Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI N. 127

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOCCIARDO, PAGANO

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Presentata il 29 aprile 2008

Onorevoli Colleghi! - In Italia non è stato ancora istituito un Garante per l'infanzia e l'adolescenza. In molti altri Paesi europei questa figura esiste già perché molti atti internazionali, e in particolare europei, ne sollecitano l'istituzione.

La presente proposta di legge contiene una compiuta disciplina legislativa sul Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Tale disciplina troverà successiva attuazione in atti regolamentari del Governo e dello stesso Garante, segnatamente in ordine all'organizzazione degli uffici e alla provvista di personale.
L'articolo 1 prevede l'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza come autorità amministrativa indipendente a carattere nazionale. In quanto tale, il Garante non è soggetto ad alcun potere di direttiva e di controllo da parte del Governo.
L'ambito funzionale del Garante è strettamente connesso all'attuazione dei princìpi stabiliti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Sono fatte salve, naturalmente, le competenze dell'autorità di Governo nonché delle regioni e degli enti locali nelle politiche sociali di sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza, in virtù del principio della netta distinzione tra tutela dei diritti di competenza del Garante, oltre che ovviamente dell'autorità giudiziaria, e responsabilità in ordine alle politiche sociali connesse alla tutela dei diritti dell'infanzia, che restano di competenza delle autorità politiche.
Al Governo è altresì conservata la competenza in ordine alla predisposizione del rapporto previsto dalla Convenzione di New York. Sul rapporto, tuttavia, il Garante si esprime con proprio parere.
L'articolo 2 prevede i requisiti soggettivi del Garante e le modalità della sua nomina.

