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Articolo de "Il Sole 24 ore" del 21/05/2009

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

Al Ministro della Giustizia ed al Ministro dell‘Economia e delle finanze — Per sapere, premesso che:

in data 17 aprile 2009, il Tribunale di Vicenza ha emesso una ordinanza nella quale afferma la non iscrivibilità nel registro delle imprese degli atti di trasferimento di partecipazioni di società a responsabilità sottoscritti dalle parti con firma digitale e depositati a cura di un intermediario abilitato, secondo la procedura prevista dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto — legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sostenendo che tale iscrivibilità rimane comunque subordinata al fatto che la firma digitale apposta dalle parti sia autenticata da un notaio;

l’interpretazione fornita dal Tribunale di Vicenza del disposto del richiamato comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto — legge n. 112 del 2008 appare ad oggi del tutto isolata a livello giurisprudenziale, e risulta contraria alle istruzioni diramate dalla generalità delle Camere di Commercio italiane e da Unioncamere, nonché agli orientamenti ed alla prassi di altre autorevoli fonti, quali l’Agenzia delle Entrate ed Assonime;

suscita perplessità, sul piano dell’opportunità, il fatto che il giudice del registro del Tribunale di Vicenza, dottor Giuseppe Limitone, il quale ha formulato, nell’esercizio delle proprie funzioni, tale ordinanza, partecipi in qualità di relatore a convegni a pagamento che, tra le materie da trattare, contemplano proprio l’analisi dell’ ordinanza medesima;

quali iniziative, di natura legislativa o interpretativa, intenda assumere per chiarire definitivamente il disposto del comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto

— legge n. 112 del 2008, escludendo l’obbligo di autentica notarile ai fini dell’iscrivibilità nel registro delle imprese degli atti di trasferimento di partecipazioni di società a responsabilità sottoscritti dalle parti con firma digitale e depositati a cura di un intermediario abilitato, ed evitando in tal modo il proliferare in materia di pronunce giurisdizionali palesemente erronee, se non addirittura "ad effetto", che, oltre ad ingenerare confusione presso i cittadini ed i professionisti, rischiano di stravolgere la chiara volontà del legislatore.

On. Alessandro Pagano