repressivo, attesa la gravità del fenomeno, si è voluta stabilire una pena minima edittale più elevata rispetto agli altri reati di apologia ed istigazione e la previsione di una pena pecuniaria, nonché l’esclusione, per tale reato, dell’applicazione della pena su richiesta, prevista dall’art. 444 c.p.p.

ART. 1

Nella rubrica dell’art. 609-quater del codice penale, dopo le parole " ( Atti sessuali con minorenne ", sono inserite le seguenti : " e pedofilia)".

ART. 2

1. Dopo l’art. 414 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 414-bis. – ( Pedofilia culturale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere o fa l’apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies del codice penale, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa non inferiore a € 5.000 e non superiore a € 50.000".

ART. 3

All’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "i procedimenti per i delitti di cui agli articoli", sono inserite le seguenti: "414-bis".

ART. 4

All’articolo 600 septies, comma 1, dopo le parole: "per i delitti di cui alla presente sezione", sono inserite le seguenti: "nonché per il delitto di cui all’articolo 414 bis del codice penale".