Il Garante è autorità monocratica, la cui nomina, secondo lo schema in uso per altre autorità indipendenti, è affidata all'intesa tra i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
I requisiti soggettivi sono quelli di assoluta indipendenza e di comprovata competenza, richiesti normalmente ai titolari delle autorità amministrative indipendenti. Così come al Garante è estesa la disciplina delle incompatibilità propria di tali autorità. Il mandato del Garante dura sette anni e non può essere riconfermato. Prescrizione, questa, che rafforza, com'è noto, le garanzie di indipendenza dell'organo.
L'articolo 3 concerne l'organizzazione degli uffici del Garante. Di essi possono far parte i dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche collocati fuori ruolo, il cui contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Garante. Ma al Garante è altresì attribuito un proprio contingente di personale con apposito ruolo istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di una pianta organica che non può eccedere le cinquanta unità. È altresì prevista la possibilità di assunzione di personale con contratto a tempo determinato in numero limitato a dieci unità.
L'organizzazione degli uffici, nonché la disciplina del personale e quella della contabilità e del bilancio sono oggetto di regolamenti del Garante nell'ambito della propria autonomia normativa (sul punto, si veda anche l'articolo 13).
L'articolo 4 disciplina i rapporti del Garante con gli organismi regionali, nonché con quelli europei e internazionali operanti nelle medesime materie.
Alcune regioni italiane hanno costituito organismi, variamente strutturati, preposti alla tutela dell'infanzia che, in alcuni casi, esercitano compiti e funzioni omogenei rispetto a quelli del Garante. Il Garante nazionale deve operare in stretta collaborazione con questi organismi regionali. A tale fine è istituita una Conferenza nazionale che si riunisce periodicamente come organo generale di consultazione e di indirizzo.
La norma disciplina altresì i rapporti internazionali del Garante. Com'è noto, la tutela dei diritti dell'infanzia è questione di rilievo internazionale, come confermato dalle numerose convenzioni internazionali in materia. Il Garante italiano opera nell'ambito di un tessuto di rapporti internazionali, in sede europea e in ambito extraeuropeo, nonché con le organizzazioni non governative. Rapporti di stretta collaborazione devono essere instaurati con l'UNICEF, in quanto organizzazione dell'ONU preposta alla tutela dei diritti dell'infanzia.
L'articolo 5 disciplina i rapporti tra il Garante e gli organi operanti in base alla legislazione vigente nel settore delle adozioni internazionali e della tutela dei minori stranieri.
L'articolo 6 prevede che il Garante possa avvalersi del Centro nazionale di documentazione previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché di tutti gli organismi pubblici di ricerca e di documentazione del settore statistico, economico e sociale, al fine della migliore conoscenza del proprio settore di competenza.
L'articolo 7 prevede l'articolazione territoriale degli uffici del Garante, su base provinciale. Concretamente, tale articolazione organizzativa sarà disciplinata con regolamenti del Garante (si veda l'articolo 13). Gli uffici provinciali potranno avvalersi, come supporti logistici, degli uffici periferici dello Stato, e segnatamente delle prefetture-uffici territoriali del Governo, sulla base di intese con le amministrazioni di competenza.
All'articolo 8 sono previsti i poteri di indagine del Garante. L'ufficio provinciale del Garante, anche sulla base di segnalazioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo, trasmette al Garante ogni notizia rilevata sul territorio di pertinenza relativa a situazioni di maltrattamento e di disagio dei minori in ambito familiare, scolastico, lavorativo o comunque lesive dei diritti dei minori. Il Garante può altresì richiedere informazioni rilevanti, ai fini della tutela dei minori, a organismi, enti e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328. Il Garante ha inoltre il potere di ordinare, attraverso le prefetture-uffici territoriali del Governo o anche attraverso i propri funzionari, specifiche indagini o ispezioni con riferimento a situazioni lesive dei diritti dei minori. In tale attività il Garante può avvalersi della collaborazione di strutture e di servizi sociali a carattere regionale o locale. Nell'esercizio di dette funzioni, i funzionari del Garante si qualificano come pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto d'ufficio.
L'articolo 9 prevede il potere di intervento in giudizio del Garante, anche attraverso gli uffici provinciali di cui all'articolo 7.
Il Garante può promuovere azioni giudiziarie, sia in sede civile, sia in sede penale, sia in sede amministrativa, a tutela dei minori. Il Garante può altresì chiedere al giudice, nel caso in cui i genitori non siano in grado di tutelare i diritti e gli interessi del figlio minore, ovvero esista un grave conflitto tra il minore e gli esercenti la potestà, la nomina di un curatore speciale che possa agire in giudizio a tutela dei diritti e degli interessi del minore. Su tale richiesta il giudice decide entro un mese.
Il Garante sollecita il pubblico ministero, qualora la persona offesa sia un minore, ai sensi dell'articolo 121 del codice penale, a richiedere la nomina del curatore speciale per la querela.
Il parere del Garante è necessario sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongono l'allontanamento dei minori dalla propria famiglia. Questi provvedimenti, infatti, presentano aspetti di particolare delicatezza poiché vanno a incidere nella sfera affettiva più intima dei minori. Appare perciò opportuno filtrare l'iniziativa dell'autorità giudiziaria con una valutazione affidata al Garante e orientata su elementi di carattere personale e familiare.
È previsto altresì che i minori possano rivolgersi direttamente al Garante, anche attraverso gli uffici provinciali, per segnalare situazioni di disagio e chiederne l'intervento. Il contatto diretto tra i minori e il Garante, sulla base delle esperienze straniere, mira a garantire una migliore e più incisiva tutela dei minori stessi, le cui segnalazioni rimangono strettamente riservate.
L'articolo 10 prevede che il Garante rilasci un'autorizzazione preventiva per l'impiego di persone di minore età nella pubblicità, nello sport professionistico, negli spettacoli pubblici cinematografici e teatrali, negli spettacoli televisivi e nelle trasmissioni televisive di intrattenimento, nei casi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 365 del 1994. Tale disposizione ha il fine di garantire il minore da ogni possibile sfruttamento della sua immagine nel settore dello spettacolo.
L'articolo 11 attribuisce al Garante funzioni consultive con riferimento ai progetti di legge e agli schemi di atti normativi del Governo concernenti il settore di competenza, nonché funzioni di sollecitazione e di impulso per l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori.
L'articolo 12 prevede un elenco di funzioni residuali che il Garante può svolgere, quali la vigilanza sull'attuazione delle convenzioni internazionali e sull'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei diritti dei minori; il coordinamento dei soggetti operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori; la promozione e il coordinamento della funzione di mediazione familiare; l'istituzione e la gestione di una linea telefonica gratuita per i minori; il ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo e al Comitato per i diritti del fanciullo dell'ONU; la collaborazione all'organizzazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; l'intervento nei procedimenti amministrativi ai sensi della legge n. 241 del 1990.
Il Garante è l'organo nazionale al quale affidare, ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77, le funzioni stabilite dalla medesima Convenzione previste a tutela dei diritti del minore.
Presso il Garante è istituito un elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di abuso sessuale e di sfruttamento sessuale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché di quelli allontanati dalle famiglie, anche con provvedimento provvisorio, per i medesimi reati. Tale elenco è costantemente aggiornato su segnalazione dell'autorità giudiziaria e l'accesso ad esso è disciplinato con apposito regolamento, previsto dall'articolo 13, adottato dal Garante, sentito il parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali.
L'articolo 13 attribuisce al Garante potestà regolamentare nelle materie di propria competenza, nonché per la disciplina della propria organizzazione interna ed esterna, dei procedimenti di autorizzazione di propria competenza, dell'accesso all'elenco di cui all'articolo 12, della promozione della funzione di mediazione familiare e delle modalità di intervento in giudizio.
L'articolo 14 stabilisce che il Garante può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza alle proprie richieste di informazioni o di controllo e di inosservanza dei propri provvedimenti, o nel caso in cui i documenti e le informazioni acquisiti non siano veritieri. Sono previste una misura minima e una misura massima della sanzione.
L'articolo 15 prevede la copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza).

