Modifiche all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi e permessi per i familiari di soggetti con handicap grave

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati MARINELLO

ALFANO A. – ALFANO G. – FONTANA V. – MISURACA S. – PAGANO A.

Modifiche all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi e permessi per i familiari di soggetti con handicap grave

Onorevoli Colleghi! - La problematica relativa ai diritti dei portatori di handicap, alla loro partecipazione e integrazione nel mondo del lavoro e nella società, ha trovato una puntuale disciplina solo negli ultimi dieci anni. Si tratta di un risultato positivo che evidenzia la progressiva sensibilizzazione dell'opinione pubblica per una tematica di grande impatto sociale.

La normativa quadro in materia di assistenza e protezione dei portatori di handicap è una novità recente nel nostro panorama legislativo ed è costituita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che all'articolo 33 ha dettato la disciplina dei permessi in favore dei genitori e familiari che assistono i disabili in situazione di gravità nonché degli stessi lavoratori disabili.
Nel 2000 il legislatore è intervenuto nuovamente e in maniera incisiva su tale normativa, a testimonianza della sua volontà di tutelare in maniera sempre più forte chi è colpito da particolari forme di handicap che ne rendono particolarmente gravosa l'esistenza.
Gli articoli 19 e 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, infatti, hanno apportato innovazioni in merito sia ai requisiti inerenti ai permessi per l'assistenza ai disabili, sia alla estensione delle agevolazioni previste per tale assistenza.
Successivamente, l'articolo 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001) ha integrato, con l'aggiunta del comma 4-bis, la disciplina dei congedi per eventi e cause particolari di cui all'articolo 4 della citata legge n. 53 del 2000, mediante la previsione di un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito.
Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nel riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia, ha ridefinito la disciplina dei congedi e dei permessi per i genitori di figli con handicap in situazione di gravità all'articolo 42.
La possibilità di fruire del congedo è riconosciuta in via residuale ai fratelli e sorelle del soggetto con handicap in caso di decesso di entrambi i genitori.
Finora, non è stata ancora attribuita dalla legislazione vigente nessuna possibilità al coniuge del soggetto con handicap di usufruire dei suddetti congedi e permessi.
Purtroppo, per tanti genitori è fonte di costante preoccupazione la prospettiva che, in assenza di fratelli e sorelle, alla propria morte non possa più essere garantita ai figli che già risentono delle difficoltà e dei pregiudizi derivanti dalla condizione di portatori di handicap l'assistenza e la costante cura loro necessaria.
Le iniziative assunte a livello locale, volte ad assicurare l'assistenza di strutture specializzate, anche mediante l'apertura di case di accoglienza, non possono, infatti, considerarsi una soluzione pienamente soddisfacente del problema.
Le famiglie interessate sollecitano per queste ragioni la possibilità di vedere inserita nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 anche la figura del coniuge del soggetto con handicap.
Obiettivo, dunque, della presente proposta di legge è appunto quello di recare una modifica alla normativa vigente che riguarda i familiari che prestano assistenza a favore di disabili, ampliando l'ambito dei soggetti ai quali, in caso di assenza o di impossibilità dei genitori, è consentita la fruizione di congedi parentali.
Nello specifico è attribuito anche al coniuge della persona disabile il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, prima delle parole: «La lavoratrice madre» sono inserite le seguenti: «Il coniuge,».
2. La rubrica dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è sostituita dalla seguente: «Riposi e permessi per i familiari di soggetti con handicap grave».