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti dei minori, è istituito il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante», con sede in Roma.
2. Il Garante sovrintende al rispetto dei diritti dei minori come definiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, in ambito familiare e sociale, sui luoghi di lavoro, nella scuola e in ogni manifestazione della vita di relazione, mediante l'esercizio dei poteri stabiliti dalla presente legge.
3. Il Garante esercita le funzioni e i compiti di cui alla presente legge in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
4. Il Garante riferisce al Parlamento sull'attività svolta con una relazione annuale.
5. Restano ferme le competenze del Governo, nonché delle regioni e degli enti locali, anche ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, nelle politiche attive di sostegno all'infanzia e nell'adozione dei provvedimenti volti a tale fine.
6. Resta di competenza del Governo la predisposizione del rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo. Il rapporto è predisposto sulla base della relazione annuale di cui al comma 4, nonché di specifiche indicazioni che il Garante intende rivolgere a tale fine ed è sottoposto al parere dello stesso Garante.
7. Restano ferme le competenze dell'autorità giudiziaria stabilite dalla legge.

Art. 2.

(Requisiti, incompatibilità e indennità).

1. Il Garante è organo monocratico nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nell'ambito della tutela dei diritti dei minori.
3. L'ufficio del Garante è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia. Il Garante, per tutto il periodo del mandato, non può svolgere attività politiche.
4. Il Garante, se dipendente di una amministrazione pubblica, è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.
5. Il Garante è nominato per sette anni e non può essere confermato.
6. Al Garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al 90 per cento di quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

Art. 3.

(Disposizioni riguardanti il personale e finanziarie).

1. Al Garante sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato a ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Garante, entro tre mesi dalla proposta stessa.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dal Garante. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
3. Il Garante non può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero superiore a dieci unità. Il Garante può inoltre avvalersi, qualora necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.
4. Il Garante delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, nonché quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, secondo i criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative del Garante medesimo.
5. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico del bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Art. 4.

(Rapporti con gli organismi regionali, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali).

1. Il Garante e gli organismi regionali competenti in materia di tutela dell'infanzia, ove istituiti, cooperano in spirito di leale collaborazione.
2. Al fine di cui al comma 1 è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dal Garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia o da analoghi organismi comunque denominati, ove istituiti. La Conferenza si riunisce periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del Garante, anche a seguito di richiesta di almeno tre garanti regionali. La Conferenza è organo consultivo e di indirizzo. Il Garante riferisce alla Conferenza sulle principali azioni svolte nel periodo di riferimento e sulle principali iniziative che intende intraprendere nel periodo successivo, con l'obiettivo di coordinarle con quelle svolte in sede regionale. La Conferenza definisce le azioni di reciproco interesse delle diverse regioni in materia di tutela dell'infanzia.
3. Il Garante, in quanto autorità nazionale competente per la tutela dei diritti dei minori, intrattiene con gli organi dell'Unione europea e con l'apposito organismo eventualmente istituito i rapporti previsti dalla normativa dell'Unione europea, anche al fine del coordinamento delle azioni di tutela dei diritti dei minori, nonché dello scambio di informazioni e di ogni necessario supporto tra i Paesi membri dell'Unione medesima.
4. Il Garante mantiene costanti rapporti di consultazione e di collaborazione con l'UNICEF nonché con le associazioni e con le organizzazioni non governative (ONG) operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori.

Art. 5.

(Rapporti con la Commissione per le adozioni internazionali e con il Comitato per i minori stranieri).

1. Il Garante può chiedere informazioni e documenti alla Commissione per le adozioni internazionali prevista dall'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e al Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 dei testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al fine di verificare l'effettività della tutela dei diritti dei minori.

Art. 6.

(Rapporti con il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e con gli organismi pubblici di ricerca).

1. Il Garante può avvalersi del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e degli organismi pubblici di ricerca statistica, economica e sociale e può chiedere a essi specifiche indagini, ricerche e informazioni nelle materie di competenza.

Art. 7.

(Articolazione territoriale del Garante).

1. In ciascuna provincia è costituito l'ufficio provinciale del Garante. Il suddetto ufficio può avvalersi, sulla base di intese tra il Garante e i Ministeri competenti, del supporto logistico degli uffici periferici dello Stato.

Art. 8.

(Poteri di indagine).

1. L'ufficio di cui all'articolo 7, anche sulla base di segnalazioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo, trasmette al Garante ogni notizia rilevata sul territorio di pertinenza, comunque pervenuta, che riguardi situazioni di maltrattamento e di disagio dei minori in ambito familiare, scolastico, lavorativo o comunque lesive dei diritti dei minori.
2. Il Garante può chiedere ad amministrazioni pubbliche, organismi, enti e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero a qualsiasi persona, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.
3. Il Garante può ordinare che, per il tramite delle prefetture-uffici territoriali del Governo, ovvero attraverso propri funzionari, siano effettuate, con riferimento a determinate situazioni, specifiche indagini o ispezioni, anche servendosi della collaborazione di strutture e di servizi sociali a carattere regionale e locale.
4. I funzionari del Garante, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.

Art. 9.

(Intervento in giudizio).

1. Il Garante, anche attraverso gli uffici di cui all'articolo 7:

a) interviene in giudizio e promuove azioni giudiziarie in sede civile, penale o amministrativa a tutela dei minori;

b) chiede al giudice, qualora i genitori non siano in grado di tutelare i diritti e gli interessi del figlio minore ovvero esista un grave conflitto tra il minore stesso e gli esercenti la potestà, la nomina di un curatore speciale che, in rappresentanza del minore, possa promuovere o partecipare al giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa a tutela dei diritti e degli interessi del minore. Il giudice decide entro un mese dalla richiesta di nomina del curatore speciale;

c) sollecita al pubblico ministero, nei casi previsti dall'articolo 121 del codice penale, la richiesta di nomina del curatore speciale per la querela, ai sensi dall'articolo 338 del codice di procedura penale.

2. Sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongono l'allontanamento dei minori dalla propria famiglia deve essere sentito previamente il parere del Garante, fatte salve le situazioni di urgenza. Tale parere è espresso entro quindici giorni dalla richiesta.
3. I minori possono rivolgersi direttamente al Garante, anche attraverso gli uffici di cui all'articolo 7, per segnalare situazioni di disagio e chiedere l'intervento del Garante stesso. Tali segnalazioni devono restare riservate.

Art. 10.

(Tutela dei minori nel settore dello spettacolo).

1. Il Garante, attraverso gli uffici di cui all'articolo 7, rilascia l'autorizzazione preventiva nei casi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365, per l'impiego di persone di minore età nella pubblicità, nello sport professionistico, negli spettacoli pubblici cinematografici e teatrali, negli spettacoli televisivi e nelle trasmissioni televisive di intrattenimento. L'autorizzazione è rilasciata nel più breve tempo possibile, comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Art. 11.

(Funzioni consultive, di sollecitazione e di impulso).

1. Il Garante esprime parere in ordine ai progetti di legge, nonché agli schemi di atti normativi del Governo che concernono il settore di propria competenza.
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si procede in assenza.
3. Il Garante può proporre al Governo l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori.

Art. 12.

(Altre funzioni).

1. Il Garante:

a) vigila sull'attuazione delle convenzioni internazionali e sulla piena applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di tutela dei diritti dei minori;

b) coordina lo svolgimento delle attività riguardanti il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, allo scopo di omogeneizzare l'azione degli organismi coinvolti e di rafforzarne l'efficacia, anche mediante la stipula di protocolli d'intesa con i Ministeri, con gli enti pubblici nazionali e locali, con gli ordini professionali, con l'UNICEF e con le associazioni e le ONG operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori;

c) in qualità di organo nazionale ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77, esercita le funzioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 12;

d) promuove e coordina l'esercizio della funzione di mediazione familiare nelle diverse realtà territoriali, anche mediante la formazione di operatori tecnicamente preparati;

e) istituisce e gestisce un'apposita linea telefonica gratuita, sempre operante, accessibile ai minori e a coloro che intendono denunciare qualsiasi violazione dei diritti dei medesimi minori;

f) promuove iniziative per la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori;

g) ricorre alla Corte europea per i diritti dell'uomo e al Comitato per i diritti del fanciullo dell'ONU al fine di segnalare ogni violazione dei diritti dei minori;

h) collabora all'organizzazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, d'intesa con il Ministro delle politiche per la famiglia;

i) interviene nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prende visione degli atti del procedimento, presenta memorie scritte o documenti ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e impugna, ove lo ritenga necessario, gli atti amministrativi, qualora sussistano fattori di rischio o di danno per i minori.

2. Il Garante collabora con la Presidenza del Consiglio dei ministri nei compiti di coordinamento in materia di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale previsti dall'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni. È istituito presso il Garante, ed è costantemente aggiornato su segnalazione dell'autorità giudiziaria, un elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dalla citata legge n. 269 del 1998, e successive modificazioni, e dei soggetti allontanati dalle famiglie, anche con provvedimento provvisorio, per i medesimi reati.

Art. 13.

(Potestà regolamentare).

1. Il Garante ha potestà regolamentare nelle materie di propria competenza.
2. In particolare, il Garante, con proprio regolamento, disciplina:

a) l'organizzazione dei propri uffici centrali e periferici, le sfere di competenza dei propri funzionari, nonché la contabilità e il bilancio;

b) il funzionamento della Conferenza e i rapporti di collaborazione con i garanti regionali per l'infanzia;

c) i procedimenti autorizzatori di propria competenza, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) le modalità per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi di propria competenza, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

e) l'accesso all'elenco di cui all'articolo 12, comma 2, sentito il parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali;

f) la promozione della funzione di mediazione familiare e gli strumenti per la formazione degli operatori del settore;

g) le modalità di intervento in giudizio di cui all'articolo 9.

Art. 14.

(Sanzioni).

1. Il Garante, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza alle proprie richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, irroga sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, non inferiori a 100 euro e non superiori a 10.000 euro.

Art. 15.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Per gli anni successivi al 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.